Art. 21 Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti: a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.».
Note all'art. 21: Il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 30 (Passaporto delle piante di sostituzione). - 1. Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti: a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP. 2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP». 3. Il passaporto di sostituzione puo' essere rilasciato soltanto previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale e' situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione puo' essere concessa solo ai richiedenti che offrono garanzie circa l'identita' dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.".