(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 203)
 
                              Art. 203 
 
               (Proposizione e termini per la domanda) 
 
 
  1. La domanda di revocazione si propone  con  ricorso  allo  stesso
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 
 
 
  2. Il ricorso, oltre agli elementi di  cui  all'articolo  86,  deve
contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per
la sua ammissibilita' e deve essere depositato nella  segreteria  del
giudice competente, insieme con la copia della sentenza  impugnata  e
con i documenti sui quali il ricorso si fonda. 
 
 
  3.  Il  deposito  deve  essere  effettuato  nei  termini   di   cui
all'articolo 178, decorrenti dall'irrevocabilita'  nei  casi  di  cui
all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri  casi,
dalla scoperta del dolo,  della  falsita',  della  collusione  o  dal
rinvenimento dei documenti. 
 
 
  4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal
deposito del ricorso, fissa l'udienza e  contestualmente  assegna  un
termine non inferiore a venti giorni  prima  della  medesima  per  la
costituzione delle altre  parti  e  per  il  deposito  di  memorie  e
documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un  termine
ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione. 
 
 
  5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il  decreto
presidenziale. 
 
 
  6. Le altre parti, entro trenta giorni  dal  perfezionamento  della
notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito
in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.