Art. 20 
 
 
                   Prodotti vitivinicoli biologici 
 
  1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono  essere
conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con
decreto del Ministro, emanato previa intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Il  testo  del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  del
          Consiglio, del 28 giugno  2007,  relativo  alla  produzione
          biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. L
          189.