Art. 20 
 
 
      Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Nei confronti dei  lavoratori  che  effettuano  prestazioni  di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente  decreto  e  le
altre norme speciali vigenti in materia  di  tutela  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la  prestazione
sia svolta a favore di un committente imprenditore o  professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni  di  cui
all'articolo  21.  Sono  comunque  esclusi  dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme  speciali
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori
i  piccoli  lavori  domestici  a  carattere  straordinario,  compresi
l'insegnamento privato supplementare e  l'assistenza  domiciliare  ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»; 
  2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria
attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso  di
spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle  associazioni  sportive
dilettantistiche di cui alla  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive
modificazioni,» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  soggetti  che
svolgono attivita' di volontariato in favore  delle  associazioni  di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.  383,  delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16  dicembre
1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei
programmi internazionali di educazione non formale,»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Presso il Ministero della salute e' istituito il  Comitato  per
l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il
coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza  in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da: 
  a) il Direttore Generale della competente Direzione  Generale  e  i
Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; 
  b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni  Generali  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza  tecnica
del Dipartimento dei Vigili del fuoco e  del  soccorso  pubblico  del
Ministero dell'interno; 
  d) Il Direttore Generale della competente  Direzione  Generale  del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
  e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome; 
  f) quattro rappresentanti delle  regioni  e  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano  individuati  per  un  quinquennio  in  sede  di
Conferenza delle regioni e delle province autonome.»; 
  2) al comma 4, le  parole  «obiettivi  di  cui  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»; 
  3) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Le  riunioni  del
Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della  salute,  con
cadenza  temporale  e  modalita'   di   funzionamento   fissate   con
regolamento  interno,  da  adottare  a  maggioranza  qualificata.  Le
funzioni di segreteria sono svolte da personale del  Ministero  della
salute.». 
    c) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
istituita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da: 
  a) un rappresentante del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali con funzioni di presidente; 
  b) un rappresentante del Ministero della salute; 
  c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
  d) un rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
  f) un rappresentante del Ministero della difesa, un  rappresentante
del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  un
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il  Presidente
della Commissione, ravvisando profili  di  specifica  competenza,  ne
disponga la convocazione; 
  g) sei rappresentanti delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  h)  sei  esperti  designati  delle  organizzazioni  sindacali   dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; 
  i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; 
  l) tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,  igiene  industriale  e
impiantistica industriale; 
  m) un rappresentante dell'ANMIL.». 
      2) al comma 2, dopo le parole «con  particolare  riferimento  a
quelle relative» sono  inserite  le  seguenti:  «alle  differenze  di
genere e a quelle relative»; 
      3) al comma 5, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare  entro
60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, sono individuati  le  modalita'  e  i  termini  per  la
designazione e l'individuazione dei componenti di  cui  al  comma  1,
lettere g), h), i) e l)»; 
      4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute  e
delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti:  «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»; 
      5) al comma 8: 
  5.1 alla lettera f), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle  suddette
procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»; 
  5.2 alla lettera g),  le  parole  «discutere  in  ordine  ai»  sono
sostituite dalle seguenti: «elaborare i»; 
  5.3 alla lettera m), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione  monitora  ed   eventualmente   rielabora   le   suddette
procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del  decreto  con  il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati  per  l'adozione  ed
efficace attuazione dei modelli di organizzazione  e  gestione  della
sicurezza nelle piccole e medie imprese.»; 
  5.4 alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il seguente  periodo:
«La Commissione monitora l'applicazione  delle  suddette  indicazioni
metodologiche al fine di  verificare  l'efficacia  della  metodologia
individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.». 
  d) all'articolo 12, comma  1,  le  parole:  «e  gli  enti  pubblici
nazionali,» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  gli  enti  pubblici
nazionali, le regioni e le province autonome,»; 
  e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e'  inserito  il  seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,  l'Inail,  anche
in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite  del
Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di
rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la  predetta
attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»; 
  f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito  dal  seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva
permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati
strumenti di supporto per la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli
articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  quali  gli  strumenti
informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive
Risk Assessment)»; 
  g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1-bis e' abrogato; 
  2) al  comma  2-bis  le  parole:  «di  cui  al  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche' di  prevenzione
incendi e di evacuazione»; 
    h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed»
sono soppresse; 
    i) all'articolo 55 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  In  caso  di  violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37,  commi  1,
7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque  lavoratori
gli importi della sanzione sono  raddoppiati,  se  la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione  sono
triplicati.»; 
    l) all'articolo 69, comma 1, lettera  e),  dopo  le  parole:  «il
lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura  di  lavoro»  sono
inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»; 
    m) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente: 
  «Art.  73-bis  (Abilitazione  alla  conduzione  dei  generatori  di
vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927,
n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9
luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
sono disciplinati  i  gradi  dei  certificati  di  abilitazione  alla
conduzione dei generatori di vapore,  i  requisiti  per  l'ammissione
agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di  rilascio  e
rinnovo dei  certificati.  Con  il  medesimo  decreto  e',  altresi',
determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in
base alla normativa vigente. 
  3.  Fino  all'emanazione  del   predetto   decreto,   resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 1°  marzo  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come  modificato  dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»; 
    n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «80, comma 1»; 
  2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; 
  3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 3»; 
  4) al comma  6,  le  parole:  «ai  luoghi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e' considerata una  unica
violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata una unica violazione,
penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito,  ed  e'
punita  con  la  pena  o  la   sanzione   amministrativa   pecuniaria
rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»; 
  o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «L'allegato  XIV  e'  aggiornato  con  accordo  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato
XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di
aggiornamento possono svolgersi in modalita' e-learning nel  rispetto
di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»; 
  p) all'articolo 190, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e  impianti
puo' essere stimata  in  fase  preventiva  facendo  riferimento  alle
banche  dati  sul  rumore  approvate  dalla  Commissione   consultiva
permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui
si e' fatto riferimento.». 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo,
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 3. Campo di applicazione 
              1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          settori di attivita', privati e  pubblici,  e  a  tutte  le
          tipologie di rischio. 
              2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
              3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma  2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
              3-bis. Nei riguardi delle cooperative  sociali  di  cui
          alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle  organizzazioni
          di volontariato della protezione  civile,  ivi  compresi  i
          volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo  Nazionale
          soccorso alpino e speleologico, e i  volontari  dei  vigili
          del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
          sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
          svolgimento delle rispettive attivita',  individuate  entro
          il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Dipartimento  della  protezione  civile  e   il   Ministero
          dell'interno, sentita la Commissione consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza sul lavoro. 
              4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
          lavoratori e lavoratrici, subordinati e  autonomi,  nonche'
          ai soggetti  ad  essi  equiparati,  fermo  restando  quanto
          previsto dai commi successivi del presente articolo. 
              5. 
              6. Nell'ipotesi  di  distacco  del  lavoratore  di  cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, e successive modificazioni, tutti gli  obblighi  di
          prevenzione e protezione sono a carico  del  distaccatario,
          fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
          e formare il  lavoratore  sui  rischi  tipici  generalmente
          connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali  egli
          viene  distaccato.  Per  il   personale   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio  con
          rapporto   di   dipendenza    funzionale    presso    altre
          amministrazioni pubbliche, organi  o  autorita'  nazionali,
          gli obblighi di cui al presente decreto sono a  carico  del
          datore di lavoro designato dall'amministrazione,  organo  o
          autorita' ospitante. 
