Art. 20 
 
 
          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il  documento
informatico  soddisfa  il  requisito  della  forma   scritta   e   ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile  quando  vi
e' apposta una  firma  digitale,  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,
previa identificazione informatica  del  suo  autore,  attraverso  un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi  dell'articolo
71 con  modalita'  tali  da  garantire  la  sicurezza,  integrita'  e
immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca,
la  sua  riconducibilita'  all'autore.  In  tutti  gli  altri   casi,
l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente  valutabili
in  giudizio,  in  relazione  alle  caratteristiche   di   sicurezza,
integrita' e immodificabilita'. La data e  l'ora  di  formazione  del
documento  informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se  apposte   in
conformita' alle Linee guida.». 
  b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata
o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica,
salvo che questi dia prova contraria. 
  1-quater. Restano ferme le  disposizioni  concernenti  il  deposito
degli atti e dei documenti in via telematica  secondo  la  normativa,
anche regolamentare, in materia di processo telematico.»; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai  sensi  dell'articolo
71» sono sostituite dalle seguenti: «con le Linee guida»  e  l'ultimo
periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  20  (Validita'  ed  efficacia   probatoria   dei
          documenti informatici). - 1. 
              1-bis. Il documento informatico soddisfa  il  requisito
          della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
          2702 del Codice civile  quando  vi  e'  apposta  una  firma
          digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
          firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,  previa
          identificazione informatica del suo autore,  attraverso  un
          processo avente i  requisiti  fissati  dall'AgID  ai  sensi
          dell'articolo  71  con  modalita'  tali  da  garantire   la
          sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento  e,
          in maniera manifesta e inequivoca, la sua  riconducibilita'
          all'autore.  In  tutti  gli  altri  casi,  l'idoneita'  del
          documento informatico a soddisfare il requisito della forma
          scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono   liberamente
          valutabili in giudizio, in relazione  alle  caratteristiche
          di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.  La
          data e l'ora di formazione del documento  informatico  sono
          opponibili ai terzi se apposte in  conformita'  alle  Linee
          guida. 
              1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma  elettronica
          qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare
          di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. 
              1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti  il
          deposito degli atti  e  dei  documenti  in  via  telematica
          secondo la normativa, anche regolamentare,  in  materia  di
          processo telematico. 
              2. 
              3.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  per  la
          trasmissione, la conservazione, la copia, la  duplicazione,
          la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
          nonche' quelle in materia  di  generazione,  apposizione  e
          verifica di  qualsiasi  tipo  di  firma  elettronica,  sono
          stabilite con le Linee guida. 
              4. Con le medesime regole  tecniche  sono  definite  le
          misure  tecniche,  organizzative  e  gestionali   volte   a
          garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
          delle informazioni contenute nel documento informatico. 
              5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
          protezione dei dati personali. 
              5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
          documenti previsti dalla legislazione vigente si  intendono
          soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di
          documenti informatici,  se  le  procedure  utilizzate  sono
          conformi   alle   regole   tecniche   dettate   ai    sensi
          dell'articolo 71.».