Art. 20 
 
       Notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione 
 
  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo  39-terdecies  del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, i fabbricanti  e  gli  importatori  dei  prodotti  del
tabacco di nuova generazione notificano al Ministero della  salute  e
al Ministero dell'economia e delle finanze ogni prodotto di tale tipo
che intendano  immettere  sul  mercato.  La  notifica  e'  presentata
elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato
ed e' corredata di  una  descrizione  dettagliata  del  prodotto  del
tabacco  di  nuova  generazione  e  delle  istruzioni  per  l'uso   e
informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte  a  norma
dell'articolo 6. Per i prodotti  del  tabacco  di  nuova  generazione
immessi sul mercato precedentemente alla data del 20 maggio 2016,  la
notifica e' presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica
sostanziale del prodotto e' presentata una nuova notifica. 
  2. I fabbricanti e gli importatori che effettuano una  notifica  di
un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono altresi': 
  a)  gli  studi  scientifici  disponibili  sulla  tossicita',  sulla
capacita' di indurre dipendenza e sull'attrattivita' del prodotto del
tabacco  di  nuova  generazione,  con   particolare   riguardo   agli
ingredienti e alle emissioni; 
  b) gli studi disponibili, le relative  sintesi  e  le  ricerche  di
mercato sulle presenze dei vari gruppi  di  consumatori,  compresi  i
giovani e gli attuali fumatori; 
  c)  altre  informazioni  disponibili  pertinenti,  riguardanti  tra
l'altro un'analisi rischi-benefici del  prodotto,  dei  suoi  effetti
attesi in termini di disassuefazione dal  consumo  del  tabacco,  dei
suoi effetti attesi in termini di iniziazione al consumo di tabacco e
anticipazioni della percezione da parte del consumatore. 
  3. I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di nuova
generazione trasmettono al Ministero  della  salute  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  tutte  le  informazioni   nuove   o
aggiornate sugli studi, le ricerche e le altre informazioni di cui al
comma 2, lettere da a) a c), potendone fornire evidenza pubblica solo
successivamente alle valutazioni del Ministero della salute;  restano
comunque sempre consentite le attivita' di divulgazione per finalita'
scientifica e di ricerca. Il Ministero della salute  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze possono  richiedere  ai  fabbricanti  o
agli importatori di prodotti del  tabacco  di  nuova  generazione  di
effettuare ulteriori test  o  presentare  ulteriori  informazioni.  I
medesimi Ministeri mettono a disposizione della  Commissione  europea
tutte le informazioni ricevute. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  e  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dal 20 maggio 2016,  sono  stabilite  le  procedure  e
modalita' attraverso le quali  il  Ministero  della  salute,  sentito
l'Istituto superiore  di  sanita',  procede  alle  valutazioni  delle
informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di  riconoscere
la riduzione  di  sostanze  tossiche  ovvero  il  potenziale  rischio
ridotto dei prodotti del tabacco di  nuova  generazione  rispetto  ai
prodotti da combustione, a parita' di condizioni di utilizzo, nonche'
le relative modalita' di etichettatura. 
  5. I  prodotti  del  tabacco  di  nuova  generazione,  immessi  sul
mercato, rispettano le prescrizioni del presente decreto relative  ai
prodotti del tabacco non da fumo ovvero ai prodotti  del  tabacco  da
fumo. 
 
          Note all'art. 20: 
              Il testo dell'art. 39-terdecies del decreto legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29  novembre  1995,
          n. 279, S.O. cosi' recita: 
              «Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
          inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
          di cui all'art. 39-bis, comma 1,  lettera  e-bis),  non  si
          applicano  le  disposizioni   degli   articoli   39-quater,
          39-quinquies e 39-octies  e,  ai  fini  dell'etichettatura,
          tali  tabacchi  sono  assimilati   ai   prodotti   di   cui
          all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24  giugno
          2003, n. 184. 
              2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
          39-septies ai prodotti di cui  al  comma  1,  i  prezzi  di
          vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
          con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
          in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti  e  dagli
          importatori. 
              3. I tabacchi di cui al  comma  1  sono  sottoposti  ad
          accisa in misura pari al cinquanta  per  cento  dell'accisa
          gravante sull'equivalente quantitativo  di  sigarette,  con
          riferimento al prezzo medio  ponderato  di  un  chilogrammo
          convenzionale di sigarette,  rilevato  ai  sensi  dell'art.
          39-quinquies, e alla equivalenza di  consumo  convenzionale
          determinata sulla  base  di  apposite  procedure  tecniche,
          definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          dogane  e  dei  monopoli,  in  ragione  del   tempo   medio
          necessario per il consumo di  un  campione  composto  dalle
          cinque marche di sigarette piu' vendute, in  condizioni  di
          aspirazione conformi a quelle adottate  per  l'analisi  dei
          contenuti delle sigarette ed utilizzando,  per  i  prodotti
          senza combustione, il dispositivo  specificamente  previsto
          per  il   consumo,   fornito   dal   produttore.   Con   il
          provvedimento di  cui  al  comma  2  e'  altresi'  indicato
          l'importo dell'accisa, determinato ai  sensi  del  presente
          comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  rideterminata,
          per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa  in
          riferimento alla  variazione  del  prezzo  medio  ponderato
          delle sigarette. 
              4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di
          cui al decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  il
          soggetto  obbligato  al  pagamento   dell'accisa   dichiara
          all'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,    prima
          dell'immissione  in  consumo,  la   denominazione   e   gli
          ingredienti dei prodotti, il  contenuto  e  il  peso  delle
          confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche'  gli
          altri elementi informativi  previsti  dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni.».