Art. 20 Disposizioni finanziarie 1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 750 milioni di euro per l'anno 2018. 2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. 4. All'articolo 11, comma 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole « e 80 milioni di euro per il 2018 » sono soppresse. 5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto; b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario; d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario; e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto; f) quanto a 334 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191; g) quanto a 200 milioni di euro mediante versamento, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in conto competenza sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191; h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; i) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio. 6. All'articolo 1, comma 634, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: « si provvede mediante » sono inserite le seguenti: « l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la ». 7. Con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni di euro ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalita' ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. (( 7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. )) 8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. (( 8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « 100 chilometri » sono inserite le seguenti: « , o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate, »; b) le parole: « e comunque in una provincia diversa, » sono soppresse; c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 ». 8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini): "Art. 21. Rilascio di concessioni in materia di giochi 1. - 2. Omissis. 3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione e' basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri: a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu' completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi. 4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione. Omissis.". - Si riporta il testo vigente del comma 431 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): "431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse: a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e ad impegni inderogabili; b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.". - Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 8 del 2017, come modificato dalla presente legge: "Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali 1. - 10-bis. Omissis 11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017. Omissis.". - Si riporta il testo del comma 160 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016): "160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalita' sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.". - Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 17. - Il testo del comma 1 dell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 9. - Si riporta il testo vigente del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA): "Art. 1. Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie 1. - 6. Omissis. 6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento. I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Omissis.". - Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle Note all'art. 1. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA): "Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche 1. Omissis. 2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e' estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, cosi' come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e' ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017. Omissis.". - Si riporta il testo del comma 634 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: "634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633 del presente articolo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante l'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto puo' essere adottato in via definitiva.". - La Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248. - Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nelle note all'art. 5-quinquies.