Art. 21.
               (Stato di conservazione e manutenzione)

  In   relazione   allo   stato   di   conservazione  e  manutenzione
dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
    a) 1,00 se lo stato e' normale;
    b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
    c) 0,60 se lo stato e' scadente.
  Per  la  determinazione dello stato di conservazione e manutenzione
si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unita' immobiliare:
    1) pavimenti;
    2) pareti e soffitti;
    3) infissi;
    4) impianto elettrico;
    5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
    6) impianto di riscaldamento;
nonche' dei seguenti elementi comuni:
      1) accessi, scale e ascensore;
      2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
  Lo  stato  dell'immobile  si  considera  mediocre  qualora siano in
scadenti  condizioni  tre  degli elementi di cui sopra, dei quali due
devono essere propri dell'unita' immobiliare.
  Lo  stato  dell'immobile  si  considera  scadente  qualora siano in
scadenti  condizioni  almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei
quali tre devono essere propri dell'unita' immobiliare.
  Lo  stato  dell'immobile  si  considera  scadente  in  ogni caso se
l'unita'   immobiliare   non   dispone   di   impianto   elettrico  o
dell'impianto  idrico  con acqua corrente nella cucina e nei servizi,
ovvero  se  non  dispone  di  servizi igienici privati o se essi sono
comuni a piu' unita' immobiliari.
  Il  Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro
tre  mesi  dalla  entrata  in vigore della presente legge, indichera'
analiticamente   gli   elementi  di  valutazione  fissati  nei  commi
precedenti.