Art. 21
                       (Lavoratori competenti)
1.   Fermo  restando,  per  i  lavori  in  sotterraneo,  il  disposto
   dell'articolo 160 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
   128 del 1959, il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di
   lavoro  occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari,
   tenuto conto anche  dei  turni  per  i  lavori  piu'  gravosi,  in
   possesso  della  capacita',  dell'esperienza  e  della  formazione
   specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.