(( Art. 20-quinquies 
 
Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
                       22 giugno 2007, n. 116 
 
  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 giugno  2007,  n.  116,  dopo  il  comma  1  sono
aggiunti i seguenti: 
  « 1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, tramite servizio  di  cooperazione  informatica  con  l'Agenzia
delle entrate, esclusivamente  per  i  dati  strettamente  necessari,
l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,  contro  gli
infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  ss-bis),   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice  fiscale
dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva
la  procedura  per  la  corresponsione  della  somma  assicurata   al
beneficiario,  inclusa  la   ricerca   del   beneficiario   ove   non
espressamente indicato nella polizza.  Le  imprese  di  assicurazione
riferiscono  all'Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni
(IVASS), entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo,  sui  pagamenti
effettuati ai beneficiari. 
  1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numeri 1), 2), 4), 5) e 6),  verificano,  entro  il  31  dicembre  di
ciascun  anno,  tramite  servizio  di  cooperazione  informatica  con
l'Agenzia delle  entrate,  esclusivamente  per  i  dati  strettamente
necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice
fiscale del titolare del rapporto contrattuale  e  persona  deceduta,
l'intermediario invia al  titolare  del  rapporto,  mediante  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all'ultimo
indirizzo  di  residenza  o  di  domicilio  comunicato   o   comunque
conosciuto, o a terzi da  lui  eventualmente  delegati,  l'invito  ad
impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi. 
  1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per  quanto  di  competenza,
riscontrano periodicamente che le imprese  di  assicurazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e  6),
abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A  tal
fine possono essere attivate  opportune  modalita'  di  cooperazione,
anche informatica,  tra  le  predette  autorita'  e  l'Agenzia  delle
entrate. 
  1-quinquies. A seguito del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso
degli assicurati di polizze vita e procedere al  pagamento  a  favore
dei beneficiari, accedono gratuitamente alla  ANPR  e  la  consultano
obbligatoriamente almeno una volta all'anno. 
  1-sexies. La violazione degli obblighi di cui  al  comma  1-bis  e'
punita con le sanzioni previste dal capo  II  del  titolo  XVIII  del
codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al  comma
1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli  articoli  144,
comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2007,   n.   116
          (Regolamento di  attuazione  dell'articolo  1,  comma  345,
          della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in materia  di  depositi
          dormienti), come modificato dalla presente legge: 
              "3. Obblighi dell'intermediario. 
              1. Al verificarsi delle condizioni di cui  all'articolo
          1,  lettera  b),  l'intermediario  invia  al  titolare  del
          rapporto,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo  comunicato  o
          comunque  conosciuto,  o  a  terzi  da  lui   eventualmente
          delegati,  l'invito  ad  impartire  disposizioni  entro  il
          termine  di  180  giorni  dalla   data   della   ricezione,
          avvisandolo che, decorso tale termine, il  rapporto  verra'
          estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun  rapporto
          verranno devoluti al fondo secondo  le  modalita'  indicate
          nell'articolo  4.  Restano  impregiudicate  la   cause   di
          estinzione dei diritti. Il rapporto  non  si  estingue  se,
          entro il predetto termine di 180 giorni,  viene  effettuata
          un'operazione o movimentazione ad iniziativa  del  titolare
          del  rapporto  o  di  terzi  da  questo  delegati,  escluso
          l'intermediario  non  specificatamente  delegato  in  forma
          scritta. 
              1-bis. Le imprese di assicurazione di cui  all'articolo
          1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il  31
          dicembre di ciascun anno, tramite servizio di  cooperazione
          informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per
          i dati strettamente necessari, l'esistenza  in  vita  degli
          assicurati delle  polizze  vita,  contro  gli  infortuni  e
          titolari di prodotti di investimento  assicurativo  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209. In caso di  corrispondenza  tra  il
          codice  fiscale   dell'assicurato   e   persona   deceduta,
          l'impresa di  assicurazione  attiva  la  procedura  per  la
          corresponsione  della  somma  assicurata  al  beneficiario,
          inclusa la ricerca del beneficiario ove  non  espressamente
          indicato  nella  polizza.  Le  imprese   di   assicurazione
          riferiscono   all'Istituto   per   la    vigilanza    sulle
          assicurazioni  (IVASS),  entro  il   31   marzo   dell'anno
          successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari. 
              1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1,
          lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6),  verificano,  entro
          il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  tramite  servizio  di
          cooperazione  informatica  con  l'Agenzia  delle   entrate,
          esclusivamente   per   i   dati   strettamente   necessari,
          l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti  contrattuali
          di cui all'articolo 2. In caso  di  corrispondenza  tra  il
          codice fiscale del titolare  del  rapporto  contrattuale  e
          persona deceduta, l'intermediario  invia  al  titolare  del
          rapporto,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o
          di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da
          lui   eventualmente   delegati,   l'invito   ad   impartire
          disposizioni da parte di possibili legittimi eredi. 
              1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia,  per  quanto  di
          competenza, riscontrano periodicamente che  le  imprese  di
          assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
          numero 3), e gli intermediari di cui all'articolo 1,  comma
          1, lettera  a),  numeri  1),  2),  4),  5)  e  6),  abbiano
          effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis  e  1-ter.  A
          tal fine possono essere  attivate  opportune  modalita'  di
          cooperazione, anche informatica, tra le predette  autorita'
          e l'Agenzia delle entrate. 
              1-quinquies. A seguito del completamento  dell'Anagrafe
          nazionale  della  popolazione  residente  (ANPR),  di   cui
          all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le  imprese
          di assicurazione di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera
          a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto  decesso
          degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a
          favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR  e
          la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno. 
              1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al  comma
          1-bis e' punita con le sanzioni previste dal  capo  II  del
          titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di  cui
          al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  La
          violazione  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1-ter   e'
          sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli articoli  144,
          comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater  e  145  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e  all'articolo  195
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."