Art. 21. 1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali. 2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. 3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneita' dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature e' accertata dal coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale competente.