Art. 20 
 
             Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida 
 
  1. Nel caso ricorrano i presupposti previsti  all'articolo  18  del
regolamento,  il  Ministero  puo'  disporre   una   deroga   motivata
all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente  idonee
misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare  l'ulteriore
diffusione della specie. 
  2. La deroga di cui al precedente comma puo'  essere  disposta  dal
Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome
che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica
invasiva di rilevanza unionale o nazionale. In tal caso le Regioni  e
le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al  Ministero  le
informazioni previste all'articolo 18 del regolamento,  entro  e  non
oltre trenta giorni dal rilevamento. 
  3. Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di
cui al comma 2, da assumere entro e non  oltre  sessanta  giorni  dal
rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria
decisione,  accompagnata  da  tutti  gli  elementi   comprovanti   il
sussistere   delle   condizioni   stabilite   all'articolo   18   del
regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le
misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19. 
  4. Nel caso in cui la Commissione europea con atto  di  esecuzione,
adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non  respinga  la
decisione notificata, il Ministero,  con  il  supporto  dell'ISPRA  e
sentite le  regioni  e  le  province  autonome  interessate,  dispone
l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo  22.  Nel
caso in cui la Commissione europea respinga la decisione  notificata,
il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida  ai
sensi dell'articolo 19. 
  5. Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la  Commissione
europea.