ART. 208
             (autorizzazione unica per i nuovi impianti
              di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1.  I  soggetti  che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi, devono
presentare  apposita  domanda alla regione competente per territorio,
allegando  il  progetto  definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica  prevista  per  la  realizzazione  del  progetto stesso dalle
disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute  di  sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto
debba  essere  sottoposto  alla  procedura  di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata  la  comunicazione  del progetto all'autorita' competente ai
predetti  fini;  i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione  della  pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai
sensi della parte seconda del presente decreto.
   2.   Resta  ferma  l'applicazione  della  normativa  nazionale  di
attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione e
riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per gli impianti rientranti
nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
   3.  Entro  trenta  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
comma  1,  la  regione  individua  il responsabile del procedimento e
convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili
degli  uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorita'
d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a  partecipare,  con  preavviso  di  almeno  venti  giorni,  anche il
richiedente  l'autorizzazione  o  un  suo  rappresentante  al fine di
acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di
cui  al  comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi
almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso
di  decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse nel corso della conferenza.
   4.  Entro  novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di
servizi:
    a) procede alla valutazione dei progetti;
    b)   acquisisce   e  valuta  tutti  gli  elementi  relativi  alla
compatibilita'   del   progetto   con   le   esigenze   ambientali  e
territoriali;
    c)   acquisisce,   ove   previsto  dalla  normativa  vigente,  la
valutazione di compatibilita' ambientale;
    d)  trasmette  le  proprie  conclusioni  con i relativi atti alla
regione.
   5.  Per  l'istruttoria  tecnica  della  domanda le regioni possono
avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
   6.  Entro  trenta  giorni  dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza  di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la
regione,  in  caso  di  valutazione  positiva,  approva il progetto e
autorizza    la    realizzazione   e   la   gestione   dell'impianto.
L'approvazione   sostituisce   ad   ogni   effetto   visti,   pareri,
autorizzazioni  e  concessioni  di  organi  regionali,  provinciali e
comunali,   costituisce,   ove   occorra,   variante  allo  strumento
urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' dei lavori.
   7.  Nel  caso  in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, si applicano le
disposizioni   dell'articolo  146  di  tale  decreto  in  materia  di
autorizzazione.
   8.  L'istruttoria  si  conclude  entro centocinquanta giorni dalla
presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  1  con il rilascio
dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
   9.  I  termini  di  cui  al  comma 8 sono interrotti, per una sola
volta,  da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del
procedimento  al  soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal
ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
   10.  Ove  l'autorita'  competente  non  provveda  a  concludere il
procedimento  di  rilascio  dell'autorizzazione unica entro i termini
previsti  al  comma  8,  si  applica  il  potere  sostitutivo  di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
   11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni e le prescrizioni
necessarie   per   garantire   l'attuazione   dei   principi  di  cui
all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
    a)  i  tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  da  smaltire  o da
recuperare;
    b)   i   requisiti   tecnici  con  particolare  riferimento  alla
compatibilita'  del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai
quantitativi  massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto al
progetto approvato;
    c)  le  precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
    d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
    e) il metodo di trattamento e di recupero;
    f)  le  prescrizioni  per  le  operazioni  di messa in sicurezza,
chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
    g)  le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate
solo  al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a
tal  fine,  le  garanzie finanziarie per la gestione della discarica,
anche  per  la  fase  successiva  alla  sua chiusura, dovranno essere
prestate  conformemente a quanto diposto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
    h)  la  data  di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' con
quanto previsto al comma 12;
    i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di
trattamento  termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da recupero
energetico.
   12.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per un periodo
di  dieci  anni  ed  e'  rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta
giorni   prima   della   scadenza  dell'autorizzazione,  deve  essere
presentata  apposita  domanda  alla  regione  che  decide prima della
scadenza  dell'autorizzazione  stessa.  In ogni caso l'attivita' puo'
essere  proseguita  fino  alla  decisione espressa, previa estensione
delle garanzie finanziarie prestate.
   13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli
impianti,  questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al
presente  articolo,  ovvero  non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni  contenute  nella stessa autorizzazione, quest'ultima e'
sospesa,  previa  diffida,  per  un  periodo  massimo di dodici mesi.
