Art. 21.
                        Diritti di segreteria

  1.  I  diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della
legge   8   giugno  1962,  n.  604,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   per   la   quaota   stabilita  dall'articolo  27  del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  aprile  1983,  n.  131, spettano all'Agenzia e sono
versati  direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio
di cassa di cui all'articolo 26.
  2.  Il  Ministero  dell'interno  continua  a  gestire  le attivita'
programmate  e le relative spese formalmente impegnate fino alla data
di  insediamento  dei  consigli di amministrazione di cui all'art. 3,
comma 1.
  3.  Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del
comma  2  sono  versate  entro  trenta  giorni  dall'istituzione  del
servizio di cassa di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
  4.  Sugli  atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della
legge,  rogati  ed autenticati dal segretario comunale e provinciale,
si  applicano  i  diritti  di  segreteria nella misura prevista dalla
tabella   D   della  legge  8  giugno  1962,  n.  604,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
 
           Note all'art. 21:
            - Il  testo degli articoli  40 e 41 della  legge 8 giugno
          1962, n.  604, e' il seguente:
            "Art. 40.   - E' obbligatoria  in    tutti  i  comuni  la
          riscossione  dei  diritti  di  segreteria, da effettuarsi a
          mezzo di marche segnatasse in conformita' alla tabella D.
            Le province    sono  autorizzate  ad    esigere,  per  la
          spedizione  degli  atti, i diritti di segreteria  stabiliti
          nella tabella D indicata nel precedente comma.
            Il provento dei  diritti di segreteria e'   ripartito  in
          conformita' alla tabella E.
            La  quota  massima  dei diritti di segreteria annualmente
          spettante  ai   segretari   comunali   e   provinciali   e'
          commisurata  al  22  per cento dello stipendio e  al 35 per
          cento degli  assegni per carichi  di famiglia percepiti dai
          segretari stessi".
            "Art. 41. - L'ammontare delle riscossioni dei diritti  di
          segreteria  deve  risultare  dai  registri    e dall'elenco
          prescritti dal regolamento per la esecuzione   della  legge
          comunale  e  provinciale,   nonche' da un riassunto mensile
          che, a  cura    del  segretario,  e'  fatto  vistare  dalla
          ragioneria,  ove esista,   la quale fa constatare che  esso
          risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.
            Alla liquidazione dei diritti di segreteria  provvede  la
          giunta  alla  fine  di  ciascun  mese salvo   il conguaglio
          annuale a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
            Le  marche  segnatasse sono   consegnate   al   tesoriere
          comunale,    a  carico  del  quale e' posto l'ammontare del
          valore delle marche  stesse,  mediante      verbale      di
          consegna       da       sottoscriversi       dal       capo
          dell'amministrazione,  dal  segretario, dal ragioniere, ove
          esista, e dal tesoriere.  Il quantitativo mensile  presunto
          viene, di   volta in volta,   prelevato   dal    segretario
          mediante   buoni   registrati  alla ragioneria ove  esista,
          versandone  l'importo al tesoriere,   che  deve  rilasciare
          regolare quietanza.
            Nei  comuni  nei quali non esista  ufficio di ragioneria,
          il buono di prelevamento e' vistato dal Sindaco".
            Per il testo dell'art. 42 della legge n. 604/1962 si veda
          alla nota all'art. 20.
            -  Il  testo   dell'art.   27   del D.L.   28    febbraio
          1983,   n.  55, convertito con  modificazioni, dalla  legge
          26  aprile 1983,  n. 131, recante "Provvedimenti    urgenti
          per   il settore della  finanza locale per l'anno 1983", e'
          il seguente:
            "Art. 27. - 1. L'art. 190  del  regio  decreto  9  luglio
          1939,  n.  1238,  e successive modificazioni, e' sostituito
          dal seguente:
            Per il rilascio degli estratti  e  certificati  di  stato
          civile,  oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale
          di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per  ogni
          facciata o parte di facciata".
            2.    L'art. 191   del   suddetto regio  decreto n.  1238
          del 1939  e' sostituito dal seguente:
            ''Gli estratti   e certificati   di cui    al  precedente
          articolo   sono  rilasciati  gratuitamente  alle  pubbliche
          autorita' per uso d'ufficio.
