Art. 20 
 
Esenzioni  a  favore  dei  veicoli  per   il   trasporto   di   merci
  temporaneamente importate dall'Albania in  esecuzione  dell'accordo
  di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea 
 
  1. Alla legge 7 gennaio 2008, n. 10,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l' articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art.  2-bis  (Adattamento  dell'ordinamento  interno).  -  1.   In
esecuzione dell'articolo 59 dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  e
dell'articolo 13 del protocollo n. 5  all'Accordo,  con  decreti  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare   ai   sensi
dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, e dell'articolo
2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, sono concesse le  esenzioni,
rispettivamente, dalle tasse automobilistiche  e  dal  diritto  fisso
istituito dalla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a trattori stradali,
autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti  internazionali  di
cose,  importati  temporaneamente  dalla  Repubblica  di  Albania   e
appartenenti a persone ivi stabilmente residenti»; 
    b) all'articolo 3, dopo il somma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Agli oneri recati dall'articolo  2-bis,  valutati  in  euro
3.398.072,52 annui a decorrere dall'anno 2016, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
  2. I decreti previsti dall'articolo 2-bis della  legge  n.  10  del
2008, introdotto dal comma 1 del  presente  articolo,  sono  adottati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'art. 3  della  legge  legge  7  gennaio
          2008,  n.  10  (Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo   di
          stabilizzazione e di associazione tra le Comunita'  europee
          ed i loro Stati membri, da una parte, e  la  Repubblica  di
          Albania,    dall'altra,    con    allegati,     protocolli,
          dichiarazioni e atto finale,  fatto  a  Lussemburgo  il  12
          giugno  2006),  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   2
          febbraio 2008, n.  28,  modificato  dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              «Art. 3 (Copertura finanziaria). - 1. Per  l'attuazione
          della presente legge e' autorizzata la spesa di euro  6.970
          annui a decorrere dall'anno  2007.  Al  relativo  onere  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2007, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri. 
              1-bis. Agli oneri recati dall'art. 2-bis,  valutati  in
          euro 3.398.072,52 annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».