Art. 205 
 
                              Pagamenti 
 
                   (Art. 178, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Sulla base delle risultanze  dei  certificati  dei  cottimi  e
delle liste delle somministrazioni, il responsabile del  procedimento
dispone il pagamento di rate di acconto o  di  saldo  dei  lavori  ai
rispettivi creditori. 
    2. Ogni pagamento e' effettuato direttamente al creditore o a chi
legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni
straordinarie  che  richiedono  numero  notevole  di  lavoratori   e'
sufficiente  che  due  testimoni  attestino  di  aver  assistito   ai
pagamenti. Per le liste settimanali e' sufficiente che le vidimazioni
siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove  il  pagamento  di  una
lista sia  eseguito  a  diverse  riprese,  la  vidimazione  e'  fatta
ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.