Art. 20 
 
     Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalita'
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il  piano  triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e  con  l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
  a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione; 
  b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate
presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione; 
  c)  abbia  maturato,  al  31   dicembre   2017,   alle   dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno  tre  anni  di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 
  2. Nello stesso triennio  2018-2020,  le  amministrazioni,  possono
bandire, in coerenza con il piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui
all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la  garanzia  dell'adeguato
accesso dall'esterno, previa  indicazione  della  relativa  copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore
al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
  a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile
presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 
  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre  anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso
l'amministrazione che bandisce il concorso. 
  3.  Ferme  restando  le  norme  di  contenimento  della  spesa   di
personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio  2018-2020,  ai
soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari  limiti
finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato  previsti  dalle
norme vigenti, al netto delle risorse  destinate  alle  assunzioni  a
tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite  concorso  pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di  lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare
medio  nel  triennio  2015-2017  a   condizione   che   le   medesime
amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la  relativa
spesa di personale  previa  certificazione  della  sussistenza  delle
correlate risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di  controllo
interno di cui all'articolo 40-bis, comma  1,  e  che  prevedano  nei
propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di  tale  valore
di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  essere
applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno
rispettato i vincoli  di  finanza  pubblica.  Le  regioni  a  statuto
speciale, nonche' gli enti  territoriali  ricompresi  nel  territorio
delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente  i
limiti  finanziari  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  ivi
previsti, anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,  appositamente
individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano
la compatibilita' dell'intervento con il  raggiungimento  dei  propri
obiettivi di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi  di  controllo
interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  gli  enti
territoriali delle predette regioni  a  statuto  speciale,  calcolano
inoltre  la  propria  spesa  di  personale  al  netto  dell'eventuale
cofinanziamento  erogato  dalle  regioni   ai   sensi   del   periodo
precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle  risorse
utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo  quanto
previsto dal presente articolo. 
  5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e'  fatto
divieto alle  amministrazioni  interessate  di  instaurare  ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il  comma
9-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
e' abrogato. 
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  425  e  426
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  7. Ai fini del presente articolo non rileva  il  servizio  prestato
negli uffici di diretta collaborazione di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o  degli  organi  politici  delle
regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,  ne'  quello  prestato  in
virtu' di contratti di  cui  agli  articoli  90  e  110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  8. Le amministrazioni possono prorogare i  corrispondenti  rapporti
di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di
cui ai commi 1 e 2, fino alla  loro  conclusione,  nei  limiti  delle
risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  9.  Il  presente  articolo  non  si  applica  al  reclutamento  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed  educative  statali.  Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di  cui  al
presente  articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica.  I  commi  5  e  6  del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di  ricerca  di
cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  218.  Il  presente
articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione  di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 
  10.   Per   il   personale    medico,    tecnico-professionale    e
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  continuano  ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  543,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata  al  31
dicembre   2018   per   l'indizione   delle   procedure   concorsuali
straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e  al  31
ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di  lavoro  flessibile
ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale
tecnico-professionale  e  infermieristico  del   Servizio   sanitario
nazionale, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate  dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,  anche  ove
lo stesso abbia maturato il periodo  di  tre  anni  di  lavoro  negli
ultimi otto anni rispettivamente presso diverse  amministrazioni  del
Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e  istituzioni  di
ricerca. 
  12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma  1,  ha  priorita'  il
personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  13. In caso di processi di riordino, soppressione o  trasformazione
di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del  possesso
del requisito di cui ai commi 1, lettera c),  e  2,  lettera  b),  si
considera anche  il  periodo  maturato  presso  l'amministrazione  di
provenienza. 
  14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate  dall'articolo
1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  sono
consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di  cui  al
presente comma le  amministrazioni  interessate  possono  utilizzare,
altresi', le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei  limiti  e  dei  criteri
previsti  nei  commi  citati.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al
netto dell'eventuale cofinanziamento  erogato  dallo  Stato  e  dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la  proroga
degli eventuali contratti a tempo determinato  secondo  le  modalita'
previste dall'ultimo periodo del comma 4. 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  6  del   citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'art. 4. 
              - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          agosto 2015, n. 187. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n.  125,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176,
          S.O.: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'
          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A
          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il
          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di
          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le
          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
          spese di personale di cui ai commi 557 e  562  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso
          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 110, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si
          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di
          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta
          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede
          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall'art.  38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 40-bis,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 40-bis (Controlli in  materia  di  contrattazione
          integrativa). - 1. Il controllo  sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal
          collegio dei revisori dei conti,  dal  collegio  sindacale,
          dagli uffici centrali di bilancio o dagli  analoghi  organi
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai  contratti
          integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
          vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, comma  3-quinquies,  sesto
          periodo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  557  e  562,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge  finanziaria  2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              (Omissis). 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              (Omissis). 
