Art. 20 
 
 
                         Tecnico competente 
 
  1.  Al  presente  capo  sono  stabiliti  i  criteri  generali   per
l'esercizio della professione di tecnico competente in  acustica,  di
cui  all'articolo  2  della  legge  26  ottobre  1995,  n.  447.   La
professione  di  tecnico  competente  in  acustica  rientra  tra   le
professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge  14
gennaio 2013, n. 4. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
          n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
          note all'art. 9. 
              - Per i riferimenti normativi della  legge  14  gennaio
          2013, n. 4, si veda nelle note alle premesse.