Art. 20 
 
 
              Sportello unico doganale e dei controlli 
 
  1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4,  comma  57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti,  altresi',  la
competenza nonche' i  controlli  relativi  a  tutti  gli  adempimenti
connessi all'entrata e  uscita  delle  merci  nel  o  dal  territorio
nazionale. Il coordinamento si applica, oltre  che  sui  procedimenti
derivanti dall'applicazione delle norme unionali  gia'  previsti  dal
predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da  altre
Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad  esclusione  di
quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli  svolti  dagli
organi competenti per la sicurezza  dello  Stato  e  dalle  forze  di
polizia,  sono  coordinati  dall'ufficio  doganale  e   si   eseguono
contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto
sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello  unico
doganale e dei controlli». 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
i  Ministeri  interessati,  sono  individuate   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti  di  cui  al
comma 1, di cui l'Ufficio doganale  puo'  avvalersi,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo  effettuano  controlli
sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti
di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale
e di cinque ore per il  controllo  fisico  delle  merci.  I  suddetti
termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di
tutti gli elementi  informativi  e  sono  soddisfatte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente per l'effettuazione  dei  controlli.
Quando i  controlli  richiedono  accertamenti  di  natura  tecnica  o
prelevamento  di  campioni  si  applicano  i  termini  di  esecuzione
stabiliti dalla normativa dell'Unione europea  o  dai  protocolli  di
settore.». 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta l'art. 4, comma 57 della legge  24  dicembre
          2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2004): 
              "Art. 4. Finanziamento agli investimenti. 
              (Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo «sportello unico doganale»,  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
              (Omissis).".