Art. 20 
 
       Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza 
 
  1.  Gli  organismi  di  gestione  collettiva  non  operano   alcuna
discriminazione  nei  confronti  dei  titolari  dei  diritti  di  cui
gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di  rappresentanza,  in
particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le  spese  di
gestione, nonche' le condizioni per la riscossione dei  proventi  dei
diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai  titolari  dei
diritti. 
  2. La riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte  di
organismi di gestione collettiva ed entita' di gestione  indipendenti
stabiliti all'estero e' disciplinata dagli accordi di  rappresentanza
di cui alla presente Sezione.