            Il diritto  di cui  all'articolo precedente e'    ridotto
          del    50  per  cento  per  il    rilascio  di  estratti  e
          certificati   a  qualsiasi  persona  nei  casi  in  cui  e'
          prevista l'esenzione dell'imposta di bollo''.
            3.  All'art. 192   del regio decreto n. 1238 del  1939 e'
          aggiunto il seguente comma:
            ''Qualora  il  rilascio  dei   certificati  di  cui  agli
          articoli  precedenti    venga    effettuato  con    sistemi
          meccanici    i  comuni    sono  esentati  dalla  tenuta del
          registro di cui ai commi precedenti''.
            4.  L'art. 194  del   predetto regio   decreto n.    1238
          deI 1939  e' sostituito dal seguente:
            ''I   diritti   di  stato  civile di  cui  agli  articoli
          precedenti spettano ai  comuni  nella  misura  del  90  per
          cento.
            Il    rimanente  10    per  cento    e'  destinato   alla
          costituzione    di  un  fondo     per     la     formazione
          professionale  degli   ufficiali  di  stato civile, gestito
          secondo le modalita' di  cui  all'art.  42  della  legge  8
          giugno 1962, n. 604''.
            5.   Il   regio   decreto  legislativo  17  maggio  1946,
          n.  551,  e successive modificazioni, e' abrogato.
            6. La  tassa di ammissione  ai concorsi  per gli impieghi
          presso i comuni, le province,   loro  consorzi  ed  aziende
          stabilita dall'art. 1 del  regio decreto  21 ottobre  1923,
          n.    2361, nonche'  la tassa  di concorso di  cui all'art.
          45  della    legge  8 giugno   1962, n.   604, e successive
          modificazioni, sono stabilite in L. 7.500.
            7. I  diritti di   segreteria di   cui alla    tabella  D
          allegata  alla  legge  8  giungo  1962,  n. 604, sono cosi'
          modificati:
            1) le  tariffe previste ai numeri  1), 2) 3),  5), 6)  7)
          e  8) sono fissate in L. 1.000;
            2) Il numero 4) e' cosi' sostituito:
            "sul  valore    delle stipulazioni relative agli  oggetti
          indicati al n. 1) e' dovuta:
  sulle prime lire 100.000 .............................  L. 10.000
  sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire
due milioni ............................................  "   2,00%
  sull'importo  eccedente le  lire due  milioni e sino a
lire dieci milioni .....................................  "   1,00%
  sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a
lire sessanta milioni ..................................  "   0,60%
  sull'importo  eccedente le  lire  sessanta milioni  e
sino a lire trecento milioni ...........................  "   0,40%
  sull'importo eccedente  le lire trecento  milioni e
sino a  lire un miliardo ...............................  "   0,20%
  sugli  importi eccedenti  le lire  un  miliardo e
senza limite di valore .................................  "   0,10%";
              3) dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero:
  "6-bis)  certificati  e    attestati  redatti a  mano,
con  ricerca d'archivio,    rilasciati   anche   per  la
determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo
nominativo contenuto in tali atti ......................  L. 10.000";
            4)  il diritto   di scritturazione   per gli    esemplari
          degli  avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto
          dalla  norma speciale n.  4 allegata  alla predetta tabella
          D  di cui alla citata  legge n. 604 del 1962, e' elevato  a
          L. 2.000;
            5)  il   diritto fisso  da esigere  dai comuni,  oltre il
          diritto di segreteria di   cui alla predetta    tabella  D,
          all'atto   del      rilascio  o  del  rinnovo  della  carta
          d'identita' e' stabilito in L. 1.000.
            8. Le percentuali del 70 per cento   e del 30  per  cento
          previste  dal  secondo  comma  dell'art.  30 della legge 15
          novembre 1973, n. 734, sono modificate  rispettivamente  in
          90 per cento e 10 per cento.
            9.   La   misura  delle  sanzioni    pecuniarie  previste
          dall'art. 11 della legge 24  dicembre  1954,  n.  1228,  e'
          decuplicata.
            10.     Sono    abrogate    le    disposizioni  contenute
          nell'art.  25  del decreto-legge    22    dicembre    1981,
          n.   786,   convertito,   con modificazioni, nella legge 26
          febbraio 1982, n. 51".
            -  Il  testo  del  comma 68 dell'art.   17 della legge n.
