(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
Gli  Stati  Parti  che  ammettono  e/o  autorizzano  l'adozione,   si
accertano  che   l'interesse   superiore   del   fanciullo   sia   la
considerazione fondamentale in materia, e: 
a) Vigilano affiche' l'adozione di un fanciullo sia autorizzata  solo
dalle Autorita' competenti le quali verificano, in conformita' con la
legge  e  con  le  procedure  applicabili  ed  in  base  a  tutte  le
informazioni affidabili relative al caso  in  esame,  che  l'adozione
puo' essere effettuata in considerazione della situazione del bambino
in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti  legali
e che, ove fosse necessario, le persone  interessate  hanno  dato  il
loro  consenso  all'adozione  in  cognizione  di  causa,  dopo   aver
acquisito i pareri necessari; 
b)  Riconoscono  che  l'adozione  all'estero  puo'  essere  presa  in
considerazione come un altro mezzo per garantire le  cure  necessarie
al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia  in
una famiglia, oppure  in  una  famiglia  di  adozione  oppure  essere
allevato in maniera adeguata; 
c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinche'  il  fanciullo
abbia il beneficio di  garanzie  e  di  norme  equivalenti  a  quelle
esistenti per le adozioni nazionali; 
d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinche', in  caso  di
adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi  fonte
di  profitto  materiale  indebito  per  le  persone   che   ne   sono
reponsabili; 
e) Ricercano le finalita' del presente articolo stipulando accordi  o
intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e  si  sforzano
in questo contesto di vigilare affinche' le sistemazioni di fanciulli
all'estero  siano  effettuate  dalle   autorita'   o   dagli   organi
competenti.