Art. 20 
 
 
                             Abrogazione 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 12 e il capo II-bis  del  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo 1991, n. 82, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12   del   citato
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  marzo  1991,  n.  82,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata: 
              «Art. 12 (Assunzione degli impegni). -  1.  Le  persone
          nei cui confronti e' stata avanzata proposta di  ammissione
          alle speciali misure di protezione devono  rilasciare  all'
          autorita' proponente completa  e  documentata  attestazione
          riguardante  il  proprio  stato  civile,  di   famiglia   e
          patrimoniale, gli obblighi a loro  carico  derivanti  dalla
          legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici,  i
          procedimenti penali, civili e  amministrativi  pendenti,  i
          titoli di studio e  professionali,  le  autorizzazioni,  le
          licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo  di
          cui siano titolari. Le predette persone  devono,  altresi',
          designare   un   proprio    rappresentante    generale    o
          rappresentanti speciali per gli atti da compiersi. 
              2. Le speciali misure di protezione  sono  sottoscritte
          dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: 
                a) osservare  le  norme  di  sicurezza  prescritte  e
          collaborare attivamente all'esecuzione delle misure; 
                b) sottoporsi a interrogatori, a  esame  o  ad  altro
          atto  di  indagine  ivi  compreso  quello  che  prevede  la
          redazione del  verbale  illustrativo  dei  contenuti  della
          collaborazione; 
                c) adempiere agli obblighi  previsti  dalla  legge  e
          dalle obbligazioni contratte; 
                d) non rilasciare a soggetti diversi dalla  autorita'
          giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore
          dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i
          procedimenti  in  relazione  ai  quali  hanno  prestato   o
          prestano la loro collaborazione ed a non incontrare  ne'  a
          contattare, con qualunque mezzo o tramite,  alcuna  persona
          dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita'
          giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze  inerenti  alla
          vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la
          giustizia; 
                e)  specificare   dettagliatamente   tutti   i   beni
          posseduti o  controllati,  direttamente  o  per  interposta
          persona,  e  le  altre  utilita'  delle  quali   dispongono
          direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo
          l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il
          danaro   frutto   di   attivita'   illecite.    L'autorita'
          giudiziaria provvede all'immediato sequestro del  danaro  e
          dei beni ed utilita' predetti. 
              3. (Abrogato). 
              3-bis. All'atto  della  sottoscrizione  delle  speciali
          misure  di  protezione  l'interessato  elegge  il   proprio
          domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione  centrale
          di cui all'art. 10, comma 2.».