Art. 20 
 
 
                Violazione degli obblighi di impiego 
                     dei prodotti da costruzione 
 
  1.  Il  costruttore,  il  direttore  dei   lavori,   il   direttore
dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito  delle  specifiche
competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6,  7,
8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5,
del  presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  4.000  euro  a  24.000  euro;  salvo  che  il   fatto
costituisca piu'  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e'  punito  con
l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da  10.000  euro  a  50.000
euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a  uso
strutturale o a uso antincendio. 
  2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi  a
quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto  o  in
violazione di una delle disposizioni in materia di  dichiarazione  di
prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  e'  punito  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, il medesimo fatto e'  punito  con
l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro
qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendio. 
 
          Note all'art. 20: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.