(( Art. 20-ter 
 
          Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Vigilanza  sulle
banche di credito cooperativo, sulle societa'  di  mutuo  soccorso  e
sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi »; 
  b) al comma 1  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «
L'autorita' governativa assoggetta anche le societa'  capogruppo  dei
gruppi bancari cooperativi di cui  all'articolo  37-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  a  controlli  finalizzati  a
verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni  di  capogruppo
risulti coerente con  le  finalita'  mutualistiche  delle  banche  di
credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso  di  difformita',  la
Banca d'Italia,  su  segnalazione  dell'autorita'  governativa,  puo'
assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare
entro il 31 marzo 2019, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, adotta disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di  verbale».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 2 agosto 2002, n.  220  (Norme  in  materia  di
          riordino della vigilanza sugli enti cooperativi,  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001,  n.  142,
          recante:   «Revisione   della   legislazione   in   materia
          cooperativistica,   con   particolare   riferimento    alla
          posizione del socio  lavoratore»),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "18. Vigilanza sulle  banche  di  credito  cooperativo,
          sulle  societa'  di  mutuo  soccorso   e   sulle   societa'
          capogruppo dei gruppi bancari cooperativi 
              1. Fatte salve le competenze  della  Banca  d'Italia  e
          tenuto conto  degli  ambiti  di  competenza  delle  diverse
          autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come
          definite  dall'articolo  33  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, sono assoggettate  alla  disciplina
          dei   controlli   sugli   enti    cooperativi    attribuiti
          all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto  delle
          disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3,  della  legge
          31 gennaio  1992,  n.  59,  e  delle  norme  riguardanti  i
          rapporti mutualistici  ed  il  funzionamento  degli  organi
          sociali.  L'autorita'  governativa  assoggetta   anche   le
          societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi  di  cui
          all'articolo 37-bis del decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, a  controlli  finalizzati  a  verificare  che
          l'esercizio  del  ruolo  e  delle  funzioni  di  capogruppo
          risulti  coerente  con  le  finalita'  mutualistiche  delle
          banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.  In  caso
          di  difformita',  la  Banca   d'Italia,   su   segnalazione
          dell'autorita'   governativa,   puo'   assumere    adeguati
          provvedimenti di vigilanza. Con decreto da  adottare  entro
          il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita  la  Banca  d'Italia,   adotta   disposizioni   per
          l'attuazione  del  presente  comma   definendo   modalita',
          soggetti abilitati e modelli di verbale. 
              2. Per lo svolgimento della  revisione  cooperativa  di
          cui  all'articolo  4,   i   soggetti   competenti   possono
          avvalersi, sulla base di un'apposita  convenzione  e  senza
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  della  Associazione  di
          categoria specializzata e sue  articolazioni  territoriali,
          che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali
          delle revisioni effettuate. 
              2-bis. Le societa' di mutuo  soccorso  sono  sottoposte
          alla vigilanza del Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          delle Associazioni nazionali di rappresentanza,  assistenza
          e tutela del movimento cooperativo ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo. Queste  ultime  potranno  svolgere  le
          revisioni anche  nei  confronti  delle  societa'  di  mutuo
          soccorso aderenti ad Associazioni di  rappresentanza  delle
          stesse sulla base di apposita convenzione. 
              2-ter.  In  relazione  alle  caratteristiche  peculiari
          delle Societa', i modelli di  verbale  di  revisione  e  di
          ispezione straordinaria  sono  approvati  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso
          ha  lo  scopo  di  accertare  la  conformita'  dell'oggetto
          sociale alle disposizioni dettate  dagli  articoli  1  e  2
          della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,  nonche'  la  loro
          osservanza in fatto. 
              2-quinquies. In  caso  di  accertata  violazione  delle
          suddette disposizioni, gli uffici competenti del  Ministero
          dispongono La perdita della qualifica di societa' di  mutuo
          soccorso e la cancellazione dal Registro  delle  Imprese  e
          dall'Albo delle societa' cooperative."