(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 204)
 
                              Art. 204 
 
                           (Procedimento) 
 
 
  1. La decisione sulla domanda di  revocazione  e'  pronunciata  dal
giudice adito che, in caso di composizione  collegiale,  puo'  essere
costituito  dagli  stessi  giudici   che   hanno   partecipato   alla
deliberazione della sentenza impugnata. 
 
 
  2.  Si  osservano,  per  il  resto,  le  norme  stabilite  per   il
procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in  quanto  non
espressamente derogate da quelle del presente Capo.