Articolo 21. Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve 1. Una riserva formulata in conformita' degli articoli 19, 20 e 23 nei confronti di un'altra parte: a) modifica, per lo Stato autore della riserva, nelle sue relazioni con quest'altra Parte le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e b) modifica nella stessa misura tali disposizioni per quest'altra parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva. 2. La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti del trattato nei loro rapporti intercorsi. 3. Quando uno Stato che ha formulato un'obiezione ad una riserva non si e' opposto all'entrata in vigore del trattato tra se stesso e lo Stato autore della riserva, le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva stessa.