              7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui  agli
          articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276,   e   successive   modificazioni,   e   dei
          collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
          409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,  le
          disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
          prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di  lavoro  del
          committente. 
              8.  Nei  confronti  dei   lavoratori   che   effettuano
          prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al
          presente decreto e  le  altre  norme  speciali  vigenti  in
          materia di tutela della salute e sicurezza  dei  lavoratori
          si applicano nei casi in cui la prestazione  sia  svolta  a
          favore di un  committente  imprenditore  o  professionista.
          Negli   altri   casi   si   applicano   esclusivamente   le
          disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque  esclusi
          dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente
          decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia  di
          tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori  i  piccoli
          lavori  domestici  a  carattere   straordinario,   compresi
          l'insegnamento   privato   supplementare   e   l'assistenza
          domiciliare ai bambini, agli anziani, agli  ammalati  e  ai
          disabili. 
              9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  legge  18
          dicembre 1973, n. 877, ai  lavoratori  a  domicilio  ed  ai
          lavoratori che rientrano  nel  campo  di  applicazione  del
          contratto collettivo dei proprietari di fabbricati  trovano
          applicazione gli obblighi di informazione e  formazione  di
          cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devono  inoltre  essere
          forniti i necessari dispositivi di  protezione  individuali
          in   relazione   alle   effettive    mansioni    assegnate.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. 
              10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
          prestazione continuativa di  lavoro  a  distanza,  mediante
          collegamento informatico e telematico, compresi  quelli  di
          cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n.  70,  e  di  cui  all'accordo-quadro  europeo  sul
          telelavoro concluso il 16  luglio  2002,  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  titolo  VII,   indipendentemente
          dall'ambito  in  cui  si  svolge  la  prestazione   stessa.
          Nell'ipotesi  in  cui  il   datore   di   lavoro   fornisca
          attrezzature proprie, o  per  il  tramite  di  terzi,  tali
          attrezzature devono essere conformi  alle  disposizioni  di
          cui al titolo III. I lavoratori a distanza  sono  informati
          dal datore  di  lavoro  circa  le  politiche  aziendali  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
          ordine  alle  esigenze  relative   ai   videoterminali   ed
          applicano   correttamente   le   direttive   aziendali   di
          sicurezza. Al fine di  verificare  la  corretta  attuazione
          della  normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e
          sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore  di
          lavoro, le rappresentanze dei  lavoratori  e  le  autorita'
          competenti hanno accesso al luogo in cui  viene  svolto  il
          lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
          collettivi, dovendo  tale  accesso  essere  subordinato  al
          preavviso  e  al  consenso  del   lavoratore   qualora   la
          prestazione  sia  svolta  presso  il  suo   domicilio.   Il
          lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
          lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a  prevenire
          l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli  altri
          lavoratori   interni   all'azienda,    permettendogli    di
          incontrarsi con i colleghi e di accedere alle  informazioni
          dell'azienda,  nel  rispetto  di  regolamenti   o   accordi
          aziendali. 
              11.  Nei  confronti  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
          all'articolo  2222  del  codice  civile  si  applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 
              12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
          di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice   civile,   dei
          coltivatori  diretti  del  fondo,  degli  artigiani  e  dei
          piccoli commercianti e dei  soci  delle  societa'  semplici
          operanti nel settore agricolo si applicano le  disposizioni
          di cui all'articolo 21. 
              12-bis. Nei confronti dei volontari di cui  alla  legge
          11 agosto  1991,  n.  266,  dei  volontari  che  effettuano
          servizio civile, dei soggetti  che  svolgono  attivita'  di
          volontariato in favore  delle  associazioni  di  promozione
          sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  delle
          associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
          dicembre 1991, n. 39, e  all'articolo  90  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose,  dei
          volontari accolti nell'ambito dei programmi  internazionali
          di educazione non formale, nonche' nei confronti di tutti i
          soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 21 del presente decreto.  Con  accordi  tra  i
          soggetti e le associazioni o gli enti  di  servizio  civile
          possono essere individuate le modalita' di attuazione della
          tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui
          al primo periodo svolga la sua prestazione  nell'ambito  di
          un'organizzazione di un datore di lavoro, questi e'  tenuto
          a fornire al soggetto dettagliate informazioni  sui  rischi
          specifici esistenti negli ambienti nei quali e' chiamato ad
          operare e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza
          adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e'  altresi'
          tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove  cio'
          non  sia  possibile,  a  ridurre  al  minimo  i  rischi  da
          interferenze  tra  la  prestazione  del  soggetto  e  altre
          attivita'  che  si  svolgano  nell'ambito  della   medesima
          organizzazione. 
              13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
          esercitata dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti  nel
          settore agricolo, il Ministro del lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
          alla normativa in materia di sicurezza e salute nei  luoghi
          di lavoro,  e  limitatamente  alle  imprese  che  impiegano
          lavoratori stagionali ciascuno  dei  quali  non  superi  le
          cinquanta giornate lavorative e per un  numero  complessivo
          di lavoratori compatibile  con  gli  ordinamenti  colturali
          aziendali,   provvede   ad   emanare    disposizioni    per
          semplificare  gli  adempimenti  relativi  all'informazione,
          formazione e sorveglianza sanitaria previsti  dal  presente
          decreto, sentite le organizzazioni  sindacali  e  datoriali
          comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
          nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle  predette
          organizzazioni   definiscono   specifiche   modalita'    di
          attuazione   delle   previsioni   del   presente    decreto
          legislativo concernenti il  rappresentante  dei  lavoratori
          per  la  sicurezza   nel   caso   le   imprese   utilizzino
          esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
          al precedente periodo. 
              13-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari e sentite la  Commissione  consultiva  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro di  cui  all'articolo  6  del
          presente decreto e la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela  di
          cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro e fermi restando gli obblighi di cui  agli  articoli
          36 e 37 del  presente  decreto,  sono  definite  misure  di
          semplificazione  della  documentazione,   anche   ai   fini
          dell'inserimento  di  tale  documentazione   nel   libretto
          formativo del  cittadino,  che  dimostra  l'adempimento  da
          parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
          formazione previsti dal presente  decreto  in  relazione  a
          prestazioni   lavorative    regolamentate    dal    decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  che  implicano  una
          permanenza del lavoratore in azienda  per  un  periodo  non
          superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno  solare
          di riferimento. 
              13-ter. Con  un  ulteriore  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro  della
          salute,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sentite  le
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
          rispetto  dei  livelli  generali  di  tutela  di  cui  alla
          normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono
          definite  misure  di  semplificazione   degli   adempimenti
          relativi  all'informazione,  formazione,  valutazione   dei
          rischi e sorveglianza sanitaria per  le  imprese  agricole,
          con  particolare   riferimento   a   lavoratori   a   tempo
          determinato e stagionali,  e  per  le  imprese  di  piccole
          dimensioni.". 