Decorso  tale  termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto
disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione e' revocata.
   14.  Il  controllo  e l'autorizzazione delle operazioni di carico,
scarico,  trasbordo,  deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali
sono  disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28
gennaio  1994,  n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n.  182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle  navi  e  dalle  altre  disposizioni  previste in materia dalla
normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti,
l'autorizzazione  delle  operazioni  di  imbarco e di sbarco non puo'
essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto.
   15.  Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli
impianti  mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati
da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo   presso  il  quale  operano,  ad  esclusione  della  sola
riduzione  volumetrica  e  separazione  delle frazioni estranee, sono
autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la
sede  legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la
sede  di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di
attivita'  sul  territorio  nazionale, l'interessato, almeno sessanta
giorni  prima  dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione  nel  cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate   relative   alla   campagna   di   attivita',  allegando
l'autorizzazione  di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale
gestori  ambientali, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta. La
regione  puo'  adottare  prescrizioni integrative oppure puo' vietare
l'attivita'  con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della
stessa  nello  specifico  sito  non  sia  compatibile  con  la tutela
dell'ambiente o della salute pubblica.
   16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai  procedimenti  in corso alla data di entrata in vigore della parte
quarta   del  presente  decreto,  eccetto  quelli  per  i  quali  sia
completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
   17.  Fatti  salvi  l'obbligo  di  tenuta  dei registri di carico e
scarico  da  parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto
di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente
articolo  non  si  applicano  al  deposito  temporaneo effettuato nel
rispetto  delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  183,  comma 1,
lettera  m). La medesima esclusione opera anche quando l'attivita' di
deposito   temporaneo  nel  luogo  di  produzione  sia  affidata  dal
produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il
conferimento  di  rifiuti da parte del produttore all'affidatario del
deposito  temporaneo  costituisce  adempimento  agli  obblighi di cui
all'articolo  188,  comma  3. In tal caso le annotazioni sia da parte
del  produttore  che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono
essere effettuate entro ventiquattro ore.
   18.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo deve essere
comunicata,  a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di
cui  all'articolo  212,  comma 1, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale,  accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di
cui  all'articolo  212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
   19.  In  caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono
comunicati,  previo  avviso  all'interessato,  oltre che allo stesso,
anche all'Albo.
   20.  Le  procedure  di cui al presente articolo si applicano anche
per  la  realizzazione  di varianti sostanziali in corso d'opera o di
esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti
non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
 
          Note all'art. 208:
              - L'art.  146  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n.  42,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio
          2004,  n.  45,  S.O.  (codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
          n. 137) e' il seguente:
              "Art.   146   (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,
          possessori  o  detentori  a  qualsiasi titolo di immobili e
          aree  oggetto  dei  provvedimenti  elencati  all'art.  157,
          oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e
          141,  tutelati  ai sensi dell'art. 142, ovvero sottoposti a
          tutela  dalle  disposizioni  del  piano  paesaggistico, non
          possono  distruggerli,  ne'  introdurvi  modificazioni  che
          rechino  pregiudizio  ai  valori  paesaggistici  oggetto di
          protezione.
              2.  I  proprietari,  possessori o detentori a qualsiasi
          titolo  dei  beni  indicati  al comma 1, hanno l'obbligo di
          sottoporre  alla  regione  o  all'ente  locale  al quale la
          regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle
          opere    che    intendano    eseguire,    corredati   della
          documentazione  prevista, al fine di ottenere la preventiva
          autorizzazione.
              3.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente
          decreto   legislativo,   con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   d'intesa  con  la  Conferenza
          Stato-regioni,  e' individuata la documentazione necessaria
          alla   verifica   di   compatibilita'  paesaggistica  degli
          interventi proposti.
              4.  La domanda di autorizzazione dell'intervento indica
          lo  stato  attuale  del  bene  interessato, gli elementi di
          valore  paesaggistico  presenti,  gli impatti sul paesaggio
          delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione
          e di compensazione necessari.
