(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 20)
 
                               Art. 20 
 
                           (Riassunzione) 
 
 
  1.  L'atto  di  riassunzione  e'  depositato   entro   il   termine
trimestrale previsto dall'articolo 109, comma  6,  del  codice  nella
segreteria della sezione presso la quale pende il processo. 
 
 
  2.  La  notifica  dell'atto  di  riassunzione  e  del  decreto   di
fissazione dell'udienza puo' avvenire anche successivamente,  purche'
entro  il  termine  eventualmente  fissato  dal  giudice  ovvero,  in
mancanza di esso, rispettando i termini per la comparizione. 
 
 
  3. L'atto di riassunzione e il decreto di  fissazione  dell'udienza
sono notificati ai sensi dell'articolo 42 del codice  ed  alle  parti
non costituite devono essere notificati personalmente.