              Si riporta l'articolo 5 del citato decreto  legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 5. Comitato  per  l'indirizzo  e  la  valutazione
          delle politiche attive e  per  il  coordinamento  nazionale
          delle  attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro 
              1. Presso il Ministero della  salute  e'  istituito  il
          Comitato per l'indirizzo e la valutazione  delle  politiche
          attive e per il coordinamento nazionale delle attivita'  di
          vigilanza in materia di salute e sicurezza sul  lavoro.  Il
          Comitato e' presieduto dal  Ministro  della  salute  ed  e'
          composto da: 
              a) il Direttore  Generale  della  competente  Direzione
          Generale e i Direttori dei competenti uffici del  Ministero
          della salute; 
              b) due Direttori Generali  delle  competenti  Direzioni
          Generali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali; 
              c) il  Direttore  Centrale  per  la  Prevenzione  e  la
          sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del  fuoco  e
          del soccorso pubblico del Ministero dell'interno; 
              d) Il Direttore  Generale  della  competente  Direzione
          Generale  del  Ministero   delle   Infrastrutture   e   dei
          Trasporti; 
              e)  il  Coordinatore  della  Commissione  Salute  della
          Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
              f) quattro  rappresentanti  delle  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  individuati  per   un
          quinquennio in sede di Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
          rappresentante   dell'INAIL,   uno   dell'ISPESL   e    uno
          dell'Istituto  di  previdenza  per  il  settore   marittimo
          (IPSEMA). 
              3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di  garantire
          la  piu'  completa  attuazione  del  principio   di   leale
          collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: 
              a) stabilire le linee comuni delle politiche  nazionali
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
              b)  individuare  obiettivi  e   programmi   dell'azione
          pubblica di miglioramento  delle  condizioni  di  salute  e
          sicurezza dei lavoratori; 
              c) definire la  programmazione  annuale  in  ordine  ai
          settori prioritari di intervento dell'azione di  vigilanza,
          i piani di attivita'  e  i  progetti  operativi  a  livello
          nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti  dai
          comitati regionali di  coordinamento  e  dai  programmi  di
          azione individuati in sede comunitaria; 
              d)  programmare  il  coordinamento  della  vigilanza  a
          livello nazionale in materia  di  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro; 
              e) garantire lo scambio di informazioni tra i  soggetti
          istituzionali   al   fine   di   promuovere   l'uniformita'
          dell'applicazione della normativa vigente; 
              f) individuare le priorita' della ricerca  in  tema  di
          prevenzione dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  dei
          lavoratori. 
              4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui  al
          comma 3, lettere a), b), e),  f),  le  parti  sociali  sono
          consultate preventivamente.  Sull'attuazione  delle  azioni
          intraprese e' effettuata una verifica  con  cadenza  almeno
          annuale. 
              5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la  sede
          del  Ministero  della  salute,  con  cadenza  temporale   e
          modalita' di funzionamento fissate con regolamento interno,
          da adottare  a  maggioranza  qualificata.  Le  funzioni  di
          segreteria sono svolte da  personale  del  Ministero  della
          salute. 
              6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta   alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione.". 
              Si riporta l'articolo 6 del citato decreto  legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art.  6.  Commissione  consultiva  permanente  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro 
              1. Presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituita la Commissione  consultiva  permanente
          per la salute e sicurezza sul  lavoro.  La  Commissione  e'
          composta da: 
              a) un rappresentante del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali con funzioni di presidente; 
              b) un rappresentante del Ministero della salute; 
              c)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
              d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
              e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
              f) un rappresentante del  Ministero  della  difesa,  un
          rappresentante  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali,  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  o  un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
          della  Commissione,   ravvisando   profili   di   specifica
          competenza, ne disponga la convocazione; 
              g) sei rappresentanti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali
          dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  a
          livello nazionale; 
              i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali
          dei datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          a livello nazionale." 
              l)  tre  esperti  in  medicina   del   lavoro,   igiene
          industriale e impiantistica industriale; 
              m) un rappresentante dell'ANMIL. 
              2. Per  ciascun  componente  puo'  essere  nominato  un
          supplente,  il  quale  interviene  unicamente  in  caso  di
          assenza del titolare. Ai lavori della  Commissione  possono
          altresi'    partecipare     rappresentanti     di     altre
          amministrazioni  centrali  dello  Stato   in   ragione   di
          specifiche tematiche inerenti le relative  competenze,  con
          particolare riferimento a quelle relative  alle  differenze
          di genere e a quelle relative alla materia  dell'istruzione
          per le problematiche  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettera c). 
              3. All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'
          istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
          la composizione e la funzione. 
              4. La Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli
          istituti pubblici con competenze in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
          esperti nei diversi settori di interesse. 
              5. I componenti della Commissione e  i  segretari  sono
          nominati con decreto del Ministro del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, su designazione degli  organismi
          competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da  adottare
          entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono individuati le  modalita'  e  i
          termini  per  la  designazione   e   l'individuazione   dei
          componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l). 
              6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
          fissate con regolamento interno da adottarsi a  maggioranza
          qualificata rispetto al numero dei componenti; le  funzioni
          di segreteria sono svolte da personale  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato. 
              7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
          partecipare  ai  sensi  del  comma  1,  non  spetta   alcun
          compenso, rimborso spese o indennita' di missione. 
              8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
          sicurezza sul lavoro ha il compito di: 
              a) esaminare i problemi applicativi della normativa  di
          salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte  per  lo
          sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; 
              b) esprimere pareri sui  piani  annuali  elaborati  dal
          Comitato di cui all'articolo 5; 
              c) definire le attivita' di promozione e le  azioni  di
          prevenzione di cui all'articolo 11; 
              d) validare le buone prassi  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; 
              e) redigere annualmente, sulla base  dei  dati  forniti
          dal  sistema  informativo  di  cui  all'articolo   8,   una
          relazione sullo stato di applicazione  della  normativa  di
          salute  e  sicurezza  e  sul  suo  possibile  sviluppo,  da
          trasmettere alle commissioni parlamentari competenti  e  ai
          presidenti delle regioni; 
              f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
          procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
          dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,  tenendo  conto
          dei profili di rischio e  degli  indici  infortunistici  di
          settore. Tali procedure vengono recepite  con  decreto  dei
          Ministeri  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e
          province autonome di Trento e di  Bolzano.  La  Commissione
          procede al monitoraggio  dell'applicazione  delle  suddette
          procedure al  fine  di  un'eventuale  rielaborazione  delle
          medesime; 
              g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del
          sistema di qualificazione delle imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi  di   cui   all'articolo   27.   Il   sistema   di
          qualificazione delle imprese e'  disciplinato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, acquisito  il  parere
          della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; 
              h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia  i  codici
          di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,  in
          considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
          riferimento,  orientino  i  comportamenti  dei  datori   di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
              i) valutare le  problematiche  connesse  all'attuazione
          delle   direttive   comunitarie   e    delle    convenzioni
          internazionali stipulate in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro; 
              i-bis)  redigere  ogni  cinque   anni   una   relazione
          sull'attuazione  pratica  della  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio e delle altre direttive  dell'Unione  europea  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  comprese  le
          direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
          94/33/CE, con le modalita'  previste  dall'articolo  17-bis
          della direttiva 89/391/CEE del Consiglio; 
              l) promuovere la  considerazione  della  differenza  di
          genere in relazione alla  valutazione  dei  rischi  e  alla
          predisposizione delle misure di prevenzione; 
              m)  indicare  modelli  di  organizzazione  e   gestione
          aziendale ai fini di cui all'articolo  30.  La  Commissione
          monitora ed eventualmente rielabora le suddette  procedure,
          entro 24 mesi dall'entrata in vigore  del  decreto  con  il
          quale  sono  stati  recepiti  i  modelli  semplificati  per
          l'adozione  ed   efficace   attuazione   dei   modelli   di
          organizzazione e gestione della sicurezza nelle  piccole  e
          medie imprese; 
              m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
          del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro,  anche
          tenendo   conto   delle   peculiarita'   dei   settori   di
          riferimento; 
              m-ter) elaborare le  procedure  standardizzate  per  la
          redazione del documento di valutazione dei  rischi  di  cui
          all'articolo 26, comma 3, anche  previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi in quanto l'interferenza delle  lavorazioni  in  tali
          ambiti risulti irrilevante; 
              m-quater)  elaborare  le  indicazioni  necessarie  alla
          valutazione del  rischio  da  stress  lavoro-correlato.  La
          Commissione   monitora   l'applicazione   delle    suddette
          indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
          della  metodologia   individuata,   anche   per   eventuali
          integrazioni alla medesima.". 
              Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 12. Interpello 
              1. Gli  organismi  associativi  a  rilevanza  nazionale
          degli enti territoriali, gli enti  pubblici  nazionali,  le
          regioni  e  le  province  autonome,  nonche',  di   propria
          iniziativa  o  su  segnalazione  dei  propri  iscritti,  le
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale e i consigli nazionali  degli  ordini  o  collegi
          professionali, possono inoltrare alla Commissione  per  gli
          interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite  posta
          elettronica, quesiti di ordine  generale  sull'applicazione
          della normativa  in  materia  di  salute  e  sicurezza  del
          lavoro. 
              2. Presso il Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza  pubblica,  la  Commissione  per   gli   interpelli
          composta da due rappresentanti del Ministero del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  da  due   rappresentanti   del
          Ministero della salute e da  quattro  rappresentanti  delle
          regioni e  delle  province  autonome.  Qualora  la  materia
          oggetto  di  interpello   investa   competenze   di   altre
          amministrazioni pubbliche la Commissione e'  integrata  con
          rappresentanti   delle   stesse.   Ai   componenti    della
          Commissione non spetta alcun  compenso,  rimborso  spese  o
          indennita' di missione. 
              3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti  di
          cui al  comma  1  costituiscono  criteri  interpretativi  e
          direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.". 
              Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 
              1. La valutazione di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
          e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
          nella sistemazione dei luoghi di  lavoro,  deve  riguardare
          tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
          ivi  compresi  quelli  riguardanti  gruppi  di   lavoratori
          esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui   anche   quelli
          collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
          dell'accordo  europeo  dell'8  ottobre   2004,   e   quelli
          riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,  secondo
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, nonche' quelli connessi  alle  differenze  di  genere,
          all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
          alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui  viene
          resa la prestazione di lavoro  e  i  rischi  derivanti  dal
          possibile rinvenimento di  ordigni  bellici  inesplosi  nei
          cantieri temporanei o mobili, come  definiti  dall'articolo
          89, comma 1, lettera a), del presente decreto,  interessati
          da attivita' di scavo. 
              1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato  di
          cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
          di cui all'articolo 6, comma 8,  lettera  m-quater),  e  il
          relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle  predette
          indicazioni  e  comunque,  anche   in   difetto   di   tale
          elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 
              2. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), redatto a conclusione della  valutazione,  puo'
          essere  tenuto,  nel  rispetto  delle  previsioni  di   cui
          all'articolo 53, su  supporto  informatico  e  deve  essere
          munito anche tramite le procedure applicabili  ai  supporti
          informatici  di  cui  all'articolo  53,  di  data  certa  o
          attestata dalla sottoscrizione del  documento  medesimo  da
          parte del datore di lavoro  nonche',  ai  soli  fini  della
          prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o  del  rappresentante  dei
          lavoratori per  la  sicurezza  territoriale  e  del  medico
          competente, ove nominato, e contenere: 
              a) una relazione sulla valutazione di  tutti  i  rischi
          per  la  sicurezza  e   la   salute   durante   l'attivita'
          lavorativa,  nella  quale  siano  specificati   i   criteri
          adottati per la valutazione stessa. La scelta  dei  criteri
          di redazione del documento e' rimessa al datore di  lavoro,
          che vi provvede con  criteri  di  semplicita',  brevita'  e
          comprensibilita', in modo da garantirne  la  completezza  e
          l'idoneita' quale  strumento  operativo  di  pianificazione
          degli interventi aziendali e di prevenzione; 
              b) l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione  attuate  e  dei   dispositivi   di   protezione
          individuali adottati a seguito  della  valutazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettera a); 
              c) il programma delle  misure  ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza; 
              d) l'individuazione delle  procedure  per  l'attuazione
          delle   misure   da   realizzare,   nonche'    dei    ruoli
          dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,  a
          cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
          di adeguate competenze e poteri; 
              e) l'indicazione del nominativo  del  responsabile  del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e
          del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione
          del rischio; 
              f) l'individuazione delle  mansioni  che  eventualmente
          espongono i lavoratori a rischi  specifici  che  richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
              3. Il contenuto del documento di cui al  comma  2  deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto. 
              3-bis. In caso di costituzione  di  nuova  impresa,  il
          datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente  la
          valutazione dei rischi  elaborando  il  relativo  documento
          entro novanta giorni dalla data  di  inizio  della  propria
          attivita'. Anche in caso di costituzione di nuova  impresa,
          il datore di lavoro deve comunque dare immediata  evidenza,
          attraverso idonea  documentazione,  dell'adempimento  degli
          obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e
          al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione  accede,
          su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza. 
              3-ter. Ai fini della valutazione di  cui  al  comma  1,
          l'Inail, anche in collaborazione con le  aziende  sanitarie
          locali per  il  tramite  del  Coordinamento  Tecnico  delle
          Regioni e i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore   di   lavoro
          strumenti tecnici e  specialistici  per  la  riduzione  dei
          livelli di rischio. L'Inail e le aziende  sanitarie  locali
          svolgono  la  predetta  attivita'  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
              Si riporta l'articolo 29 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 29. Modalita' di effettuazione della  valutazione
          dei rischi 
              1. Il datore  di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed
          elabora il documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a),  in  collaborazione  con  il  responsabile  del
          servizio  di  prevenzione  e   protezione   e   il   medico
          competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  realizzate
          previa consultazione del rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza. 
              3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
          rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
          e 2, in occasione di modifiche del  processo  produttivo  o
          della organizzazione del lavoro significative ai fini della
          salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al  grado
          di evoluzione della  tecnica,  della  prevenzione  o  della
          protezione o a seguito di infortuni significativi o  quando
          i risultati della sorveglianza sanitaria ne  evidenzino  la
          necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure  di
          prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
          ai periodi che precedono il documento  di  valutazione  dei
          rischi  deve  essere  rielaborato,   nel   rispetto   delle
          modalita' di cui ai commi 1 e  2,  nel  termine  di  trenta
          giorni  dalle  rispettive  causali.  Anche   in   caso   di
          rielaborazione della valutazione dei rischi, il  datore  di
          lavoro deve comunque dare  immediata  evidenza,  attraverso
          idonea documentazione, dell'aggiornamento delle  misure  di
          prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione  accede,
          su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza. 