              5.   L'amministrazione  competente,  nell'esaminare  la
          domanda   di   autorizzazione,   verifica   la  conformita'
          dell'intervento   alle  prescrizioni  contenute  nei  piani
          paesaggistici e ne accerta:
                a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici
          riconosciuti dal vincolo;
                b)   la   congruita'   con   i  criteri  di  gestione
          dell'immobile o dell'area;
                c)   la   coerenza  con  gli  obiettivi  di  qualita'
          paesaggistica.
              6.   L'amministrazione,   accertata  la  compatibilita'
          paesaggistica  dell'intervento ed acquisito il parere della
          commissione  per il paesaggio, entro il termine di quaranta
          giorni  dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta
          di  autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
          documentazione,  alla  competente  soprintendenza,  dandone
          notizia   agli   interessati.   Tale  ultima  comunicazione
          costituisce  avviso di inizio del relativo procedimento, ai
          sensi  e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
          Qualora  l'amministrazione  verifichi che la documentazione
          allegata  non  corrisponde  a  quella  prevista al comma 3,
          chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto
          termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella
          di      ricezione     della     documentazione.     Qualora
          l'amministrazione      ritenga     necessario     acquisire
          documentazione  ulteriore  rispetto  a  quella  prevista al
          comma  3,  ovvero  effettuare  accertamenti,  il termine e'
          sospeso,  per  una  sola  volta, dalla data della richiesta
          fino  a  quella  di ricez ione della documentazione, ovvero
          dalla   data   di   comunicazione   della   necessita'   di
          accertamenti  fino  a quella di effettuazione degli stessi,
          per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
              7.  La  soprintendenza  comunica  il  parere  entro  il
          termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della
          proposta  di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine
          per  l'acquisizione  del  parere,  l'amministrazione assume
          comunque  le  determinazioni  in  merito  alla  domanda  di
          autorizzazione.
              8.    L'autorizzazione    e'    rilasciata   o   negata
          dall'amministrazione  competente  entro il termine di venti
          giorni  dalla  ricezione  del parere della soprintendenza e
          costituisce atto distinto e presupposto della concessione o
          degli  altri  titoli  legittimanti l'intervento edilizio. I
          lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
              9.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8,
          e'   data   facolta'   agli   interessati   di   richiedere
          l'autorizzazione  alla regione, che provvede anche mediante
          un  commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni
          dalla  data  di  ricevimento della richiesta. Qualora venga
          ritenuto  necessario  acquisire  documentazione ulteriore o
          effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola
          volta  fino  alla  data  di  ricezione della documentazione
          richiesta  ovvero  fino  alla  data  di effettuazione degli
          accertamenti.  Laddove  la  regione non abbia affidato agli
          enti  locali  la competenza al rilascio dell'autorizzazione
          paesaggistica,  la richiesta di rilascio in via sostitutiva
          e' presentata alla competente soprintendenza.
              10. L'autorizzazione paesaggistica:
                a)  diventa  efficace dopo il decorso di venti giorni
          dalla sua emanazione;
                b)   e'  trasmessa  in  copia,  senza  indugio,  alla
          soprintendenza  che  ha  emesso  il  parere  nel  corso del
          procedimento,  nonche',  unitamente al parere, alla regione
          ed  alla provincia e, ove esistenti, alla comunita' montana
          e  all'ente  parco nel cui territorio si trova l'immobile o
          l'area sottoposti al vincolo;
                c)   non   puo'   essere   rilasciata   in  sanatoria
          successivamente  alla  realizzazione,  anche parziale degli
          interventi.
              11.  L'autorizzazione  paesaggistica e' impugnabile con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario   al   Presidente   della  Repubblica,  dalle
          associazioni  ambientaliste portatrici di interessi diffusi
          individuate  ai  sensi  dell'art.  13  della legge 8 luglio
          1986,  n.  349  e  da  qualsiasi  altro soggetto pubblico o
          privato  che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche
          se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il
          ricorrente  dichiari  di  rinunciare  o  di non avervi piu'
          interesse.   Le  sentenze  e  le  ordinanze  del  Tribunale
          amministrativo  regionale  possono  essere impugnate da chi
          sia   legittimato   a  ricorrere  avverso  l'autorizzazione
          paesaggistica,  anche  se  non abbia proposto il ricorso di
          primo grado.
