Art. 20 
 
Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:
«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente  tra
i  soggetti  passivi,   stabiliti   nel   territorio   dello   Stato,
partecipanti ad un Gruppo Bancario di  cui  all'articolo  37-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
»; 
  b) all'articolo 70-septies, comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui
al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di  gruppo  e'
la  societa'  capogruppo  di  cui  alla  lettera  a),  del  comma   1
dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. ». 
  (( b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente: 
  « 6-bis. In caso di adesione al regime di cui  al  titolo  III  del
decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  da  parte  di  uno  dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di  cui  all'articolo
70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le
societa' partecipanti al gruppo  IVA.  Tale  estensione  si  verifica
anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da
un soggetto  che  abbia  gia'  aderito  al  regime.  Nelle  more  del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime  da  parte  di
tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del  regime  di  cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015  non
puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione  di  cui  al
presente comma.». )) 
  2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo
IVA  da  parte  dei  partecipanti  ad  un  Gruppo  Bancario  di   cui
all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario,  economico  e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo  finanziario  si
considera  sussistere  se  a  tale  data  e'  stato  sottoscritto  il
contratto di coesione di cui al  comma  3  dell'articolo  37-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
(( La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal
1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un  Gruppo  Bancario
di cui  all'articolo  37-bis  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  previa  sottoscrizione  del
contratto  di  coesione  di  cui   al   medesimo   articolo   37-bis,
successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019. 
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, la parola: « 2018 » e' sostituita dalla seguente: « 2019 ». 
  2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non  si  applicano
all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto  azioni  emesse  dai
soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui  al
decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   quando   la
sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale  non  superiore  a
1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la  quota
minima stabilita  nello  statuto  della  banca  per  diventare  socio
purche' la stessa non ecceda il valore nominale  di  2.500  euro.  Ai
fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e
delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 70-ter e  70-septies
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 70-ter Vincolo finanziario, vincolo  economico  e
          vincolo organizzativo 
              1. Si considera sussistente un vincolo finanziario  tra
          soggetti  passivi  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato
          quando, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  numero
          1), del codice civile e  almeno  dal  1º  luglio  dell'anno
          solare precedente: 
              a)  tra   detti   soggetti   esiste,   direttamente   o
          indirettamente, un rapporto di controllo; 
              b) detti  soggetti  sono  controllati,  direttamente  o
          indirettamente, dal medesimo  soggetto,  purche'  residente
          nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale
          l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un  effettivo
          scambio di informazioni. 
              1-bis. Il vincolo  finanziario  si  considera  altresi'
          sussistente  tra  i   soggetti   passivi,   stabiliti   nel
          territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo  Bancario
          di cui all'articolo  37-bis  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              2. Si considera sussistente un  vincolo  economico  tra
          soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla
          base dell'esistenza di almeno una delle seguenti  forme  di
          cooperazione economica: 
              a) svolgimento di un'attivita' principale dello  stesso
          genere; 
              b)   svolgimento   di   attivita'    complementari    o
          interdipendenti; 
              c)  svolgimento   di   attivita'   che   avvantaggiano,
          pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi. 
              3. Si considera sussistente  un  vincolo  organizzativo
          tra soggetti passivi stabiliti nel territorio  dello  Stato
          quando tra detti soggetti esiste un coordinamento,  in  via
          di diritto, ai sensi delle disposizioni  di  cui  al  libro
          quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in  via  di
          fatto, tra gli organi decisionali degli  stessi,  ancorche'
          tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 
              4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti
          passivi intercorre il vincolo finanziario di cui  al  comma
          1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i  vincoli
          economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3. 
              5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico
          o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia  delle
          entrate istanza di interpello ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              6. Il vincolo  economico  si  considera  in  ogni  caso
          insussistente  per  i  soggetti  per  i  quali  il  vincolo
          finanziario di cui al comma  1  ricorre  in  dipendenza  di
          partecipazioni  acquisite  nell'ambito   degli   interventi
          finalizzati  al  recupero  di  crediti  o  derivanti  dalla
          conversione in azioni di nuova emissione dei crediti  verso
          imprese  in  temporanea  difficolta'  finanziaria,  di  cui
          all'articolo 113, comma 1, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Per  dimostrare  la
          sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia
          delle entrate istanza di interpello ai sensi  dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della  citata  legge  n.  212  del
          2000." 
              "Art. 70-septies Adempimenti 
              1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi  ed
          esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies,  comma
          4, nei modi ordinari. 
              2. Il rappresentante  di  gruppo  e'  il  soggetto  che
          esercita il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma  1.
          Se il predetto soggetto non puo' esercitare  l'opzione,  e'
          rappresentante  di  gruppo  il  soggetto  partecipante  con
          volume d'affari o ammontare  di  ricavi  piu'  elevato  nel
          periodo precedente alla costituzione del  gruppo  medesimo.
          Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al  comma
          1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo  e'
          la societa' capogruppo di cui alla lettera a), del comma  1
          dell'articolo 37-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              3. Se il rappresentante di gruppo cessa  di  far  parte
          del  gruppo  IVA  senza  che  vengano  meno   gli   effetti
          dell'opzione per gli  altri  partecipanti,  subentra  quale
          rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante  al
          gruppo  IVA,  individuato  ai  sensi  del  comma   2,   con
          riferimento   all'ultima   dichiarazione   presentata.   La
          sostituzione  ha  effetto  dal   giorno   successivo   alla
          cessazione del precedente rappresentante di  gruppo  ed  e'
          comunicata  dal  nuovo  rappresentante  di  gruppo  con  la
          dichiarazione di cui all'articolo  70-duodecies,  comma  5,
          entro trenta giorni." 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  70-duodecies  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   70-duodecies   Disposizioni   speciali   e   di
          attuazione 
              1. Le modalita' e  i  termini  speciali  di  emissione,
          numerazione  e  registrazione  delle  fatture  nonche'   di
          esecuzione delle liquidazioni e  dei  versamenti  periodici
          stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai  sensi  degli
          articoli 22, secondo comma,  73  e  74  si  applicano  alle
          operazioni soggette  a  tali  disposizioni  effettuate  dal
          gruppo IVA. 
              2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle
          operazioni riferibili  a  queste  ultime  si  applicano  le
          disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75. 
              3. Se al gruppo IVA partecipano  una  o  piu'  societa'
          assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si
          applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 30 maggio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989. 
              4. Le disposizioni di  cui  all'articolo  8,  comma  1,
          secondo, quarto e  quinto  periodo,  del  decreto-legge  25
          settembre 2001,  n.  351,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,  si  applicano  anche
          nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi
          a un gruppo IVA. 
              5. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate sono approvati  il  modello  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni di cui al presente  titolo  nonche'  le
          modalita' e le  specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
          telematica delle stesse. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  sono  stabilite  le  disposizioni  necessarie  per
          l'attuazione del presente titolo. 
              6-bis. In caso di adesione al regime di cui  al  titolo
          III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte
          di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato  l'opzione
          di  cui  all'articolo  70-quater,  il  predetto  regime  si
          estende obbligatoriamente a tutte le societa'  partecipanti
          al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche  nel  caso
          in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata  da  un
          soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle  more  del
          perfezionamento del procedimento di adesione al  regime  da
          parte di tutti i partecipanti al gruppo  IVA,  l'esclusione
          del regime di cui all'articolo  7,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata  per
          cause connesse all'estensione di cui al presente comma." 
              Si riporta il testo dell'articolo  37-bis  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e  creditizia),  come  modificato
          dall'articolo 20-bis della presente legge: 
              "Art. 37-bis Gruppo Bancario Cooperativo 
              1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da: 
              a) una  societa'  capogruppo  costituita  in  forma  di
          societa'   per   azioni   e    autorizzata    all'esercizio
          dell'attivita' bancaria il  cui  capitale  e'  detenuto  in
          misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di
          credito cooperativo appartenenti al  gruppo,  che  esercita
          attivita' di direzione e coordinamento sulle  societa'  del
          gruppo  sulla  base  di  un  contratto  conforme  a  quanto
          previsto dal comma 3 del  presente  articolo.  Il  medesimo
          contratto  assicura  l'esistenza  di  una   situazione   di
          controllo   come   definito    dai    principi    contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea;  il  requisito
          minimo di patrimonio netto della societa' capogruppo e'  di
          un miliardo di euro; 
              b) le banche di credito cooperativo che  aderiscono  al
          contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie; 
              c) le  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali
          controllate dalla capogruppo, come  definite  dall'articolo
          59; 
              c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti  capo
          a una banca costituita in  forma  di  societa'  per  azioni
          sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo  di
          cui alla lettera a) e composti dalle altre societa' di  cui
          alle lettere b) e c). 