              4. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), e quello  di  cui  all'articolo  26,  comma  3,
          devono essere custoditi  presso  l'unita'  produttiva  alla
          quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
              5. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  i
          datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  10   lavoratori
          effettuano la valutazione dei rischi  di  cui  al  presente
          articolo sulla base delle procedure standardizzate  di  cui
          all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
          terzo mese successivo alla data di entrata  in  vigore  del
          decreto interministeriale di cui all'articolo 6,  comma  8,
          lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli
          stessi   datori   di   lavoro    possono    autocertificare
          l'effettuazione  della  valutazione  dei   rischi.   Quanto
          previsto  nel  precedente  periodo  non  si  applica   alle
          attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),
          c), d) nonche' g). 
              6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  i
          datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori  possono
          effettuare la  valutazione  dei  rischi  sulla  base  delle
          procedure standardizzate di cui all'articolo  6,  comma  8,
          lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali  procedure
          trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,  2,
          3, e 4. 
              6-bis. Le procedure standardizzate di cui al  comma  6,
          anche con riferimento alle aziende che rientrano nel  campo
          di applicazione del titolo IV, sono adottate  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui all'articolo 28. 
              6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,   da   adottare,   sulla   base   delle
          indicazioni della Commissione consultiva permanente per  la
          salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati  settori  di  attivita'  a  basso  rischio   di
          infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
          parametri oggettivi, desunti  dagli  indici  infortunistici
          dell'INAIL  e  relativi  alle  malattie  professionali   di
          settore e specifiche della singola azienda. Il  decreto  di
          cui al primo periodo reca in allegato  il  modello  con  il
          quale, fermi restando i  relativi  obblighi,  i  datori  di
          lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita' a
          basso rischio infortunistico  possono  dimostrare  di  aver
          effettuato la valutazione dei rischi di cui  agli  articoli
          17 e 28 e al presente articolo.  Resta  ferma  la  facolta'
          delle aziende di  utilizzare  le  procedure  standardizzate
          previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. 
              6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  da  adottarsi  previo   parere   della
          Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
          sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto  per  la
          valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e  28  e  al
          presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati
          secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive  Risk
          Assessment); 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 non  si  applicano
          alle attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
              a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
          b), c), d), f) e g); 
              b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
          lavoratori  a  rischi  chimici,  biologici,  da   atmosfere
          esplosive, cancerogeni mutageni,  connessi  all'esposizione
          ad amianto; 
              c).". 
              Si riporta l'articolo 34 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 34. Svolgimento diretto da parte  del  datore  di
          lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
              1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma  6,
          il datore di lavoro puo' svolgere  direttamente  i  compiti
          propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
          di primo soccorso, nonche'  di  prevenzione  incendi  e  di
          evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
          preventiva informazione al  rappresentante  dei  lavoratori
          per la  sicurezza  ed  alle  condizioni  di  cui  ai  commi
          successivi. 
              1-bis. (Abrogato). 
              2. Il datore di lavoro che intende svolgere  i  compiti
          di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
          durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati  alla
          natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro  e  relativi
          alle attivita' lavorative, nel  rispetto  dei  contenuti  e
          delle articolazioni definiti mediante accordo  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore  del
          presente  decreto  legislativo.  Fino  alla   pubblicazione
          dell'accordo  di  cui  al  periodo   precedente,   conserva
          validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
          del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui  contenuto
          e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano in sede di definizione dell'accordo  di  cui  al
          periodo precedente. 
              2-bis. Il datore di lavoro che  svolge  direttamente  i
          compiti di primo soccorso nonche' di prevenzione incendi  e
          di evacuazione deve  frequentare  gli  specifici  corsi  di
          formazione previsti agli articoli 45 e 46. 
              3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di  cui  al
          comma  1  e'  altresi'  tenuto  a  frequentare   corsi   di
          aggiornamento nel rispetto di quanto previsto  nell'accordo
          di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al  precedente
          periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
          corsi di cui all'articolo 3  del  decreto  ministeriale  16
          gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai
          sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre
          1994, n. 626.". 
              Si riporta l'articolo 53 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 53. Tenuta della documentazione 
              1. E' consentito l'impiego di sistemi  di  elaborazione
          automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo
          di   documentazione   prevista   dal    presente    decreto
          legislativo. 
              2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso
          al sistema di gestione della predetta documentazione devono
          essere tali da assicurare che: 
              a) l'accesso alle funzioni del sistema  sia  consentito
          solo ai soggetti a cio' espressamente abilitati dal  datore
          di lavoro; 
              b)  la  validazione  delle  informazioni  inserite  sia
          consentito solo  alle  persone  responsabili,  in  funzione
          della natura dei dati; 
              c) le operazioni di validazione dei dati  di  cui  alla
          lettera b) siano univocamente  riconducibili  alle  persone
          responsabili  che   le   hanno   effettuate   mediante   la
          memorizzazione di codice identificativo autogenerato  dagli
          stessi; 
              d) le eventuali informazioni di modifica, ivi  comprese
          quelle inerenti alle generalita' e  ai  dati  occupazionali
          del  lavoratore,  siano  solo  aggiuntive  a  quelle   gia'
          memorizzate; 
              e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla
          base dei  singoli  documenti,  ove  previsti  dal  presente
          decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti
          di memoria; 
              f) le  informazioni  siano  conservate  almeno  su  due
          distinti  supporti   informatici   di   memoria   e   siano
          implementati programmi di protezione  e  di  controllo  del
          sistema da codici virali; 
              g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema,  una
          procedura  in  cui  siano  dettagliatamente  descritte   le
          operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo.
          Nella procedura non devono essere  riportati  i  codici  di
          accesso. 
              3. Nel caso in cui le attivita' del  datore  di  lavoro
          siano articolate su varie sedi geografiche o organizzate in
          distinti  settori  funzionali,  l'accesso  ai   dati   puo'
          avvenire  mediante  reti  di   comunicazione   elettronica,
          attraverso la  trasmissione  della  password  in  modalita'
          criptata e  fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  2
          relativamente alla immissione e  validazione  dei  dati  da
          parte delle persone responsabili. 
              4. La documentazione,  sia  su  supporto  cartaceo  che
          informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  in   materia   di
          protezione dei dati personali. 
              5. Tutta la  documentazione  rilevante  in  materia  di
          igiene, salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  tutela  delle
          condizioni di lavoro puo' essere tenuta su  unico  supporto
          cartaceo o  informatico.  Ferme  restando  le  disposizioni
          relative alla valutazione  dei  rischi,  le  modalita'  per
          l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
          documentazione di cui al periodo che precede sono  definite
          con  successivo  decreto,  adottato,  previa  consultazione
          delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto
          interministeriale di  cui  all'articolo  8,  comma  4,  del
          presente decreto restano in vigore le disposizioni relative
          ai  registri  degli  esposti  ad   agenti   cancerogeni   e
          biologici.". 
              Si riporta l'articolo 55 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 55.  Sanzioni  per  il  datore  di  lavoro  e  il
          dirigente 
              1. E' punito con l'arresto da tre  a  sei  mesi  o  con
          l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro il datore di lavoro: 
              a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; 
              b) che non provvede alla nomina  del  responsabile  del
          servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo
          17, comma 1, lettera b), o per la violazione  dell'articolo
          34, comma 2. 