          127/1997 e' il seguente:  "68.  Il  segretario  comunale  e
          provinciale svolge compiti di collaborazione e  funzioni di
          assistenza    giuridicoamministrativa nei confronti   degli
          organi   dell'ente     in   ordine      alla    conformita'
          dell'azione      amministrativa    alle     leggi,     allo
          statuto  ed   ai regolamenti.  Il sindaco  o  il presidente
          della  provincia, ove  si avvalgano della facolta' prevista
          dal comma 1, dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n.
          142,   introdotto dall'art. 6,  comma  10,  della  presente
          legge,  contestualmente  al  provvedimento  di  nomina  del
          direttore    generale disciplinano,   secondo l'ordinamento
          dell'ente e nel rispetto dei   loro  distinti  ed  autonomi
          ruoli,  i    rapporti  tra  il segretario ed   il direttore
          generale. Il  segretario sovrintende allo svolgimento delle
          funzioni dei dirigenti e   ne coordina  l'attivita',  salvo
          quando  ai sensi  e per gli effetti del comma  1 del citato
          art.  51-bis della legge  n. 142 del 1990 il sindaco  o  il
          presidente della provincia  abbiano  nominato  il direttore
          generale.  Il  segretario inoltre:
            a)   partecipa con  funzioni consultive,  referenti e  di
          assistenza alle   riunioni    del   consiglio    e    della
          giunta   e  ne   cura  la verbalizzazione;
            b)  puo' rogare  tutti i  contratti nei  quali l'ente  e'
          parte    ed  autenticare    scritture    private    ed atti
          unilaterali  nell'interesse dell'ente;
            c) esercita ogni    altra  funzione  attribuitagli  dallo
          statuto o dai regolamenti,  o  conferitagli  dal  sindaco o
          dal  presidente  della provincia".
            - Il testo della tabella D della legge n. 604/1962, e' il
          seguente:
                                                           "Tabella D
ELENCO  DESCRITTIVO  DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE
   PROVINCE SONO  AUTORIZZATI AD  ESIGERE PER  LA SPEDIZIONE    DEGLI
   ATTI  INFRADESCRITTI   (OLTRE L'IMPORTO   DELLA   CARTA   BOLLATA,
   DELLA  TASSA SULLE  CONCESSIONI GOVERNATIVE   E DEI    DIRITTI  DI
   REGISTRO NEI  CASI PREVISTI DALLE LEGGI).
  1) Avvisi d'asta  per alienazioni, locazioni, appalti
di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura:
per l'originale ..........................................  L. 100
  2)  Verbali   relativi  ai  procedimenti  degli
incanti  e  delle  licitazioni  private  riguardanti
gli   oggetti  di  cui  al numero precedente: per
l'originale ..............................................  " 100
  3)  Contratti relativi  agli  oggetti  di cui  al
n. 1, anche  se stipulati a seguito  di licitazione
o trattativa privata e  se vi sia intervento di terzi
garantiti o cauzionanti: per l'originale .................  " 200
  4) Sul valore delle stipulazioni  relative agli
oggetti indicati al n. 1 e' dovuto:
   sulle prime L. 10.000 .................................  " 150
   sull'importo eccedente le L. 10.000 e sino
a L. 100.000 .............................................  "   1,50%
   sull'importo eccedente le L. 100.000 e sino
a L. 500.000 .............................................  "   1,00%
   sull'importo eccedente le L. 500.000 e sino
a L. 2.000.000 ...........................................  "   0,75%
   sull'importo eccedente le L. 2.000.000 e sino
a L. 5.000.000 ...........................................  "   0,50%
   sull'importo eccedente le L. 5.000.000 e sino
a L. 10.000.000 ..........................................  "   0,20%
   sull'importo eccedente le L. 10.000.000 e sino
a L. 20.000.000 ..........................................  "   0,10%
   sull'importo eccedente le L. 20.000.000 e sino
a L. 60.000.000 ..........................................  "   0,05%
   sull'importo eccedente le L. 60.000.000 e sino
a L. 200.000.000 .........................................  "   0,02%
 Non  e' dovuto  alcun  diritto  per gli  importi
superiori ai  200 milioni di lire.