              1-bis. Le banche di  credito  cooperativo  aventi  sede
          legale nelle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          possono rispettivamente costituire autonomi gruppi  bancari
          cooperativi composti solo da banche aventi sede e  operanti
          esclusivamente nella  medesima  provincia  autonoma  e  che
          comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province
          limitrofe, tra cui la corrispondente banca  capogruppo,  la
          quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14,  comma
          1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio  netto  e'
          stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. Le
          medesime  banche  hanno  la  facolta'   di   adottare,   in
          alternativa   alla   costituzione   del   gruppo   bancario
          cooperativo, sistemi di tutela istituzionale,  in  coerenza
          con quanto previsto dall'articolo  113,  paragrafo  7,  del
          regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 26 agosto 2013. 
              2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo
          delle  azioni  con  diritto  di  voto  che  possono  essere
          detenute da ciascun socio, direttamente  o  indirettamente,
          ai sensi dell'articolo 22, comma 1. 
              2-bis. Lo statuto della  capogruppo  stabilisce  che  i
          componenti dell'organo di amministrazione espressione delle
          banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari
          alla meta' piu' due del numero complessivo dei  consiglieri
          di amministrazione. 
              3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione
          e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica: 
              a)  la  banca  capogruppo,  cui  sono   attribuiti   la
          direzione e il coordinamento del gruppo; 
              b) i poteri della capogruppo che,  nel  rispetto  delle
          finalita' mutualistiche e del carattere  localistico  delle
          banche di credito cooperativo, includono: 
              1)  l'individuazione  e  l'attuazione  degli  indirizzi
          strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto
          di quanto previsto  dal  comma  3-bis,  nonche'  gli  altri
          poteri   necessari   per   l'attivita'   di   direzione   e
          coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle banche
          aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza
          sulle banche aderenti volti ad assicurare il  rispetto  dei
          requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia
          bancaria e finanziaria applicabili  al  gruppo  e  ai  suoi
          componenti; 
              2) i casi, comunque  motivati,  in  cui  la  capogruppo
          puo', rispettivamente,  nominare,  opporsi  alla  nomina  o
          revocare uno o piu' componenti, fino  a  concorrenza  della
          maggioranza, degli organi di  amministrazione  e  controllo
          delle  societa'  aderenti  al  gruppo  e  le  modalita'  di
          esercizio di tali poteri; 
              3) l'esclusione di una banca  dal  gruppo  in  caso  di
          gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le
          altre  misure  sanzionatorie  graduate  in  relazione  alla
          gravita' della violazione; 
              c) i criteri  di  compensazione  e  l'equilibrio  nella
          distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune; 
              d) i criteri e le condizioni di  adesione,  di  diniego
          dell'adesione  e  di  recesso  dal  contratto,  nonche'  di
          esclusione dal gruppo, secondo criteri  non  discriminatori
          in linea con il principio di  solidarieta'  tra  le  banche
          cooperative a mutualita' prevalente. 
              3-bis. Con atto della  capogruppo  e'  disciplinato  il
          processo  di  consultazione   delle   banche   di   credito
          cooperativo aderenti al gruppo  in  materia  di  strategie,
          politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione
          del  credito  nonche'  riguardo  al   perseguimento   delle
          finalita' mutualistiche.  Al  fine  di  tener  conto  delle
          specificita'  delle  aree  interessate,  la   consultazione
          avviene mediante assemblee  territoriali  delle  banche  di
          credito cooperativo, i cui pareri non sono  vincolanti  per
          la capogruppo. 