              2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica
          la  pena  dell'arresto  da  quattro  a  otto  mesi  se   la
          violazione e' commessa: 
              a) nelle aziende  di  cui  all'articolo  31,  comma  6,
          lettere a), b), c), d), f) e g); 
              b)  in  aziende  in  cui  si  svolgono  attivita'   che
          espongono  i  lavoratori  a   rischi   biologici   di   cui
          all'articolo 268, comma 1, lettere c) e  d),  da  atmosfere
          esplosive,  cancerogeni  mutageni,  e   da   attivita'   di
          manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 
              c)  per  le  attivita'  disciplinate  dal   Titolo   IV
          caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e  la  cui
          entita'  presunta  di  lavoro  non  sia  inferiore  a   200
          uomini-giorno. 
              3. E' punito con l'ammenda da 2.192  a  4.384  euro  il
          datore  di  lavoro  che  adotta   il   documento   di   cui
          all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  in  assenza  degli
          elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c)  o
          d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2  e
          3. 
              4. E' punito con l'ammenda da 1.096  a  2.192  euro  il
          datore  di  lavoro  che  adotta   il   documento   di   cui
          all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  in  assenza  degli
          elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo
          periodo, ed f). 
              5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
              a) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda
          da 822 a 4.384 euro per la  violazione  degli  articoli  3,
          comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera
          b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1; 
              b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda
          da 1.096 a 5.260,80 euro per  la  violazione  dell'articolo
          26, comma 1, lettera a); 
              c) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda
          da  1.315,20  a  5.699,20  euro  per  la  violazione  degli
          articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi  1
          e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10,43,  comma  1,  lettere  d)  ed
          e-bis), 46, comma 2; 
              d) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda
          da 1.644 a 6.576 euro per la violazione degli articoli  18,
          comma 1, lettere a), d) e z), prima parte, e 26, commi 2  e
          3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto  che
          viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter; 
              e)  con  l'ammenda  da  2.192  a  4.384  euro  per   la
          violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n),  p),
          seconda parte, s) e v), 35, comma 4; 
              f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192 a
          7.233,60 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4,
          35, comma 2, 41, comma 3; 
              g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a
          4.932 euro per la violazione  dell'articolo  18,  comma  1,
          lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
          giorni, bb), e comma 2; 
              h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  548  a
          1.972,80 euro per la violazione dell'articolo 18, comma  1,
          lettere  g-bis)  e  r),  con  riferimento  agli   infortuni
          superiori ad  un  giorno,  e  dell'articolo  25,  comma  1,
          lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5; 
              i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da  109,60
          a 584 euro per ciascun lavoratore, in  caso  di  violazione
          dell'articolo 26, comma 8; 
              l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a
          328,80 euro in caso di violazione dell'articolo  18,  comma
          1, lettera aa). 
              6. L'applicazione della sanzione di  cui  al  comma  5,
          lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai  tre
          giorni, esclude l'applicazione delle  sanzioni  conseguenti
          alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
              6-bis.  In  caso  di  violazione   delle   disposizioni
          previste  dall'articolo  18,  comma  1,   lettera   g),   e
          dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la  violazione  si
          riferisce a piu' di cinque  lavoratori  gli  importi  della
          sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce  a
          piu' di dieci lavoratori gli importi  della  sanzione  sono
          triplicati.". 
              Si riporta l'articolo 69 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 69. Definizioni 
              1. Agli effetti delle disposizioni di cui  al  presente
          titolo si intende per: 
              a)  attrezzatura   di   lavoro:   qualsiasi   macchina,
          apparecchio, utensile o impianto, inteso come il  complesso
          di   macchine,   attrezzature   e   componenti    necessari
          all'attuazione di  un  processo  produttivo,  destinato  ad
          essere usato durante il lavoro; 
              b)  uso  di  una  attrezzatura  di  lavoro:   qualsiasi
          operazione  lavorativa  connessa  ad  una  attrezzatura  di
          lavoro, quale  la  messa  in  servizio  o  fuori  servizio,
          l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
          la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 
              c) zona pericolosa: qualsiasi zona  all'interno  ovvero
          in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la
          presenza di un lavoratore costituisce  un  rischio  per  la
          salute o la sicurezza dello stesso; 
              d) lavoratore  esposto:  qualsiasi  lavoratore  che  si
          trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; 
              e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di  una
          attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. 
              Si riporta l'articolo 87 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 87. Sanzioni a carico del datore di  lavoro,  del
          dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso 
              1.  Il  datore  di  lavoro  e'  punito  con   la   pena
          dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da  2.740  a
          7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2. 
              2. Il datore di lavoro e il dirigente sono  puniti  con
          la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con  l'ammenda  da
          2.740 a 7.014,40 euro per la violazione: 
              a) dell'articolo 70, comma 1; 
              b) dell'articolo 70, comma 2,  limitatamente  ai  punti
          3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8  e  5.13.9
          dell'allegato V, parte II; 
              c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; 
              d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e
          d), e 5; 
              e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1,  83,  comma
          1, e 85, comma 1. 
              3. Il datore di lavoro e il dirigente sono  puniti  con
          la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda
          da 1.096 a 5.260,80 euro per la violazione: 
              a) dell'articolo 70, comma 2,  limitatamente  ai  punti
          2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1,  5.1.3,  5.1.4,  5.5.3,  5.5.7,
          5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato
          V, parte II; 
              b) dell'articolo 71, comma 3,  limitatamente  ai  punti
          3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI; 
              c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); 
              d) dell'articolo 80, commi 3 e 3 bis. 
              4. Il datore di lavoro e il dirigente sono  puniti  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  548  a  euro
          1.972,80 per la violazione: 
              a) dell'articolo 70, comma 2,  limitatamente  ai  punti
          dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati  alla
          lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; 
              b) dell'articolo 71, comma 3,  limitatamente  ai  punti
          dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b)
          del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11; 
              c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g); 
              d) dell'articolo 86, commi 1 e 3. 
              5. La violazione di piu'  precetti  riconducibili  alla
          categoria omogenea di requisiti di  sicurezza  relativi  ai
          luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti  1,
          2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,  5.1,  5.2,
          5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12,  5.13,
          5.14, 5.15 e 5.16  e'  considerata  una  unica  violazione,
          penale   o   amministrativa   a   seconda   della    natura
          dell'illecito, ed e' punita  con  la  pena  o  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  rispettivamente  previste   dai
          precedenti  commi.  L'organo  di  vigilanza  e'  tenuto   a
          precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
          precetti violati. 
              6. La violazione di piu'  precetti  riconducibili  alla
          categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi  alle
          attrezzature di lavoro di cui all'allegato VI,  punti  1.1,
          1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4,  5,
          6, 7, 8, 9 e 10 e' considerata una unica violazione, penale
          o amministrativa a seconda della natura  dell'illecito,  ed
          e'  punita  con  la  pena  o  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea,  o
          dal comma 4, alinea. L'organo  di  vigilanza  e'  tenuto  a
          precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
          precetti violati. 
              7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  822
          a 2.959,20 euro per la violazione dell'articolo 72.". 
              Si riporta l'articolo 98 del citato decreto legislativo
          n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore  per
          la progettazione e del coordinatore  per  l'esecuzione  dei
          lavori. 
