Art. 21. 
  1.  Ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  9,  la
cittadinanza italiana puo' essere concessa  allo  straniero  che  sia
stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di  entrata
in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente
nel  territorio  della  Repubblica  da   almeno   sette   anni   dopo
l'affiliazione. 
 
          Nota all'art. 21:
             - La legge n. 184/1983 reca: "Disciplina dell'adozione e
          dell'affidamento dei minori". La citata legge e' entrata in
          vigore il 1› giugno 1983.