              3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema
          di classificazione del rischio adottato  dalla  capogruppo,
          si  collocano  nelle  classi  di   rischio   migliori:   a)
          definiscono  in  autonomia  i  propri  piani  strategici  e
          operativi,  nel  quadro  degli  indirizzi  impartiti  dalla
          capogruppo e sulla base delle metodologie  da  quest'ultima
          definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo  che  ne
          verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano  i
          componenti dei propri organi di amministrazione e controllo
          e,  in  caso  di  mancato  gradimento   della   capogruppo,
          sottopongono alla stessa, ai  fini  della  sostituzione  di
          ogni componente non gradito, una  lista  di  tre  candidati
          diversi da quelli gia' indicati nella medesima procedura di
          nomina, fermi restando i requisiti di cui  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi
          dell'articolo   26.   Ogni   atto   della   capogruppo   di
          specificazione del sistema di classificazione  del  rischio
          previsto  nel   contratto   di   coesione   e'   sottoposto
          all'approvazione preventiva della Banca d'Italia. 
              4. Il contratto di cui al comma 3 prevede  la  garanzia
          in solido delle obbligazioni  assunte  dalla  capogruppo  e
          dalle altre banche aderenti, nel rispetto della  disciplina
          prudenziale dei  gruppi  bancari  e  delle  singole  banche
          aderenti. 
              5. L'adesione, il rigetto delle richieste di  adesione,
          il  recesso  e  l'esclusione  di  una  banca   di   credito
          cooperativo sono autorizzati dalla  Banca  d'Italia  avendo
          riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo  e  della
          singola banca. 
              6. Alle partecipazioni  al  capitale  della  capogruppo
          delle banche di credito  cooperativo  e  delle  banche  cui
          fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano  gli
          articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater  e  2359-quinquies
          del codice civile. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Banca d'Italia, puo'  essere  stabilita
          una  soglia  di  partecipazione  delle  banche  di  credito
          cooperativo al capitale della societa'  capogruppo  diversa
          da quella indicata al comma 1,  lettera  a),  tenuto  conto
          delle  esigenze  di  stabilita'  del  gruppo.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  al  fine  di  assicurare
          l'adeguatezza  dimensionale  e  organizzativa  del   gruppo
          bancario cooperativo, puo' stabilire con  proprio  decreto,
          sentita la Banca d'Italia: 
              a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di
          un gruppo bancario cooperativo; 
              [b)  una  soglia  di  partecipazione  delle  banche  di
          credito cooperativo al capitale della  societa'  capogruppo
          diversa da quella indicata al comma 1, lettera  a),  tenuto
          conto delle esigenze di stabilita' del gruppo;] 
              c)  le  modalita'  e  i  criteri  per   assicurare   il
          riconoscimento  e  la   salvaguardia   delle   peculiarita'
          linguistiche  e   culturali   delle   banche   di   credito
          cooperativo aventi sede  legale  nelle  regioni  a  statuto
          speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana
          e prudente gestione, la competitivita' e  l'efficienza  del
          gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della  disciplina
          prudenziale applicabile e  delle  finalita'  mutualistiche,
          detta disposizioni di attuazione del  presente  articolo  e
          dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento: 
              a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi  della
          capogruppo; 
              b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3,
          alle caratteristiche della garanzia di cui al comma  4,  al
          procedimento per la costituzione del gruppo e  all'adesione
          al medesimo; 
              c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo
          di patrimonio netto della capogruppo,  relativi  ai  gruppi
          bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis. 
              8. Al gruppo  bancario  cooperativo  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni del  Titolo  III,  Capo
          II." 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  70-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              "Art. 70-ter Vincolo finanziario, vincolo  economico  e
          vincolo organizzativo 
              1. Si considera sussistente un vincolo finanziario  tra
          soggetti  passivi  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato
          quando, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  numero
          1), del codice civile e  almeno  dal  1º  luglio  dell'anno
          solare precedente: 
              a)  tra   detti   soggetti   esiste,   direttamente   o
          indirettamente, un rapporto di controllo; 
              b) detti  soggetti  sono  controllati,  direttamente  o
          indirettamente, dal medesimo  soggetto,  purche'  residente
          nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale
          l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un  effettivo
          scambio di informazioni. 
              1-bis. Il vincolo  finanziario  si  considera  altresi'
          sussistente  tra  i   soggetti   passivi,   stabiliti   nel
          territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo  Bancario
          di cui all'articolo  37-bis  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              2. Si considera sussistente un  vincolo  economico  tra
          soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla
          base dell'esistenza di almeno una delle seguenti  forme  di
          cooperazione economica: 
              a) svolgimento di un'attivita' principale dello  stesso
          genere; 
              b)   svolgimento   di   attivita'    complementari    o
          interdipendenti; 
              c)  svolgimento   di   attivita'   che   avvantaggiano,
          pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi. 