              1.  Il  coordinatore  per   la   progettazione   e   il
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono  essere  in
          possesso di uno dei seguenti requisiti: 
              a) laurea magistrale conseguita in una  delle  seguenti
          classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui
          al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in
          data 16 marzo 2007, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9  luglio  2007,  ovvero
          laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,
          da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  in  data  28  novembre  2000,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del  23
          gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma  di  laurea  ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca in  data  5  maggio  2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto
          2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro  o
          committenti,  comprovante   l'espletamento   di   attivita'
          lavorativa nel settore  delle  costruzioni  per  almeno  un
          anno; 
              b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9,
          L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale  in  data
          16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9,
          10, 4, di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica in  data  4  agosto
          2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche' attestazione,
          da parte di datori di  lavoro  o  committenti,  comprovante
          l'espletamento di attivita' lavorative  nel  settore  delle
          costruzioni per almeno due anni; (270) 
              c) diploma di geometra o perito  industriale  o  perito
          agrario o agrotecnico, nonche' attestazione,  da  parte  di
          datori di lavoro o committenti, comprovante  l'espletamento
          di attivita' lavorativa nel settore delle  costruzioni  per
          almeno tre anni. 
              2. I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  devono  essere,
          altresi',  in  possesso  di  attestato  di  frequenza,  con
          verifica dell'apprendimento finale, a  specifico  corso  in
          materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
          strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
          della formazione  professionale,  o,  in  via  alternativa,
          dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
          sociale,  dagli  ordini  o  collegi  professionali,   dalle
          universita', dalle associazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro  e  dei  lavoratori  o  dagli  organismi  paritetici
          istituiti  nel  settore   dell'edilizia.   Fermo   restando
          l'obbligo di aggiornamento di cui  all'allegato  XIV,  sono
          fatti salvi gli attestati  rilasciati  nel  rispetto  della
          previgente normativa a conclusione di corsi  avviati  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. I contenuti, le modalita' e la durata dei  corsi  di
          cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni  di
          cui all'allegato XIV.  L'allegato  XIV  e'  aggiornato  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. I corsi di  cui  all'allegato  XIV,  solo  per  il
          modulo giuridico (28  ore),  e  i  corsi  di  aggiornamento
          possono svolgersi in modalita' e-learning nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'allegato I  dell'Accordo  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  del
          21 dicembre 2011 emanato per la formazione  dei  lavoratori
          ai sensi dell'articolo 37, comma 2. 
              4. L'attestato di cui al comma 2 non e'  richiesto  per
          coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto  attivita'
          tecnica in materia  di  sicurezza  nelle  costruzioni,  per
          almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o  di
          incaricati di pubblico servizio e per coloro che  producano
          un certificato universitario attestante il  superamento  di
          un esame relativo ad uno specifico insegnamento  del  corso
          di laurea nel cui  programma  siano  presenti  i  contenuti
          minimi  di  cui  all'allegato   XIV,   o   l'attestato   di
          partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
          i cui programmi e  le  relative  modalita'  di  svolgimento
          siano conformi all'allegato  XIV.  L'attestato  di  cui  al
          comma 2 non e' richiesto per coloro che  sono  in  possesso
          della laurea magistrale LM-26. 
              5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di  cui
          al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 
              6. Le regioni determinano la misura degli oneri per  il
          funzionamento  dei  corsi  di  cui  al  comma  2,  da  esse
          organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.". 
              Si  riporta   l'articolo   190   del   citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2008, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 190. Valutazione del rischio 
              1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il
          datore di lavoro valuta  l'esposizione  dei  lavoratori  al
          rumore durante il lavoro  prendendo  in  considerazione  in
          particolare: 
              a) il livello, il tipo e  la  durata  dell'esposizione,
          ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
              b) i valori limite di esposizione e i valori di  azione
          di cui all'articolo 189; 
              c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
          lavoratori  particolarmente  sensibili   al   rumore,   con
          particolare  riferimento  alle  donne  in  gravidanza  e  i
          minori; 
              d) per quanto possibile a livello  tecnico,  tutti  gli
          effetti sulla salute e sicurezza dei  lavoratori  derivanti
          da interazioni fra rumore e sostanze  ototossiche  connesse
          con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni; 
              e) tutti gli effetti indiretti  sulla  salute  e  sulla
          sicurezza dei  lavoratori  risultanti  da  interazioni  fra
          rumore e segnali di avvertimento o altri  suoni  che  vanno
          osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 
              f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
          costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle
          vigenti disposizioni in materia; 
              g) l'esistenza di attrezzature  di  lavoro  alternative
          progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
              h) il  prolungamento  del  periodo  di  esposizione  al
          rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali  di  cui
          e' responsabile; 
              i)  le   informazioni   raccolte   dalla   sorveglianza
          sanitaria,   comprese,   per   quanto   possibile,   quelle
          reperibili nella letteratura scientifica; 
              l)  la  disponibilita'  di  dispositivi  di  protezione
          dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 
              2. Se, a seguito della valutazione di cui al  comma  1,
          puo' fondatamente  ritenersi  che  i  valori  inferiori  di
          azione possono essere superati, il datore di lavoro  misura
          i livelli di rumore cui i lavoratori sono  esposti,  i  cui
          risultati sono riportati nel documento di valutazione. 
              3. I  metodi  e  le  strumentazioni  utilizzati  devono
          essere  adeguati  alle  caratteristiche   del   rumore   da
          misurare,  alla  durata  dell'esposizione  e   ai   fattori
          ambientali secondo le indicazioni delle norme  tecniche.  I
          metodi  utilizzati  possono  includere   la   campionatura,
          purche'   sia    rappresentativa    dell'esposizione    del
          lavoratore. 
              4.  Nell'applicare   quanto   previsto   nel   presente
          articolo, il datore di lavoro tiene  conto  dell'incertezza
          delle misure determinate secondo la prassi metrologica. 
              5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure
          di prevenzione  e  protezione  necessarie  ai  sensi  degli
          articoli 192, 193, 194, 195 e  196  ed  e'  documentata  in
          conformita' all'articolo 28, comma 2. 
              5-bis. L'emissione sonora di  attrezzature  di  lavoro,
          macchine e impianti puo' essere stimata in fase  preventiva
          facendo riferimento alle banche dati sul  rumore  approvate
          dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
          6,  riportando  la  fonte  documentale  cui  si  e'   fatto
          riferimento.". 
              Il  testo  della  legge  7  dicembre   2000,   n.   383
          (Disciplina delle associazioni di  promozione  sociale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2000,  n.
          300. 
              Il  testo  della  legge  16  dicembre   1991   n.   398
          (Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive dilettantistiche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295. 
              Si riporta l'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,
          n. 289 e  successive  modificazioni  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003): 
              "Art.  90.  Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica. 
              1. Le disposizioni della legge  16  dicembre  1991,  n.
          398, e successive modificazioni, e  le  altre  disposizioni
          tributarie    riguardanti    le    associazioni    sportive
          dilettantistiche si applicano anche alle societa'  sportive
          dilettantistiche costituite in societa' di  capitali  senza
          fine di lucro. 
              2. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
          fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge  16  dicembre
          1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della  legge
          13 maggio 1999, n.  133,  e  successive  modificazioni,  e'
          elevato a 250.000 euro. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a).; 
              b)  all'articolo  83,  comma  2,  le  parole:  «a  lire
          10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro». 
