Art. 21.
             (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
   "7-bis.  La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati  previsti  dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II,  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi  alla  tutela  del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474  del  codice  penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato   allo   straniero   e   l'espulsione   del  medesimo  con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
 
             Note all'art. 21:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v.
          nelle  note  all'art.  2),  come  modificato dalla presente
          legge:
                 "Art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
          -  1.  L'ingresso  in  Italia  dei lavoratori stranieri non
          appartenenti  all'Unione  europea  che intendono esercitare
          nel  territorio dello Stato un'attivita' non occasionale di
          lavoro  autonomo  puo'  essere  consentito a condizione che
          l'esercizio di tali attivita' non sia riservato dalla legge
          ai  cittadini  italiani,  o  a cittadini di uno degli Stati
          membri dell'Unione europea.
                 2.  In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
          in   Italia   una   attivita'  industriale,  professionale,
          artigianale  o  commerciale,  ovvero costituire societa' di
          capitale  o di persone o accedere a cariche societarie deve
          altresi'  dimostrare  di  disporre  di risorse adeguate per
          l'esercizio  dell'attivita'  che  intende  intraprendere in
          Italia;  di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
          legge  italiana  per  l'esercizio  della singola attivita',
          compresi,  ove  richiesti,  i requisiti per l'iscrizione in
          albi  e registri; di essere in possesso di una attestazione
          dell'autorita'  competente in data non anteriore a tre mesi
          che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
          dell'autorizzazione    o   della   licenza   prevista   per
          l'esercizio   dell'attivita'   che   lo  straniero  intende
          svolgere.
                 3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea
          deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
          alloggiativa  e  di  un reddito annuo, proveniente da fonti
          lecite,  di  importo  superiore  al livello minimo previsto
          dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
          sanitaria.
                 4.   Sono  fatte  salve  le  norme  piu'  favorevoli
          previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
                 5.   La   rappresentanza  diplomatica  o  consolare,
          accertato  il  possesso dei requisiti indicati dal presente
          articolo  ed  acquisiti  i  nulla  osta del Ministero degli
          affari  esteri,  del Ministero dell'interno e del Ministero
          eventualmente  competente in relazione all'attivita' che lo
          straniero  intende svolgere in Italia, rilascia il visto di
          ingresso  per  lavoro  autonomo, con l'espressa indicazione
          dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti
          numerici   stabiliti  a  norma  dell'art.  3,  comma  4,  e
          dell'art.  21.  La  rappresentanza  diplomatica o consolare
          rilascia,   altresi',   allo  straniero  la  certificazione
          dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
          ai  fini  degli  adempimenti  previsti  dall'art.  5, comma
          3-quater,  per la concessione del permesso di soggiorno per
          lavoro autonomo.
                 6.  Le  procedure  di cui al comma 5 sono effettuate
          secondo   le   modalita'   previste   dal   regolamento  di
          attuazione.
                 7.  Il  visto  di  ingresso per lavoro autonomo deve
          essere  rilasciato  o  negato entro centoventi giorni dalla
          data  di  presentazione  della  domanda  e  della  relativa
          documentazione  e  deve essere utilizzato entro centottanta
          giorni dalla data del rilascio.
                 7-bis.  La  condanna  con provvedimento irrevocabile
          per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
          III,  Capo  III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
          633,  e  successive modificazioni, relativi alla tutela del
          diritto  di  autore,  e dagli articoli 473 e 474 del codice
          penale   comporta  la  revoca  del  permesso  di  soggiorno
          rilasciato  allo  straniero e l'espulsione del medesimo con
          accompagnamento   alla   frontiera   a  mezzo  della  forza
          pubblica".