Art. 20 
 
 
           Trattamento, diritto all'apprendimento continuo 
          e certificazione delle competenze del lavoratore 
 
  1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'  di  lavoro
agile  ha  diritto  ad  un  trattamento  economico  e  normativo  non
inferiore a quello  complessivamente  applicato,  in  attuazione  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che  svolgono  le
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. 
  2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile  ai  sensi  del
presente capo puo' essere riconosciuto, nell'ambito  dell'accordo  di
cui all'articolo 19,  il  diritto  all'apprendimento  permanente,  in
modalita'  formali,  non  formali  o  informali,  e  alla   periodica
certificazione delle relative competenze. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  l'art.  51  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei  contratti  di
          lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a
          norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10  dicembre  2014,
          n. 183): 
              «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti  collettivi).  -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.».