Art. 20 
 
Commissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge
  225/1992;  Articolo  5,  commi  3-bis   e   3-quater, decreto-legge
  343/2001, conv. legge 410/2001) 
 
  1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo  16,
la Commissione nazionale per  la  previsione  e  la  prevenzione  dei
grandi  rischi  e'  organo  di  consulenza  tecnico-scientifica   del
Dipartimento della protezione  civile.  Per  la  partecipazione  alle
riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o
di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione  e  le
modalita' di funzionamento della  Commissione  sono  individuati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Capo del Dipartimento della protezione civile.