              3. Si considera sussistente  un  vincolo  organizzativo
          tra soggetti passivi stabiliti nel territorio  dello  Stato
          quando tra detti soggetti esiste un coordinamento,  in  via
          di diritto, ai sensi delle disposizioni  di  cui  al  libro
          quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in  via  di
          fatto, tra gli organi decisionali degli  stessi,  ancorche'
          tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. 
              4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti
          passivi intercorre il vincolo finanziario di cui  al  comma
          1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i  vincoli
          economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3. 
              5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico
          o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia  delle
          entrate istanza di interpello ai  sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              6. Il vincolo  economico  si  considera  in  ogni  caso
          insussistente  per  i  soggetti  per  i  quali  il  vincolo
          finanziario di cui al comma  1  ricorre  in  dipendenza  di
          partecipazioni  acquisite  nell'ambito   degli   interventi
          finalizzati  al  recupero  di  crediti  o  derivanti  dalla
          conversione in azioni di nuova emissione dei crediti  verso
          imprese  in  temporanea  difficolta'  finanziaria,  di  cui
          all'articolo 113, comma 1, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Per  dimostrare  la
          sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia
          delle entrate istanza di interpello ai sensi  dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della  citata  legge  n.  212  del
          2000." 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33  (Misure
          urgenti per il sistema bancario e gli  investimenti),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Banche popolari 
              1. - Omissis 
              2. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          le banche popolari autorizzate al momento  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto si adeguano a quanto  stabilito
          ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto
          legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
          presente articolo, entro il 31 dicembre 2019. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  21,  23  e
          24-bis del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58
          (Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              "Art. 21 Criteri generali 
              1. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'  di
          investimento e accessori i soggetti abilitati devono: 
              a)   comportarsi   con   diligenza,    correttezza    e
          trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei  clienti
          e per l'integrita' dei mercati; 
              b) acquisire le informazioni necessarie dai  clienti  e
          operare  in  modo  che  essi  siano  sempre   adeguatamente
          informati; 
              c)    utilizzare    comunicazioni    pubblicitarie    e
          promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; 
              d) disporre di risorse e procedure, anche di  controllo
          interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento  dei
          servizi e delle attivita'. 
              1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'
          di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese
          di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i  GEFIA  non
          UE  autorizzati  in  Italia,  gli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico bancario e le banche italiane: 
              a)  adottano  ogni  misura  idonea  ad  identificare  e
          prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
          insorgere  tra  tali  soggetti,  inclusi  i  dirigenti,   i
          dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
          o indirettamente connesse  e  i  loro  clienti  o  tra  due
          clienti al momento della prestazione di qualunque  servizio
          di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
          di tali servizi; 
              b) mantengono e applicano disposizioni organizzative  e
          amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure
          ragionevoli volte ad evitare che i conflitti  di  interesse
          incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; 
              c)   quando    le    disposizioni    organizzative    e
          amministrative adottate a norma della lettera b)  non  sono
          sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
          rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia  evitato,
          informano chiaramente i clienti, prima di  agire  per  loro
          conto, della natura generale e/o delle fonti dei  conflitti
          di interesse nonche' delle misure adottate per  mitigare  i
          rischi connessi; 
              d) svolgono una gestione indipendente, sana e  prudente
          e adottano misure idonee  a  salvaguardare  i  diritti  dei
          clienti sui beni affidati. 
              1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e  c)
          del  comma  1-bis  si  applicano  anche  ai  conflitti   di
          interesse determinati dalla percezione  da  parte  di  Sim,
          imprese di paesi terzi autorizzate in  Italia,  Sgr,  GEFIA
          non  UE  autorizzati  in  Italia,  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico bancario e banche italiane di  incentivi  corrisposti
          da  soggetti  terzi  o  determinati  dalle   politiche   di
          remunerazione e dalle strutture di incentivazione  da  loro
          adottate. 
              2. Nello svolgimento dei servizi e delle  attivita'  di
          investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
          del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. 