  5) Per la scritturazione degli atti originali
contemplati ai numeri 2 e  3 e  per le  copie degli
atti  estratti dall'archivio:  per ogni facciata .........  "  50
  6) Certificati di qualunque natura,  atti di
notorieta', nulla osta di qualunque specie ed
autenticazioni di firme ..................................  "  50
  7) Stati di famiglia ...................................  "  50
  8)  Verbali di  conciliazione in  materia demaniale
nelle province napoletane e siciliane: per l'originale ...  " 100
                                NORME SPECIALI
            1.  Per  il rilascio  di copie od  estratti dai  registri
          catastali, consentito dall'art.  3 della legge  3    maggio
          1871,  n.  202,   i comuni possono stabilire una tariffa di
          diritti,    che  non  superi  la  meta'  di  quelli  dovuti
          all'Erario,  accordando  all'impiegato    incaricato  della
          tenuta dei registri una compartecipazione pari  alla  meta'
          dei diritti stabiliti.
            2.    Qualora    in   un  solo  contratto    intervengano
          piu'  persone l'ammontare dei diritti  di segreteria dovuti
          in  relazione al valore complessivo   del   contratto    e'
          ripartito    fra    gli    interessati   in proporzione del
          rispettivo  interesse.  Se  piu'    siano  le  disposizioni
          contenute in un contratto, non si puo' percepire che quanto
          e'  dovuto  per  la  disposizione  soggetta al diritto piu'
          elevato.
            3. Il   diritto di   scritturazione previsto  al    n.  5
          dell'elenco  e'  dovuto  per  ogni  facciata di venticinque
          linee, le quali contengano in  media  ciascuna  venticinque
          sillabe. La  facciata cominciata si ha per finita se  siano
          state scritte  almeno cinque linee, non  compresa la data e
          le sottoscrizioni.
            Il  detto  diritto, oltre che per  gli originali indicati
          ai numeri 2 e 3 dell'elenco,  e' dovuto per le copie  degli
          atti   contrattuali,   da  consegnarsi     all'ufficio  del
          registro  e per  quelle  degli atti   di qualunque  natura,
          estratti dall'archivio a richiesta di privati.
            4.      Per   gli    esemplari   degli    avvisi   d'asta
          destinati  alla pubblicazione, il diritto di scritturazione
          e' limitato a lire  cento  per  ognuno,  qualunque  sia  il
          numero delle pagine impiegate.
            5.  Il  diritto di cui al n.  4 dell'elenco e' dovuto una
          sola volta, anche  quando,  nei  contratti   precedenti  da
          incanti,    l'atto    di  aggiudicazione  ed  il  contratto
          costituiscono atti distinti.
            6.  Nessun  diritto  di  copia  e'  dovuto  per  gli atti
          stampati.  Per  gli  atti     parte  stampati     e   parte
          manoscritti,   almeno    per  un    terzo,  il  diritto  di
          scritturazione e' ridotto alla meta'.
            7. Nessun diritto  e' dovuto per la  scritturazione    di
          attestati  di  poverta', per   la legalizzazione  di firme,
          per  le copie  degli atti contrattuali da  mandarsi    alle
          autorita'  superiori per   il visto, per gli atti richiesti
          d'ufficio  nell'interesse  dello  Stato   e   dei   servizi
          pubblici, per  i certificati di  pensioni inferiori a  lire
          centomila annue,  per  i  verbali  di  conciliazione  delle
          contravvenzioni   a regolamenti  municipali  e  alle  leggi
          diverse,  per   i   certificati rilasciati in    carta  non
          bollata    per poverta' dei richiedenti  ed in generale  in
          tutti  quei casi  nei quali  le leggi   ed i    regolamenti
          dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
            8.   Sono   esenti dai  diritti  di  segreteria  gli atti
          in   genere  concernenti    l'esercizio      dei    diritti
          elettorali  da   parte  dei richiedenti.
            9.  Per i certificati ed altri atti  per i quali la legge
          ammette la carta non  bollata, quando   non si tratti    di
          richiedenti    poveri,  il  diritto  e' sempre ridotto alla
          meta'.
            10.  Il diritto  di segreteria  per la  stipulazione  dei
          contratti  duraturi    per    piu'  di    un    anno   deve
          commisurarsi   sul   complessivo  ammontare  dei  contratti
          stessi.
            11.  Il   diritto fisso da  esigere dai  comuni, oltre il
          diritto  di  segreteria  di  cui    al  presente  allegato,
          all'atto   del      rilascio  o  del  rinnovo  della  carta
          d'identita' non puo' essere  stabilito in misura  superiore
          a lire cinquanta".