              562. Per gli enti non sottoposti alle regole del  patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  4,  comma  9-bis,  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  31  agosto  2013,  n.   204,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30  ottobre  2013,  n.
          255, abrogato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis). 
              9-bis. Esclusivamente per le finalita' e  nel  rispetto
          dei vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente
          articolo, i limiti previsti  dall'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive   modificazioni,   possono    essere    derogati
          limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle  regioni  a  statuto  speciale,
          nonche' dagli enti  territoriali  compresi  nel  territorio
          delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
          appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
          misure  di  revisione  e  razionalizzazione   della   spesa
          certificate dagli organi di controllo interno.  Sono  fatte
          salve le disposizioni previste dall'art. 14, comma  24-ter,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  per
          consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione  di
          cui al presente articolo, in ogni  caso  nel  rispetto  del
          patto  di  stabilita'  interno.  A  tal   fine   gli   enti
          territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano  il
          complesso  delle  spese   per   il   personale   al   netto
          dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite
          nei limiti dei  risparmi  di  spesa  realizzati  a  seguito
          dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione
          della spesa di  cui  al  primo  periodo;  la  verifica  del
          rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557  e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art.  76,
          commi 4 e 7, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive  modificazioni,  e'  ultimata  tenendo
          conto di dati omogenei. In caso  di  mancato  conseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica  per  l'anno  2016,  al
          solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a
          tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si  applica
          la sanzione di cui alla lettera e) comma  723  dell'art.  1
          della legge 28 dicembre 2015,  n.  208.  Per  l'anno  2017,
          permanendo il  fabbisogno  organizzativo  e  le  comprovate
          esigenze istituzionali volte ad assicurare i  servizi  gia'
          erogati,  la  proroga  dei  rapporti  di  lavoro  a   tempo
          determinato, fermo quanto previsto nei periodi  precedenti,
          puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di  cui
          al  comma  9  del  presente  articolo.  Fermo  restando  il
          rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1,  commi  557,
          557-quater e 562, primo periodo, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta in deroga  ai
          limiti o divieti prescritti dalle vigenti  disposizioni  di
          legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali  di  cui  al
          primo periodo del presente  comma,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all' art. 259 del testo unico di  cui  al
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  non   si
          applicano le disposizioni di cui ai commi  6,  7  e  8  del
          medesimo articolo. Per gli  stessi  enti,  la  proroga  dei
          rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato  e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi dall' art. 259, comma 10, del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  425  e  426,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)»,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.: 
              «425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di cui all'art.  30,  comma  2.3,
          del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   1.075   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
          685 nel corso dell'anno 2016  e  390  nel  corso  dell'anno
          2017,  da   inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
          giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
          contratti o accordi collettivi nazionali, la  procedura  di
          acquisizione di personale  di  cui  al  presente  comma  ha
          carattere  prioritario   su   ogni   altra   procedura   di
          trasferimento   all'interno   dell'amministrazione    della
          giustizia. 
              426. In relazione alle previsioni di cui  ai  commi  da
          421 a  425  il  termine  del  31  dicembre  2016,  previsto
          dall'art. 4, commi 6, 8 e 9, del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al superamento
          del precariato, e'  prorogato  al  31  dicembre  2018,  con
          possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal  predetto
          art. 4, per gli anni 2017 e  2018,  delle  risorse  per  le
          assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure
          speciali.  Fino  alla  conclusione   delle   procedure   di
          stabilizzazione, ai sensi dell'art.  1,  comma  529,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  le  regioni   possono
          procedere alla proroga dei contratti  a  tempo  determinato
          interessati alle procedure  di  cui  al  presente  periodo,
          fermo restando il rispetto dei vincoli  previsti  dall'art.