              2-bis. Quando realizzano strumenti  finanziari  per  la
          vendita  alla  clientela,   i   soggetti   abilitati   alla
          prestazione dei servizi e delle attivita'  di  investimento
          fanno si' che tali prodotti siano concepiti per  soddisfare
          le esigenze di un determinato  mercato  di  riferimento  di
          clienti finali  individuato  all'interno  della  pertinente
          categoria di clienti e che la  strategia  di  distribuzione
          degli strumenti finanziari sia compatibile  con  i  clienti
          target. I  soggetti  di  cui  al  presente  comma  adottano
          inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo  strumento
          finanziario sia  distribuito  ai  clienti  all'interno  del
          mercato target. 
              2-ter.  Il  soggetto  abilitato  deve   conoscere   gli
          strumenti finanziari offerti o raccomandati,  valutarne  la
          compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
          servizi  di  investimento  tenendo  conto  del  mercato  di
          riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
          in modo  che  gli  strumenti  finanziari  siano  offerti  o
          raccomandati  solo  quando  cio'  sia  nell'interesse   del
          cliente." 
              "Art. 23 Contratti 
              1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
          investimento, e, se previsto,  i  contratti  relativi  alla
          prestazione  dei  servizi  accessori,  sono   redatti   per
          iscritto, in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli  atti
          delegati della direttiva  2014/65/UE,  e  un  esemplare  e'
          consegnato  ai  clienti.  La  Consob,  sentita   la   Banca
          d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per  motivate
          ragioni  o  in  relazione  alla  natura  professionale  dei
          contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
          essere stipulati in altra forma, assicurando nei  confronti
          dei clienti al dettaglio appropriato livello  di  garanzia.
          Nei  casi  di  inosservanza  della  forma  prescritta,   il
          contratto e' nullo. 
              2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per  la
          determinazione del corrispettivo dovuto dal  cliente  e  di
          ogni altro onere a  suo  carico.  In  tali  casi  nulla  e'
          dovuto. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la  nullita'  puo'
          essere fatta valere solo dal cliente. 
              4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non
          si applicano: 
              a) ai servizi e attivita' di investimento; 
              b) al collocamento di prodotti finanziari; 
              c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di
          prodotti  finanziari  assoggettati  alla  disciplina  degli
          articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo  II,
          capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai
          servizi e conti di pagamento disciplinati dai  capi  I-bis,
          II, II-bis e II-ter  del  T.U.  bancario  si  applicano  le
          pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. 
              4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'
          di  investimento  e  dei  servizi  accessori  non   vengono
          conclusi   contratti   di    garanzia    finanziaria    con
          trasferimento del  titolo  di  proprieta'  con  clienti  al
          dettaglio al fine  di  assicurare  o  coprire  obbligazioni
          presenti o future, effettive o  condizionate  o  potenziali
          dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in  violazione
          della  presente  disposizione.  La  Consob  disciplina   le
          modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al  presente
          comma in caso di clienti  professionali  e  di  controparti
          qualificate. 
              5.  Nell'ambito  della  prestazione   dei   servizi   e
          attivita'  di  investimento,  agli   strumenti   finanziari
          derivati nonche' a quelli  analoghi  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma  5,  lettera  a),  non  si  applica
          l'articolo 1933 del codice civile. 
              6. Nei giudizi di risarcimento dei danni  cagionati  al
          cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e  di
          quelli accessori,  spetta  ai  soggetti  abilitati  l'onere
          della prova  di  aver  agito  con  la  specifica  diligenza
          richiesta." 
              "Art. 24-bis Consulenza in materia di investimenti 
              1. In caso di esercizio della consulenza in materia  di
          investimenti, il cliente e' informato, in tempo utile prima
          della prestazione del servizio, anche di quanto segue: 
              a) se la consulenza e' fornita su base  indipendente  o
          meno; 
              b) se la consulenza e' basata su un'analisi del mercato
          ampia o piu' ristretta delle varie tipologie  di  strumenti
          finanziari, e in particolare se la gamma e'  limitata  agli
          strumenti finanziari emessi o forniti da entita' che  hanno
          con il prestatore  del  servizio  stretti  legami  o  altro
          stretto rapporto  legale  o  economico,  come  un  rapporto
          contrattuale talmente stretto da comportare il  rischio  di
          compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; 
              c)  se  verra'  fornita  ai  clienti   la   valutazione
          periodica  dell'adeguatezza  degli   strumenti   finanziari
          raccomandati. 
