Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «lettera  d)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo
15»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nell'Archivio   telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; 
    b) al comma 2, le parole: «nei  registri  delle  imbarcazioni  da
diporto» sono sostituite dalle  seguenti:  «nell'Archivio  telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; 
    c) al comma  3,  lettera  b),  le  parole:  «dell'articolo  10  o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,  n.  314»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo  11  gennaio
2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14  giugno
2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole:  «tavole  a  vela»  sono
sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e
dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti:  «canoe,
kajak»; 
    d) al comma 4, le parole: «allegato  II»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.  5,
e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»; 
    e) al comma 6, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
caso di locazione di natanti da diporto a  un  soggetto  privo  della
patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore  del
natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita',  redatte
secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento  di  attuazione  del
presente codice.»; 
    f)  dopo  il  comma  6,  sono  aggiunti   i   seguenti:   «6-bis.
L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a  fini  commerciali
di cui all'articolo 2, e' obbligato a: 
    a) essere in possesso di patente nautica; 
    b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello  che  il
natante e' abilitato a trasportare; 
    c) imbarcare, in caso di  noleggio,  un  numero  di  persone  non
superiore a dodici; 
    d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e  delle  dotazioni
di sicurezza richieste dal regolamento  di  attuazione  del  presente
codice. 
  6-ter.  Per  l'utilizzatore  di  natanti  da  diporto  oggetto   di
contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis,  lettera  a)
ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta l'art. 27 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 27 (Natanti da diporto). - 1. I  natanti  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera f), sono esclusi  dall'obbligo
          dell'iscrizione  nell'Archivio  telematico  centrale  delle
          unita' da diporto (ATCN), della licenza di  navigazione  di
          cui all'art. 23 e  del  certificato  di  sicurezza  di  cui
          all'art. 26. 
              2. I natanti da diporto, a  richiesta,  possono  essere
          iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita'  da
          diporto (ATCN) ed  in  tale  caso  ne  assumono  il  regime
          giuridico. 
              3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: 
                a) entro sei miglia dalla costa; 
                b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati  per
          la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti  idonei
          per tale navigazione da un organismo tecnico notificato  ai
          sensi del decreto legislativo 11  gennaio  2016,  n.  5,  o
          autorizzato ai sensi  del  decreto  legislativo  14  giugno
          2011, n. 104; in tale  caso  durante  la  navigazione  deve
          essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione
          con   relativa   dichiarazione   di   conformita'    ovvero
          l'attestazione  di  idoneita'   rilasciata   dal   predetto
          organismo; 
                c) entro un miglio dalla costa, i natanti  denominati
          jole,  pattini,   sandolini,   mosconi,   pedalo',   tavole
          autopropulse o  non  autopropulse  e  natanti  a  vela  con
          superficie velica non superiore a 4 metri quadrati,  canoe,
          kajak nonche' gli  acquascooter  o  moto  d'acqua  e  mezzi
          similari. 
              4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare
          nei limiti stabiliti dalla categoria  di  progettazione  di
          appartenenza di cui all'allegato I del decreto  legislativo
          11 gennaio 2016, n. 5, e,  comunque,  entro  dodici  miglia
          dalla costa. 
              5. La  navigazione  e  le  modalita'  di  utilizzo  dei
          natanti di cui al comma 3, lettera  c),  sono  disciplinate
          dalla competente autorita' marittima  e  della  navigazione
          interna. 
              6. L'utilizzazione dei natanti da diporto  ai  fini  di
          locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per  usi
          turistici di carattere locale,  nonche'  di  appoggio  alle
          immersioni subacquee  a  scopo  sportivo  o  ricreativo  e'
          disciplinata, anche per le modalita' della  loro  condotta,
          con ordinanza della competente autorita' marittima o  della
          navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In  caso
          di locazione di natanti da  diporto  a  un  soggetto  privo
          della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al
          conduttore del natante  le  istruzioni  essenziali  per  il
          comando  dell'unita',  redatte   secondo   lo   schema-tipo
          stabilito  dal  regolamento  di  attuazione  del   presente
          codice. 
              6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati
          a fini commerciali di cui all'art. 2, e' obbligato a: 
              a) essere in possesso di patente nautica; 
              b) imbarcare un  numero  di  persone  non  superiore  a
          quello che il natante e' abilitato a trasportare; 
              c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone
          non superiore a dodici; 
              d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio  e  delle
          dotazioni  di  sicurezza  richieste  dal   regolamento   di
          attuazione del presente codice. 
              6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto
          di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis,
          lettera a) ricorre nei soli  casi  previsti  dall'art.  39,
          commi 1, 3, 4 e 5.». 
              - Il citato decreto legislativo 11 gennaio 2016,  n.  5
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016,  n.
          7. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  39  del  citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano  le  note  all'art.
          29.