Art. 21 (Lavoratori competenti) 1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori piu' gravosi, in possesso della capacita', dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.