(( Art. 20-bis 
 
                   Sistemi di tutela istituzionale 
 
  1. Al  fine  di  tutelare  la  solidita'  del  credito  cooperativo
preservando l'autonomia  gestionale  e  giuridica  dei  singoli  enti
creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  33,  comma  1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «  ,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
37-bis, comma 1-bis »; 
  b) all'articolo 37-bis, comma  1-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Le medesime banche hanno la facolta' di adottare,
in alternativa alla costituzione  del  gruppo  bancario  cooperativo,
sistemi di tutela istituzionale,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo modificato degli articoli 33, comma  1-bis,  e
          37-bis, comma 1-bis, del citato decreto del legislativo  n.
          385 del 1993 e' riportato nelle Note all'articolo 20.