(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 20)
 
                               Art. 20 
 
                     (Rilievo dell'incompetenza) 
 
 
  1. Il difetto di competenza, salvo  quanto  previsto  dall'articolo
151, comma 2, e' rilevato d'ufficio finche' la causa non  e'  decisa,
ovvero puo' essere eccepito dalla parte, entro il  termine  assegnato
per il deposito  della  comparsa  di  costituzione  e  risposta.  Nei
giudizi di impugnazione, esso e' rilevato se  dedotto  con  specifico
motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che  abbia  statuito
sulla competenza. 
 
 
  2. Il giudice decide sulla competenza  prima  di  provvedere  sulla
eventuale richiesta di misure cautelari. 
 
 
  3. Il giudice, se dichiara  la  propria  incompetenza,  indica  con
ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente. Quando  la
causa e' riassunta nei termini di cui  all'articolo  118  davanti  al
giudice  indicato,  questo,  se  ritiene  di  essere  a   sua   volta
incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. 
 
 
  4. In pendenza del  regolamento  di  competenza,  la  richiesta  di
eventuali  misure  cautelari  si  propone  al  giudice   territoriale
indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide
in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7, con  riferimento  al
giudice dichiarato competente.