Art. 21 
      Valore probatorio del documento informatico sottoscritto 
 
  1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma  elettronica,
sul piano probatorio e' liberamente valutabile  in  giudizio,  tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza. 
  2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o  con
un altro  tipo  di  firma  elettronica  qualificata,  ha  l'efficacia
prevista  dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo   del
dipositivo di firma si presume riconducibile al titolare,  salvo  che
sia data prova contraria. 
  3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma  digitale
o di un altro tipo di firma  elettronica  qualificata  basata  su  un
certificato  elettronico  revocato,  scaduto  o  sospeso  equivale  a
mancata  sottoscrizione.  La  revoca  o  la   sospensione,   comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il
revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che  essa  era
gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  se  la
firma elettronica e' basata su un certificato qualificato  rilasciato
da  un  certificatore  stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
    a) il certificatore possiede i requisiti di  cui  alla  direttiva
1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre
1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; 
    b) il certificato qualificato e' garantito  da  un  certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla
medesima direttiva; 
    c)  il  certificato   qualificato,   o   il   certificatore,   e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale  o  multilaterale  tra
l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
  5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici  ed  alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e  le
tecnologie. 
 
          Note all'art. 21:
              - L'art.  2702  del  Codice  civile  reca:  "Art.  2702
          (Efficacia della scrittura privata). - La scrittura privata
          fa  piena  prova fino a querela di falso, della provenienza
          delle  dichiarazioni  da  chi  l'ha  sottoscritta, se colui
          contro  il  quale  la scrittura e' prodotta ne riconosce la
          sottoscrizione,  ovvero se questa e' legalmente considerata
          come riconosciuta".
              - Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, relativa ad un quadro
          comunitario  per  le  firme  elettroniche  si  veda la nota
          all'art. 1.