(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 201)
 
                              Art. 201 
 
                (Forma della domanda e procedimento) 
 
 
  1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che  ha
pronunciato la sentenza impugnata. 
 
 
  2.  Il  ricorso  deve  contenere,  oltre  agli  elementi   di   cui
all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e,  nel
caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in  cui  il
terzo e' venuto a conoscenza del dolo o  della  collusione,  e  della
relativa prova. 
 
 
  3. Il ricorso deve essere depositato, entro  il  termine  stabilito
dall'articolo  178,  commi  1  e  2,  nella  segreteria  del  giudice
competente, insieme con la copia della sentenza impugnata. 
 
 
  4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito del ricorso, fissa l'udienza e  contestualmente  assegna  un
termine non inferiore a venti giorni  prima  della  medesima  per  la
costituzione delle altre  parti  e  per  il  deposito  di  memorie  e
documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un  termine
non inferiore a trenta giorni per la notificazione. 
 
 
  5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il  decreto
presidenziale. 
 
 
  6. Le altre parti, entro trenta giorni  dal  perfezionamento  della
notificazione di cui al comma 5, si costituiscono  mediante  deposito
in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni. 
 
 
  7.  L'opposizione  non   sospende   l'esecuzione   della   sentenza
impugnata. Tuttavia,  su  istanza  di  parte  inserita  nell'atto  di
citazione  e  qualora  dall'esecuzione   possa   derivare   grave   e
irreparabile danno, il  giudice  dell'opposizione  puo'  disporre  in
camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non  impugnabile
che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 
 
 
  8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190. 
 
 
  9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda
o la rigetta per infondatezza dei motivi, puo' condannare l'opponente
al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.