              2. Nella prestazione  del  servizio  di  consulenza  in
          materia di investimenti su base indipendente, si  applicano
          le seguenti regole: 
              a)  e'  valutata  una  congrua   gamma   di   strumenti
          finanziari   disponibili    sul    mercato,    che    siano
          sufficientemente diversificati in termini di  tipologia  ed
          emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire  che
          gli   obiettivi   di   investimento   del   cliente   siano
          opportunamente  soddisfatti  e  non  siano  limitati   agli
          strumenti finanziari emessi o forniti: 
              i) dal prestatore del servizio o da entita'  che  hanno
          con esso stretti legami, o 
              ii) da altre entita' che hanno con  il  prestatore  del
          servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come
          un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare  il
          rischio di compromettere  l'indipendenza  della  consulenza
          prestata; 
              b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni
          o altri benefici monetari o non monetari pagati  o  forniti
          da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad
          eccezione dei benefici non monetari di entita'  minima  che
          possono migliorare la  qualita'  del  servizio  offerto  ai
          clienti e che, per la loro portata e  natura,  non  possono
          essere considerati tali da  pregiudicare  il  rispetto  del
          dovere di agire nel migliore interesse  dei  clienti.  Tali
          benefici non monetari di entita'  minima  sono  chiaramente
          comunicati ai clienti." 
              Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto
          legislativo n. 385 del 1993, come modificato  dall'articolo
          20-bis della presente legge: 
              "Art. 33 Norme generali 
              1. Le banche di credito cooperativo sono costituite  in
          forma di societa' cooperativa per azioni a  responsabilita'
          limitata. 
              1-bis. L'adesione a un gruppo bancario  cooperativo  e'
          condizione    per    il    rilascio     dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca  di
          credito   cooperativo,   fatto   salvo   quanto    previsto
          dall'articolo 37-bis, comma 1-bis. 
              1-ter. Non si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
          l'iscrizione nell'albo delle societa'  cooperative  di  cui
          all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se  non
          consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis. 
              2.  La  denominazione  deve   contenere   l'espressione
          "credito cooperativo". 
              3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione
          e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve
          le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3. 
              4. Il valore  nominale  di  ciascuna  azione  non  puo'
          essere  inferiore  a  venticinque  euro  ne'  superiore   a
          cinquecento euro." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  111-bis  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 111-bis Finanza etica e sostenibile 
              1.  Sono  operatori  bancari   di   finanza   etica   e
          sostenibile le banche che conformano la  propria  attivita'
          ai seguenti principi: 
              a)  valutano  i   finanziamenti   erogati   a   persone
          giuridiche    secondo    standard    di    rating     etico
          internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione
          all'impatto sociale e ambientale; 
              b) danno evidenza pubblica, almeno  annualmente,  anche
          via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera  a),
          tenuto  conto  delle  vigenti  normative  a  tutela   della
          riservatezza dei dati personali; 
              c)  devolvono  almeno  il  20  per  cento  del  proprio
          portafoglio di crediti  a  organizzazioni  senza  scopo  di
          lucro o a imprese sociali con personalita' giuridica,  come
          definite dalla normativa vigente; 
              d) non distribuiscono profitti e li  reinvestono  nella
          propria attivita'; 
              e) adottano un  sistema  di  governance  e  un  modello
          organizzativo   a   forte   orientamento   democratico    e
          partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso; 
              f) adottano politiche retributive tese a  contenere  al
          massimo la  differenza  tra  la  remunerazione  maggiore  e
          quella media della banca, il cui rapporto comunque non puo'
          superare il valore di 5. 
              2. Non concorre a  formare  il  reddito  imponibile  ai
          sensi dell'articolo 81 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  degli  operatori  bancari  di
          finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per  cento
          delle somme destinate a incremento del capitale proprio. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia,  stabilisce,  con  proprio  decreto,  le
          norme  di  attuazione  delle  disposizioni   del   presente
          articolo, dalle quali non possono derivare oneri  a  carico
          della finanza pubblica superiori a 1  milione  di  euro  in
          ragione annua a decorrere dall'anno 2017. 
              4.  L'agevolazione  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al  regolamento
          (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          "de minimis".