Art. 20 
 
Sanzioni  relative  ai  prodotti  listati  per  effetto   di   misure
                        restrittive unionali 
 
  1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati
per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi  di
intermediazione  o  di  assistenza  tecnica  concernenti  i  prodotti
medesimi, in violazione dei divieti contenuti  nei  regolamenti  (UE)
concernenti misure restrittive e' punito con la reclusione da 2  a  6
anni. 
  2. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti listati
per effetto di misure restrittive unionali, ovvero presta servizi  di
intermediazione  o  di  assistenza  tecnica  concernenti  i  prodotti
medesimi,   senza   la   prescritta   autorizzazione,   ovvero    con
autorizzazione  ottenuta  fornendo  dichiarazioni  o   documentazione
false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con  la  multa
da euro 25.000 a euro 250.000. 
  3. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 2 in difformita'
dagli obblighi prescritti dalla relativa  autorizzazione,  e'  punito
con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 15.000
a euro a 150.000 euro. 
  4. E' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono  o
furono destinate a commettere i reati di cui ai commi 1 e  2.  Quando
non e' possibile disporre la confisca delle  cose  di  cui  al  primo
periodo e' ordinata la  confisca  di  beni,  di  cui  il  reo  ha  la
disponibilita', per un valore corrispondente al prezzo o al  profitto
del reato.