Art. 200 
 
                       Conto finale dei lavori 
 
                   (art. 173, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il direttore dei lavori  compila  il  conto  finale  entro  il
termine stabilito nel capitolato speciale e con le  stesse  modalita'
previste per lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  e  provvede  a
trasmetterlo al responsabile del procedimento. 
    2. Il direttore dei lavori accompagna il  conto  finale  con  una
relazione, in cui sono indicate le vicende  alle  quali  l'esecuzione
del lavoro e' stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e
segnatamente: 
    a) i verbali di consegna dei lavori; 
    b) gli atti di consegna e riconsegna di  mezzi  d'opera,  aree  o
cave di prestito concessi in uso all'esecutore; 
    c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi
della intervenuta approvazione; 
    d)  gli  eventuali  nuovi  prezzi  ed  i  relativi   verbali   di
concordamento, atti di  sottomissione  e  atti  aggiuntivi,  con  gli
estremi di approvazione e di registrazione; 
    e) gli ordini di servizio impartiti; 
    f) la sintesi dell'andamento e  dello  sviluppo  dei  lavori  con
l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione  delle  eventuali
transazioni e  accordi  bonari  intervenuti,  nonche'  una  relazione
riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; 
    g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il  certificato
di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause; 
    h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali  o  cose  con
indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze; 
    i) i processi verbali di accertamento di fatti o  di  esperimento
di prove; 
    l) le richieste di proroga e  le  relative  determinazioni  della
stazione appaltante; 
    m)  gli  atti  contabili  (libretti  delle  misure,  registro  di
contabilita', sommario del registro di contabilita'); 
    n) tutto cio' che puo' interessare la  storia  cronologica  della
esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche  ed  economiche
che possono agevolare il collaudo.