Art. 21. Diritti di segreteria 1. I diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quaota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa di cui all'articolo 26. 2. Il Ministero dell'interno continua a gestire le attivita' programmate e le relative spese formalmente impegnate fino alla data di insediamento dei consigli di amministrazione di cui all'art. 3, comma 1. 3. Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del comma 2 sono versate entro trenta giorni dall'istituzione del servizio di cassa di cui all'articolo 26 del presente regolamento. 4. Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 21: - Il testo degli articoli 40 e 41 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e' il seguente: "Art. 40. - E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D. Le province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella D indicata nel precedente comma. Il provento dei diritti di segreteria e' ripartito in conformita' alla tabella E. La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali e' commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi". "Art. 41. - L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonche' da un riassunto mensile che, a cura del segretario, e' fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria. Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale e' posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza. Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento e' vistato dal Sindaco". Per il testo dell'art. 42 della legge n. 604/1962 si veda alla nota all'art. 20. - Il testo dell'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", e' il seguente: "Art. 27. - 1. L'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata". 2. L'art. 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente: ''Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio. Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo''. 3. All'art. 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto il seguente comma: ''Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti''. 4. L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 deI 1939 e' sostituito dal seguente: ''I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento. Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604''. 5. Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, e' abrogato. 6. La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonche' la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500. 7. I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giungo 1962, n. 604, sono cosi' modificati: 1) le tariffe previste ai numeri 1), 2) 3), 5), 6) 7) e 8) sono fissate in L. 1.000; 2) Il numero 4) e' cosi' sostituito: "sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta: sulle prime lire 100.000 ............................. L. 10.000 sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni ............................................ " 2,00% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni ..................................... " 1,00% sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni .................................. " 0,60% sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni ........................... " 0,40% sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo ............................... " 0,20% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore ................................. " 0,10%"; 3) dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero: "6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti ...................... L. 10.000"; 4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, e' elevato a L. 2.000; 5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' e' stabilito in L. 1.000. 8. Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento. 9. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' decuplicata. 10. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51". - Il testo del comma 68 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano della facolta' prevista dal comma 1, dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della presente legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia". - Il testo della tabella D della legge n. 604/1962, e' il seguente: "Tabella D ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI). 1) Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale .......................................... L. 100 2) Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale .............................................. " 100 3) Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale ................. " 200 4) Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 e' dovuto: sulle prime L. 10.000 ................................. " 150 sull'importo eccedente le L. 10.000 e sino a L. 100.000 ............................................. " 1,50% sull'importo eccedente le L. 100.000 e sino a L. 500.000 ............................................. " 1,00% sull'importo eccedente le L. 500.000 e sino a L. 2.000.000 ........................................... " 0,75% sull'importo eccedente le L. 2.000.000 e sino a L. 5.000.000 ........................................... " 0,50% sull'importo eccedente le L. 5.000.000 e sino a L. 10.000.000 .......................................... " 0,20% sull'importo eccedente le L. 10.000.000 e sino a L. 20.000.000 .......................................... " 0,10% sull'importo eccedente le L. 20.000.000 e sino a L. 60.000.000 .......................................... " 0,05% sull'importo eccedente le L. 60.000.000 e sino a L. 200.000.000 ......................................... " 0,02% Non e' dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire. 5) Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata ......... " 50 6) Certificati di qualunque natura, atti di notorieta', nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme .................................. " 50 7) Stati di famiglia ................................... " 50 8) Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle province napoletane e siciliane: per l'originale ... " 100 NORME SPECIALI 1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la meta' di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla meta' dei diritti stabiliti. 2. Qualora in un solo contratto intervengano piu' persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto e' ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se piu' siano le disposizioni contenute in un contratto, non si puo' percepire che quanto e' dovuto per la disposizione soggetta al diritto piu' elevato. 3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco e' dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni. Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, e' dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati. 4. Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione e' limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate. 5. Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco e' dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti precedenti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti. 6. Nessun diritto di copia e' dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione e' ridotto alla meta'. 7. Nessun diritto e' dovuto per la scritturazione di attestati di poverta', per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorita' superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per poverta' dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa. 8. Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti. 9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto e' sempre ridotto alla meta'. 10. Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per piu' di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi. 11. Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita' non puo' essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta".