Art. 203 
 
                 Annotazione dei lavori ad economia 
 
                   (art. 176, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  L'annotazione  dei  lavori  in  economia  e'  effettuata  dal
direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato: 
    a) se a cottimo, nel  libretto  delle  misure  prescritto  per  i
lavori eseguiti ad appalto; 
    b)  se  in  amministrazione   diretta,   nelle   apposite   liste
settimanali   distinte   per   giornate   e   provviste.   Le   firme
dell'esecutore per quietanza possono essere  apposte  o  sulle  liste
medesime, ovvero in foglio separato. 
    2. L'annotazione avviene in un registro nel quale  sono  scritte,
separatamente per ciascun cottimo,  le  risultanze  dei  libretti  in
rigoroso ordine cronologico, osservando le  norme  prescritte  per  i
contratti. Nel registro vengono annotate: 
    a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad
accertare le somministrazioni; 
    b)  le  riscossioni  ed  i  pagamenti   per   qualunque   titolo,
nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata  delle
liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che  in  ogni
momento si possa  riconoscere  lo  stato  della  gestione  del  fondo
assegnato per i lavori.