(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 200)
 
                              Art. 200 
 
                        (Casi di opposizione) 
 
 
  1. Un terzo puo' fare opposizione contro  la  sentenza  passata  in
giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre  persone  quando
essa pregiudica i suoi diritti. 
 
 
  2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti  possono  fare
opposizione alla sentenza, quando la stessa e' l'effetto  di  dolo  o
collusione a loro danno.