              12.   Presso   ogni  comune  e'  istituito  un  elenco,
          aggiornato   almeno   ogni   sette   giorni  e  liberamente
          consultabile,  in  cui  e'  indicata la data di rilascio di
          ciascuna  autorizzazione  paesaggistica, con la annotazione
          sintetica  del  relativo  oggetto  e con la precisazione se
          essa  sia  stata rilasciata in difformita' dal parere della
          Soprintendenza.     Copia    dell'elenco    e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio  delle funzioni di vigilanza di cui all'art.
          155.
              13.  Le  disposizioni dei precedenti commi si applicano
          anche  alle  istanze  concernenti le attivita' minerarie di
          ricerca ed estrazione.
              14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   alle   autorizzazioni   per   le  attivita'  di
          coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita' restano
          ferme  le  potesta'  del  Ministero  dell'ambiente  e della
          tutela  del territorio ai sensi della normativa in materia,
          che   sono   esercitate  tenendo  conto  delle  valutazioni
          espresse,  per  quanto  attiene  ai  profili paesaggistici,
          dalla competente soprintendenza.".
              L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          e' il seguente:
              "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
              2.  Decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
              3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non si applica la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-regioni"  e  alla Conferenza
          Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,  nei  termini e con gli effetti previsti dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997. n. 59.
              4.  Restano  ferme le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente.".
              - L'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
          36, e' il seguente:
              "Art.  14  (Garanzie finanziarie). - 1. La garanzia per
          l'attivazione  e  la  gestione  operativa  della discarica,
          comprese  le  procedure di chiusura, assicura l'adempimento
          delle  prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  e deve
          essere  prestata  per  una somma commisurata alla capacita'
          autorizzata  della  discarica ed alla classificazione della
          stessa  ai sensi dell'art. 4. In caso di autorizzazione per
          lotti della discarica, come previsto dall'art. 10, comma 3,
          la garanzia puo' essere prestata per lotti.
              2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura
          della  discarica  assicura che le procedure di cui all'art.
          13  siano  eseguite  ed e' commisurata al costo complessivo
          della  gestione  post-operativa.  In caso di autorizzazione
          della  discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura
          puo' essere prestata per lotti.
              3.  Fermo  restando che le garanzie di cui ai commi 1 e
          2,  nel  loro complesso, devono essere trattenute per tutto
          il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e
          di  gestione  successiva  alla  chiusura  della discarica e
          salvo  che  l'autorita'  competente  non preveda un termine
          maggiore   qualora   ritenga   che  sussistano  rischi  per
          l'ambiente:
                a)  la  garanzia  di cui al comma 1 e' trattenuta per
          almeno  due  anni  dalla  data  della  comunicazione di cui
          all'art. 12, comma 3;
                b)  la  garanzia  di cui al comma 2 e' trattenuta per
          almeno  trenta  anni  dalla data della comunicazione di cui
          all'art. 12, comma 3.
              4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai
          sensi  dell'art.  1  della  legge 10 giugno 1982, n. 348, e
          devono  essere  prestate  in  misura  tale  da garantire la
          realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
              5.   Nel   caso   di   impianti  di  discarica  la  cui
          coltivazione  ha  raggiunto, alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, l'80 % della capacita' autorizzata,
          il  massimale  da garantire secondo i parametri previsti e'
          ridotto nella misura del 40 %.
              6.  Le  Regioni  possono  prevedere,  per  gli impianti
          realizzati  e  gestiti  secondo  le  modalita' previste dal
          presente  decreto,  che  la  garanzia finanziaria di cui al
          comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.
              7.  Gli  oneri  afferenti  alle  garanzie  previste dal
          presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui
          all'art.  2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          gestiscono  direttamente  la  discarica, sono coperti dalla
          tariffa con le modalita' di cui all'art. 15.".
              - La  legge  28  gennaio  1994, n. 84, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  febbraio 1994, n. 28, S.O., reca il
          riordino della legislazione in materia portuale.
              - Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168,
          reca:  Attuazione  della direttiva 2000/59/CE relativa agli
          impianti  portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
          navi ed i residui del carico.