          1, comma 557, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni, in ogni caso nel  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -  1.  Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci
          giorni dalla pubblicazione della legge di  bilancio,  anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: 
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, e'  determinato,
          in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
          15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale disciplinato dai contratti  collettivi  nazionali
          di lavoro, fino ad una specifica  disciplina  contrattuale,
          il  trattamento  economico  accessorio,  da   corrispondere
          mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
          di reperibilita' e di disponibilita' ad  orari  disagevoli,
          ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,  consistente  in
          un unico emolumento, e' sostitutivo  dei  compensi  per  il
          lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per
          la qualita'  della  prestazione  individuale.  Con  effetto
          dall'entrata in vigore del regolamento di cui  al  presente
          comma sono abrogate le norme  del  regio  decreto-legge  10
          luglio  1924,  n.  1100,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,  ed   ogni   altra   norma   riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 3,  lett.  p)  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'art. 10 del relativo  regolamento  emanato  con  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  90  del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              «Art. 90 (Uffici di supporto agli organi  di  direzione
          politica) In vigore dal 25 giugno 2014. - 1. Il regolamento
          sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo'  prevedere
          la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
          sindaco, del presidente della  provincia,  della  giunta  o
          degli  assessori,  per  l'esercizio   delle   funzioni   di
          indirizzo e  di  controllo  loro  attribuite  dalla  legge,
          costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo  che  per
          gli  enti  dissestati  o  strutturalmente  deficitari,   da
          collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,  i
          quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione,  sono
          collocati in aspettativa senza assegni. 
              2.  Al  personale  assunto  con  contratto  di   lavoro
          subordinato a tempo determinato  si  applica  il  contratto
          collettivo nazionale di lavoro  del  personale  degli  enti
          locali. 
              3.  Con  provvedimento  motivato   della   giunta,   al
          personale di  cui  al  comma  2  il  trattamento  economico
          accessorio previsto dai contratti  collettivi  puo'  essere
          sostituito da un unico emolumento comprensivo dei  compensi
          per  il  lavoro   straordinario,   per   la   produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. 
              3-bis. Resta  fermo  il  divieto  di  effettuazione  di
          attivita' gestionale anche nel caso in  cui  nel  contratto
          individuale   di   lavoro   il    trattamento    economico,
          prescindendo  dal  possesso  del  titolo  di   studio,   e'
          parametrato a quello dirigenziale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 110 del citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
          prevedere che la copertura dei posti  di  responsabili  dei
          servizi o degli uffici, di  qualifiche  dirigenziali  o  di
          alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a
          tempo determinato. Per i posti di  qualifica  dirigenziale,
          il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  servizi
          definisce  la  quota  degli  stessi  attribuibile  mediante
          contratti a  tempo  determinato,  comunque  in  misura  non
          superiore  al  30  per  cento  dei  posti  istituiti  nella
          dotazione organica della medesima  qualifica  e,  comunque,
          per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti
          per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di
          cui al  presente  comma  sono  conferiti  previa  selezione
          pubblica  volta  ad  accertare,   in   capo   ai   soggetti
          interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
          pluriennale  e  specifica  professionalita'  nelle  materie
          oggetto dell'incarico. 
              2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 
              3. I contratti di cui ai precedenti commi  non  possono
          avere durata superiore al mandato elettivo  del  sindaco  o
          del presidente della provincia in  carica.  Il  trattamento
          economico,  equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti
          contratti  collettivi  nazionali  e   decentrati   per   il
          personale degli enti locali,  puo'  essere  integrato,  con
          provvedimento motivato della giunta, da una  indennita'  ad
          personam,   commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale e culturale, anche  in  considerazione  della
          temporaneita' del rapporto e delle  condizioni  di  mercato
          relative  alle  specifiche  competenze  professionali.   Il
          trattamento economico e l'eventuale indennita' ad  personam
          sono definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
          dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e  del
          personale. 
              4. Il contratto  a  tempo  determinato  e'  risolto  di
          diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il  dissesto
          o  venga  a  trovarsi  nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie. 
              5. Per il periodo di durata degli incarichi di  cui  ai
          commi 1 e 2 del presente articolo nonche' dell'incarico  di
          cui   all'art.   108,   i   dipendenti   delle    pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
              6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,  il  regolamento  puo'  prevedere   collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera e),
          della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508  (Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti  musicali  pareggiati),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: 
              «Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
          musicale). - (Omissis). 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni  parlamentari,  le  quali  si  esprimono   dopo
          l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,  sono
          disciplinati: 
              omissis; 
                e) le procedure di reclutamento del personale; 
              (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2016,  n.  218
          (Semplificazione delle attivita'  degli  enti  pubblici  di
          ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n.
