Art. 20 (Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario) 1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. 2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Per l'attivita' di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario e' autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni. 4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017.