Art. 205 Pagamenti (Art. 178, d.P.R. n. 554/1999) 1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. 2. Ogni pagamento e' effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori e' sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali e' sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione e' fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.