Art. 20 
 
 
   Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 
 
  1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di  euro  delle  risorse
del fondo di cui all'articolo 4,  e'  trasferita  sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4  ed  e'  riservata
alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto
interessi, alle  imprese,  con  sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che  hanno  subito  danni
per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono
comprese tra i beneficiari anche le  imprese  agricole  la  cui  sede
principale non e' ubicata nei territori di cui all'allegato 1,  ma  i
cui fondi siano situati in tali territori. I criteri,  anche  per  la
ripartizione, e le modalita' per la  concessione  dei  contributi  in
conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, su proposta delle Regioni interessate. 
  2. Al fine di sostenere  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  tessuto
produttivo dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse
di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche  per  agevolazioni
nella  forma  di  contributo  in  conto  capitale  alle  imprese  che
realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto  2016,
investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui  all'articolo
1. L'ammontare delle disponibilita', i criteri, le  condizioni  e  le
modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente  comma
sono disciplinati con il provvedimento di  cui  al  comma  1,  tenuto
conto delle effettive disponibilita' in  relazione  all'onere  per  i
contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di
cui  al  presente  comma  provvedono  i  vice  commissari,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato.