Art. 20 Divieto di introdurre vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras. 1. E' vietata l'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras. 2. I vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Coffea originarie di Costa Rica o Honduras, che sono stati introdotti nell'Unione prima dell'applicazione del presente decreto, sono spostati all'interno dell'Unione solo da operatori professionali, dopo che questi abbiano informato il Servizio fitosanitario regionale competente.