              4. Il CONI, le Federazioni  sportive  nazionali  e  gli
          enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non  sono
          obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento  a  titolo
          di  acconto  sui  contributi  erogati   alle   societa'   e
          associazioni    sportive    dilettantistiche,     stabilita
          dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              5. Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione  delle
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  nonche'
          delle Federazioni  sportive  e  degli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI direttamente  connessi  allo
          svolgimento   dell'attivita'   sportiva,   sono    soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa. 
              6. Al n. 27-bis della tabella  di  cui  all'allegato  B
          annesso al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI». 
              7.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  dopo
          le  parole:  «organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le  societa'
          e associazioni sportive dilettantistiche». 
              8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore  di
          societa',   associazioni   sportive   dilettantistiche    e
          fondazioni costituite da istituzioni  scolastiche,  nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei  settori  giovanili  riconosciuta   dalle   Federazioni
          sportive  nazionali  o  da  enti  di  promozione   sportiva
          costituisce, per il soggetto erogante, fino ad  un  importo
          annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro,  spesa
          di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine  o  dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del  beneficiario,  ai  sensi  dell'articolo  74,
          comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a).; 
              b) all'articolo 65, comma 2, la  lettera  c-octies)  e'
          abrogata. 
              10. All'articolo 17, comma 2, del  decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, le parole:  «delle  indennita'  e
          dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1,  lettera  m),
          del citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi»  sono
          soppresse. 
              11. All'articolo 111-bis,  comma  4,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
          dilettantistiche». 
              11-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al   comma   1   la
          pubblicita', in qualunque modo  realizzata  negli  impianti
          utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
          capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
          fini dell'applicazione delle disposizioni del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  in
          rapporto di  occasionalita'  rispetto  all'evento  sportivo
          direttamente organizzato. 
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive. 
              13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita'  di
          Governo delegata per lo sport, ove  nominata,  su  proposta
          dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il  Comitato
          olimpico nazionale italiano. Al Fondo,  che  puo'  prestare
          garanzia con la sua dotazione finanziaria,  possono  essere
          destinati  i  nuovi  apporti   conferiti   direttamente   o
          indirettamente dallo Stato o da enti pubblici. 
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in  gestione
          separata. 
              15. [La  garanzia  prestata  dal  fondo  e'  di  natura
          sussidiaria, si esplica  nei  limiti  e  con  le  modalita'
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera  entro
          i limiti delle disponibilita' del fondo]. 
              16. La dotazione finanziaria del  fondo  e'  costituita
          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui
          all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive modificazioni, dei premi  riservati  al  CONI  a
          norma dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  14  aprile
          1948, n. 496, colpiti da decadenza. 
              17.    Le    societa'    e    associazioni     sportive
          dilettantistiche  devono   indicare   nella   denominazione
          sociale  la  finalita'  sportiva  e   la   ragione   o   la
          denominazione sociale dilettantistica  e  possono  assumere
          una delle seguenti forme: 
              a)  associazione   sportiva   priva   di   personalita'
          giuridica disciplinata dagli articoli  36  e  seguenti  del
          codice civile; 
              b) associazione sportiva con personalita' giuridica  di
          diritto privato ai sensi del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
              c)  societa'  sportiva  di   capitali   o   cooperativa
          costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
          quelle che prevedono le finalita' di lucro. 
              18.   Le   societa'   e   le   associazioni    sportive
          dilettantistiche si  costituiscono  con  atto  scritto  nel
          quale deve tra l'altro  essere  indicata  la  sede  legale.
          Nello statuto devono essere espressamente previsti: 
              a) la denominazione; 
              b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione
          di   attivita'    sportive    dilettantistiche,    compresa
          l'attivita' didattica; 
              c)   l'attribuzione   della    rappresentanza    legale
          dell'associazione; 
              d) l'assenza di fini di lucro e  la  previsione  che  i
          proventi delle  attivita'  non  possono,  in  nessun  caso,
          essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; 
              e)  le  norme  sull'ordinamento  interno   ispirato   a
          principi di democrazia e  di  uguaglianza  dei  diritti  di
          tutti gli associati,  con  la  previsione  dell'elettivita'
          delle cariche sociali, fatte  salve  le  societa'  sportive
          dilettantistiche che  assumono  la  forma  di  societa'  di
          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile; 
              f)    l'obbligo    di    redazione    di     rendiconti
          economico-finanziari, nonche' le modalita' di  approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari; 
              g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
              h)  l'obbligo  di  devoluzione  ai  fini  sportivi  del
          patrimonio in caso di scioglimento delle societa'  e  delle
          associazioni. 
              18-bis. E'  fatto  divieto  agli  amministratori  delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche  di
          ricoprire  la  medesima  carica   in   altre   societa'   o
          associazioni sportive  dilettantistiche  nell'ambito  della
          medesima federazione sportiva  o  disciplina  associata  se
          riconosciute dal CONI, ovvero  nell'ambito  della  medesima
          disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 
              18-ter.  Le  societa'  e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono in possesso dei requisiti  di  cui  al
          comma  18,  possono   provvedere   all'integrazione   della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della determinazione assunta in tale  senso  dall'assemblea
          dei soci. 
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  all'articolo
          6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari  di
          apposite convenzioni con il CONI. 
              20. 
              21. 
              22. 
              23. I dipendenti pubblici possono prestare  la  propria
          attivita',  nell'ambito  delle  societa'   e   associazioni
          sportive dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di  lavoro,
          purche' a titolo gratuito e fatti  salvi  gli  obblighi  di
          servizio,  previa  comunicazione   all'amministrazione   di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti esclusivamente le indennita' e i  rimborsi  di
          cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli  enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti   i
          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 
              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui
          all'articolo 29 della  presente  legge,  nei  casi  in  cui
          l'ente   pubblico   territoriale   non   intenda    gestire
          direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
          in via preferenziale a  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline
          sportive associate e Federazioni sportive nazionali,  sulla
          base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri  d'uso  e
          previa determinazione di criteri generali e  obiettivi  per
          l'individuazione  dei  soggetti  affidatari.   Le   regioni
          disciplinano,  con   propria   legge,   le   modalita'   di
          affidamento. 
              26. Le palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti
          sportivi  scolastici,  compatibilmente  con   le   esigenze
          dell'attivita' didattica e delle attivita'  sportive  della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere  posti  a
          disposizione   di   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui  ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.". 
              Il testo del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          S.O. 
              Il  testo  della  legge  16  giugno   1927,   n.   1132
          (Conversione in legge del R.D.L. 9 luglio  1926,  n.  1331,
          relativo al  controllo  sulla  combustione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1927, n. 158. 
              Il testo del regio  decreto-legge  9  luglio  1926,  n.
          1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  giugno
          1927, n. 1132 (Costituzione dell'Associazione nazionale per
          il  controllo  della  combustione)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1926, n. 185. 
              Il testo del decreto del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza sociale 1° marzo 1974 (Norme per  l'abilitazione
          alla conduzione di  generatori  di  vapore)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99. 
              Il testo del decreto del Ministro del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  7  febbraio  1979  (Modificazioni   al
          decreto ministeriale  1°  marzo  1974,  recante  norme  per
          l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.