(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 209)
 
                              Art. 209 
 
         (Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione) 
 
 
  1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte  dei  conti,
emessa in unico grado o in appello, sia stato  proposto  ricorso  per
cassazione  nel  termine  di  cui  all'articolo  327  del  codice  di
procedura civile, la parte che ha  proposto  domanda  di  revocazione
puo'  fare  istanza  di  sospensione  ai  sensi   dell'articolo   205
dimostrando di avere gia' depositato il ricorso per cassazione contro
la sentenza medesima.