(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 202)
 
                              Art. 202 
 
                        (Casi di revocazione) 
 
 
  1. Le sentenze pronunciate in grado di appello  o  in  unico  grado
possono essere impugnate per revocazione quando: 
 
 
  a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 
 
 
  b) la sentenza e'  effetto  del  dolo  del  giudice  accertato  con
sentenza passata in giudicato; 
 
 
  c) si  e'  giudicato  in  base  a  prove  riconosciute  o  comunque
dichiarate false dopo la sentenza oppure  che  la  parte  soccombente
ignorava essere state riconosciute  o  dichiarate  tali  prima  della
sentenza; 
 
 
  d) dopo la sentenza siano stati  rinvenuti  uno  o  piu'  documenti
decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa
di forza maggiore o per fatto dell'avversario; 
 
 
  e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia  riconosciuta
omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; 
 
 
  f) la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante  dagli
atti o documenti della causa ; l'errore di fatto  ricorre  quando  la
decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e'
incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta  l'inesistenza
di un fatto la  cui  verita'  e'  positivamente  stabilita,  e  tanto
nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non  costitui'  un  punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 
 
 
  g) la sentenza e' contraria ad altra precedente avente tra le parti
autorita' di cosa giudicata purche' la stessa non  abbia  pronunciato
sulla relativa eccezione. 
 
 
  2. Il pubblico ministero puo', altresi', impugnare per  revocazione
la sentenza pronunciata senza che egli  sia  stato  sentito,  ovvero,
quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle
parti per frodare la legge. 
 
 
  3. Le sentenze per le quali e' scaduto  il  termine  per  l'appello
possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma  1,
lettere a), b), c) e  d),  purche'  la  scoperta  del  dolo  o  della
falsita', o il recupero dei documenti o la pronuncia  della  sentenza
siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. 
 
 
  4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso  del
termine per  l'appello,  il  medesimo  termine  inizia  nuovamente  a
decorrere dal giorno dell'avvenimento.