Art. 21 
 
             Elaborati grafici del progetto preliminare 
 
                    (art. 22, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1.  Gli  elaborati  grafici,  redatti  in   scala   opportuna   e
debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in  relazione
alla dimensione, alla categoria e alla tipologia  dell'intervento,  e
tenendo  conto  della  necessita'  di  includere  le  misure  e   gli
interventi di compensazione ambientale e degli  eventuali  interventi
di  ripristino,  riqualificazione  e   miglioramento   ambientale   e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva
diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento  in
conformita' di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice: 
    a) per opere e lavori puntuali: 
    1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione  territoriale
e di tutela  ambientale  e  paesaggistica,  nonche'  degli  strumenti
urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la
localizzazione dell'intervento da realizzare  e  le  eventuali  altre
localizzazioni esaminate; 
    2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in
scala  non  inferiore  a  1:2.000,   sulle   quali   sono   riportati
separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali
ipotesi progettuali esaminate; 
    3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in
scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione: 
    - carta e sezioni geologiche; 
    - sezioni e profili geotecnici; 
    - carta archeologica; 
    - planimetria delle interferenze; 
    - planimetrie catastali; 
    - planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito; 
    4)  dagli  schemi  grafici  e  sezioni  schematiche  nel  numero,
nell'articolazione   e   nelle   scale   necessarie   a    permettere
l'individuazione di massima di  tutte  le  caratteristiche  spaziali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e  dei  lavori  da
realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare; 
    b) per opere e lavori a rete: 
    1) dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala
non inferiore a 1:100.000; 
    2)  dalla  corografia  contenente  l'indicazione   dell'andamento
planimetrico dei tracciati esaminati  con  riferimento  all'orografia
dell'area, al sistema di trasporti e degli altri  servizi  esistenti,
al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000; 
    3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione  territoriale
e di tutela  ambientale  e  paesaggistica,  nonche'  degli  strumenti
urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati  i
tracciati esaminati. 
    4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve  di  livello,
in scala  non  inferiore  a  1:10.000,  sulle  quali  sono  riportati
separatamente i tracciati esaminati; 
    5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala  non  inferiore  a
1:10.000,  sulle  quali  sono  riportati  separatamente  i  tracciati
esaminati; 
    6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati  esaminati
in scala non inferiore a 1:10.000/1000; 
    7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed
in particolare: 
    - carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in
scala non inferiore a 1:10.000/1000; 
    - planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000; 
    - sezioni geotecniche con indicazione delle unita' stratigrafiche
omogenee  sotto  il  profilo   fisico-meccanico,   delle   principali
grandezze fisiche e  proprieta'  indice,  nonche'  del  regime  delle
pressioni interstiziali  nel  volume  significativamente  interessato
dall'opera in scala non inferiore a 1:5.000/500; 
    - carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000; 
    -  planimetria  delle  interferenze  in  scala  non  inferiore  a
1:10.000; 
    - corografia in scala non inferiore a 1:25.000  con  l'ubicazione
dei siti di cava e di deposito; 
    - planimetria dei siti  di  cava  e  di  deposito  in  scala  non
inferiore a 1:10.000; 
    - sistemazione tipo aree di deposito; 
    8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve  di  livello,
in scala non inferiore a 1:5.000, per il  tracciato  selezionato;  la
scala non dovra' essere inferiore a 1:2.000 per  le  tratte  in  area
urbana. La planimetria  dovra'  contenere  una  rappresentazione  del
corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli
assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche  geometriche
assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche
del tracciato e le opere d'arte principali; 
    9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala  non  inferiore  a
1:5.000, del tracciato selezionato; 
    10) dai profili  longitudinali  altimetrici  delle  opere  e  dei
lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti
l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni  con
reti di trasporto, di servizi  e/o  idrologiche,  le  caratteristiche
geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala  non
dovra' essere inferiore a 1:2000/200; 
    11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie  e  simili  in
scala non inferiore ad 1:200 nonche' uguali sezioni per le  eventuali
altre ipotesi progettuali esaminate; 
    12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato  per  una
corretta valutazione preliminare delle quantita' da utilizzare  nella
quantificazione dei costi dell'opera; 
    13) da elaborati che consentano,  mediante  piante,  prospetti  e
sezioni in scala  adeguata,  la  definizione  di  tutti  i  manufatti
speciali che l'intervento richiede; 
    14) da elaborati che riassumono i criteri di  sicurezza  previsti
per l'esercizio dell'infrastruttura; 
    15) da elaborati  tipologici  che  consentano,  mediante  piante,
prospetti e sezioni in scala adeguata, la  definizione  di  tutte  le
opere correnti e minori che l'intervento richiede; 
    16) da  elaborati  che  consentano,  mediante  schemi,  piante  e
sezioni  in  scala  adeguata,   la   definizione   delle   componenti
impiantistiche presenti nel progetto. 
    I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma  possono
essere variati su indicazione del responsabile del procedimento. 
    2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base  di
appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice,  gli
elaborati da porre a base di gara comprendono tutte  le  informazioni
necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte,  ed
in particolare: 
    a)  i  rilievi  plano  altimetrici  delle  aree  e  lo  stato  di
consistenza delle opere da ristrutturare; 
    b) gli elaborati grafici a  corredo  delle  relazioni  geologica,
idrologica e geotecnica delle aree, di cui all'articolo 17, comma  3,
lettera a); 
    c) gli elaborati grafici a corredo del piano di  sicurezza  e  di
coordinamento. 
    3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le  opere  ed  i
lavori a rete, il progetto preliminare puo' specificare gli elaborati
e le relative scale da adottare in sede  di  progetto  definitivo  ed
esecutivo,  secondo  quanto  previsto  nei  successivi  articoli.  Le
planimetrie  e  gli  elaborati  grafici  riportano   le   indicazioni
preliminari  relative  al  soddisfacimento  delle  esigenze  di   cui
all'articolo 128, comma 7, del codice. 
 
              Nota all'art. 21 
              - Il  testo  dell'articolo  93,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.” 
              - Per il testo dell'articolo 53, comma 2,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 17. 
              - Il testo  dell'articolo  128,  comma  7,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto.”