Art. 20 
 
      Criteri generali per la redazione della nota integrativa 
 
  1. La nota  integrativa  contiene  le  informazioni  stabilite  dal
presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43. 
  2. Gli intermediari non IFRS possono fornire nella nota integrativa
altre informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1. 
  3. La nota integrativa  e'  suddivisa  in  sezioni  che  illustrano
singoli aspetti della gestione aziendale.