(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 206)
 
                              Art. 206 
 
    (Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione) 
 
 
  1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio  decide
il merito della causa e dispone la restituzione di quanto  sia  stato
eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata. 
 
 
  2. Non puo'  essere  impugnata  per  revocazione,  per  i  medesimi
motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione. 
 
 
  3. Contro la sentenza  pronunciata  in  sede  di  revocazione  sono
ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta
la sentenza impugnata per revocazione.