          124), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  25  novembre
          2016, n. 276. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  542  e  543,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          -legge  di  stabilita'  2016),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
              «542. Nelle more della predisposizione e della verifica
          dei piani di cui al comma 541, lettera b), nel periodo  dal
          1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province
          autonome, previa attuazione delle  modalita'  organizzative
          del personale  al  fine  di  garantire  il  rispetto  delle
          disposizioni   dell'Unione   europea    in    materia    di
          articolazione dell'orario di lavoro, qualora si  evidenzino
          criticita'  nell'erogazione  dei  livelli   essenziali   di
          assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto  previsto
          dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro
          flessibile, nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia  sanitaria,  ivi  comprese   quelle   relative   al
          contenimento del costo del personale e in materia di  piani
          di rientro. Se al termine del  medesimo  periodo  temporale
          permangono  le  predette  condizioni   di   criticita',   i
          contratti di  lavoro  stipulati  ai  sensi  del  precedente
          periodo possono essere prorogati fino  al  termine  massimo
          del 31 ottobre 2016. Del ricorso a  tali  forme  di  lavoro
          flessibile  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia  sanitaria,  ivi  comprese   quelle   relative   al
          contenimento del costo del personale e in materia di  piani
          di rientro, e' data tempestiva comunicazione  ai  Ministeri
          della salute e dell'economia e delle finanze. 
              543. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6  marzo   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  94  del  23  aprile
          2015,  in   attuazione   dell'art.   4,   comma   10,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro
          il 31 dicembre 2017, e concludere,  entro  il  31  dicembre
          2018, procedure concorsuali straordinarie per  l'assunzione
          di    personale     medico,     tecnico-professionale     e
          infermieristico, necessario a  far  fronte  alle  eventuali
          esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni
          operate nel  piano  di  fabbisogno  del  personale  secondo
          quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito  delle  medesime
          procedure concorsuali,  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale possono  riservare  i  posti  disponibili,  nella
          misura massima del  50  per  cento,  al  personale  medico,
          tecnico-professionale e infermieristico  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della presente legge,  che  abbia
          maturato alla data di pubblicazione del  bando  almeno  tre
          anni di servizio,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi
          cinque  anni  con  contratti  a  tempo   determinato,   con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
          altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi
          enti.  Nelle  more   della   conclusione   delle   medesime
          procedure,  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          continuano ad avvalersi del personale di cui al  precedente
          periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  In
          relazione a tale deroga, gli enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di  cui  al
          precedente periodo,  sono  autorizzati  a  stipulare  nuovi
          contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi  del
          comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2017. 
              omissis». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  commi  209,  211  e
          2012, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  (Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato  -  legge  di  stabilita'  2014),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
              «209.  Al  fine  di  razionalizzare  la  spesa  per  il
          finanziamento delle convenzioni con lavoratori  socialmente
          utili e nell'ottica  di  un  definitivo  superamento  delle
          situazioni  di  precarieta'  nell'utilizzazione   di   tale
          tipologia di lavoratori, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il   Ministro
          dell'interno, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,   previa
          ricognizione   della   normativa   vigente   in    materia,
          dell'entita' della spesa  sostenuta  a  livello  statale  e
          locale  e  dei  soggetti   interessati,   si   provvede   a
          individuare le risorse finanziarie disponibili, nei  limiti
          della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a
          carico  della  finanza  pubblica,  destinate   a   favorire
          assunzioni a tempo  indeterminato  dei  lavoratori  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio
          2000, n. 81, e di cui all'art.  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di
          lavoro a tempo determinato, ai sensi del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in  particolare  dell'art.
          4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. 
              (Omissis). 
              211. Le risorse finanziarie, nella  misura  individuale
          massima di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
          28 febbraio 2000, n. 81,  sono  assegnate  ai  comuni,  che
          hanno  disponibilita'  di  posti  in   dotazione   organica
          relativamente alle qualifiche  di  cui  all'art.  16  della
          legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive  modificazioni,
          per incentivare l'assunzione a tempo  indeterminato,  anche
          con contratto di lavoro a tempo parziale, dei  soggetti  di
          cui ai commi 209  e  210,  anche  in  deroga  alla  vigente
          normativa in materia di facolta' assunzionali, ma  in  ogni
          caso  nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  e
          dell'art. 1, comma 557, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, e successive modificazioni. 
              212. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e   la   semplificazione,   sono
          stabiliti le modalita' e i criteri  di  assegnazione  delle
          risorse, con priorita' per i comuni che assumano nei limiti
          delle  facolta'  assunzionali  stabilite  dalla   normativa
          vigente. In ogni caso i comuni  sono  tenuti  a  dimostrare
          attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di
          necessita' funzionali e organizzative  per  le  assunzioni,
          valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita' del
          personale  in  servizio  e  la  correlata  spesa,   nonche'
          l'effettiva sostenibilita' dell'onere a regime  assicurando
          la graduale riduzione del  personale  di  cui  all'art.  9,
          comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e  successive  modificazioni,  tenuto  conto  delle
          proiezioni future della spesa di  personale  a  seguito  di
          cessazione. 
              (Omissis).».