ART. 209
             (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese
              in possesso di certificazione ambientale)

   1.   Nel   rispetto   delle  normative  comunitarie,  in  sede  di
espletamento   delle   procedure   previste   per  il  rinnovo  delle
autorizzazioni  all'esercizio  di  un impianto, ovvero per il rinnovo
dell'iscrizione  all'Albo  di  cui  all'articolo  212, le imprese che
risultino  registrate  ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19 marzo 2001 (Emas) ed
operino  nell'ambito  del  sistema  Ecolabel di cui al regolamento 17
luglio  2000,  n.  1980,  o  certificati  UNI-EN  ISO  14001  possono
sostituire  tali  autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione
al   suddetto   Albo   con  autocertificazione  resa  alle  autorita'
competenti,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
   2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata
da  una  copia  conforme del certificato di registrazione ottenuto ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo
comma  1,  nonche'  da  una denuncia di prosecuzione delle attivita',
attestante  la  conformita'  dell'impresa, dei mezzi e degli impianti
alle  prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con  allegata una
certificazione  dell'esperimento  di  prove  a  cio'  destinate,  ove
previste.
   3.  L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1
e   2,  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  l'autorizzazione  alla
prosecuzione,  ovvero  all'esercizio  delle  attivita' previste dalle
norme  di  cui  al  comma  1  e  ad  essi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  26  aprile  1992,  n.  300.  Si  applicano,  altresi', le
disposizioni  sanzionatorie  di  cui  all'articolo  21  della legge 7
agosto 1990, n. 241.
   4.   L'autocertificazione   e   i  relativi  documenti  mantengono
l'efficacia  sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo
di   centottanta   giorni   successivi  alla  data  di  comunicazione
all'interessato  della  decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della
registrazione  ottenuta  ai  sensi  dei  regolamenti e degli standard
parametrici di cui al comma 1.
   5.  Salva  l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il
fatto  costituisca  piu'  grave  reato, in caso di accertata falsita'
delle  attestazioni  contenute nell'autocertificazione e dei relativi
documenti,  si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti
di  chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e
2.
   6.   Resta  ferma  l'applicazione  della  normativa  nazionale  di
attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione e
riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per gli impianti rientranti
nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento
al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
   7.  I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere
comunicati,  a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di
cui  all'articolo  212,  comma 1, che cura l'inserimento in un elenco
nazionale,  accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di
cui  all'articolo  212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 
          Note all'art. 209:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992, n. 300, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio
          1992,  n.  123, reca: «Regolamento concernente le attivita'
          private  sottoposte  alla disciplina degli articoli 19 e 20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
              -  L'art.  21  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il
          seguente:
              «Art.  21  (Disposizioni  sanzionatorie).  -  1. Con la
          denuncia  o  con  la  domanda  di cui agli articoli 19 e 20
          l'interessato    deve   dichiarare   la   sussistenza   dei
          presupposti  e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
          dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e'
          ammessa  la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti
          a  legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
          il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art.
          483  del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu'
          grave reato.
              2.   Le   sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di
          svolgimento  dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
          dell'amministrazione  o in difformita' di esso si applicano
          anche   nei   riguardi  di  coloro  i  quali  diano  inizio
          all'attivita'  ai  sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
          dei  requisiti  richiesti  o, comunque, in contrasto con la
          normativa vigente.
              2-bis.  Restano  ferme  le  attribuzioni  di vigilanza,
          prevenzione  e  controllo  su attivita' soggette ad atti di
          assenso  da  parte di pubbliche amministrazioni previste da
          leggi  vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20.».